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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 05.02.2001 INC.2001.2303

5 febbraio 2001·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,282 parole·~6 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 22.2001.2 M

Lugano 5 febbraio 2001, ore 10.00

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Verbale di udienza ex art. 283 CPP

Avanti il giudice Luca Marazzi, sedente con l’infrascritta segretaria,

compaiono

l’avv. __________, e il signor __________ Presidente del Consiglio di amministrazione, in rappresentanza della reclamante Banca __________  

e  

il Procuratore Pubblico avv. __________  

citati in udienza di contraddittorio a’ sensi dell’art. 283 CPP in data 30 gennaio 2001 per discutere il reclamo 29 gennaio 2001 della Banca __________ o, avverso la decisione di sequestro 17 gennaio 2001, relativa ai verbali del Consiglio di amministrazione della reclamante.

I presenti prendono atto che i difensori degli accusati __________ e __________ hanno rinunciato a partecipare all’udienza.

Il Giar esordisce riassumendo il reclamo: premessa l’esigenza del Procuratore pubblico di ricostruire cronologicamente gli eventi che hanno portato ai fatti d’inchiesta, la reclamante evidenzia il proprio interesse privato alla tutela dei propri segreti commerciali, dei quali i verbali del Consiglio di amministrazione sono la massima espressione. La reclamante, atteso che il Procuratore pubblico già conosce i finanziamenti erogati da lei a ___________, le date di concessione degli stessi e le garanzie di cui questi crediti hanno beneficiato considerato sproporzionato l’ordine in oggetto: esso avrebbe dovuto essere limitato a quei verbali nel corso dei quali sono stati discussi i crediti e le garanzie concessi a ___________. Non pare allora necessario procedere alla perquisizione di tutti i verbali, ciò che assurgerebbe ad un'inammissibile ricerca generalizzata di prove. Da ultimo viene contestata anche l’esigenza di produrre i verbali in originale.

Il Procuratore pubblico osserva che egli è sì in possesso della documentazione bancaria relativa all’erogazione dei crediti a ___________ ed alla fissazione delle relative garanzie. Rileva tuttavia che l’ipotesi di reato contempla essenzialmente la possibilità che la costituzione in pegno degli averi della parte lesa potrebbe tuttavia essere avvenuta in tempi diversi, segnatamente posteriore all’erogazione dei crediti stessi; parimenti vale per i tempi nei quali sarebbero state formulate le richieste di finanziamento. Da ciò, l’esigenza di avere accesso a tutti i verbali del Consiglio di amministrazione, poichè soltanto in questo modo sarebbe possibile verificare i tempi delle successive operazioni, la loro corrispondenza con la documentazione già agli atti, e i termini nei quali se ne sarebbe discusso. Il PP ritiene che si tratta di operazione di sua competenza, che non può essere demandata alla banca reclamante, atteso che fra gli accusati vi è il suo direttore. Il PP ribadisce le proprie proposte già discusse con la reclamante sulle modalità di consultazione degli atti, segnatamente l’acquisizione integrale della documentazione a scopo di consultazione, la restituzione della medesima in termini da concordare, ma comunque brevi, e l’estrazione di fotocopie soggetta a controllo da parte della Banca, e indipendentemente impugnabile.

La reclamante, per bocca dell’avv. ___________ ribadisce la propria esposizione esposta in sede di reclamo: sottolinea comunque che la reclamante non si oppone all’acquisizione agli atti MP delle fotocopie di documentazione effettivamente pertinente all’inchiesta, ma ritiene che la fase precedente – la perquisizione delle carte stesse – debba rispettare essenzialmente il principio di proporzionalità, garantire il segreto professionale di cui gode la banca e minimizzare il pericolo di fuga di notizie attraverso la stampa. Ribadisce allora la proposta che la perquisizione dei verbali avvenga in presenza di un funzionario della banca, possibilmente nella banca stessa o eventualmente presso il MP: la presenza del titolare delle carte perquisite andrebbe di pari passo con il diritto del sequestratario di presenziare alla perquisizione.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione della reclamante condivide quanto esposto dall’avv. ___________, ma anche le esigenze del Procuratore pubblico di fare completa chiarezza sui fatti. Sottolinea tuttavia che è precipuo interesse della banca medesima ottenere chiarezza sui fatti, poichè dovranno semmai essere prese in considerazione misure nei confronti di chi si fosse comportato in maniera contraria alle regole della banca, o addirittura in modo illecito. La paura è tuttavia quella di una indiscriminata ed incontrollabile fuga di notizie, come già successo proprio nella presente inchiesta.

Il Procuratore pubblico, ribadite le proprie proposte, non ritiene di poter prendere in considerazione la proposta di consultare la documentazione nei locali della banca, poichè ha tutto l’incarto nel proprio ufficio.  Aggiunge il proprio impegno a consultare i verbali da solo, e semmai a estrarre personalmente le fotocopie necessarie, occultando nome e referenze che non fossero di pertinenza per l’inchiesta.

L’avv. ___________ ribadisce la richiesta principale di consegna, da parte della banca, dei soli verbali dei quali è stata discussa la vicenda sotto inchiesta; in via di compromesso, è pronto a concedere l’accesso integrale al PP in presenza di funzionario della banca o di se medesimo.

Il Giar prende atto che una commissione del Consiglio di amministrazione della reclamante si riunisce questa sera  per discutere le modalità proposte dal Procuratore pubblico. Da parte sua comunica di ritenere le preoccupazioni della banca degne di tutela almeno nella misura in cui viene chiesta la presenza di un proprio funzionario durante la perquisizione; la visione dei verbali potrebbe avvenire sia nei locali della banca che in quelli del MP, avuta attenzione delle esigenze del PP di disporre del proprio incarto durante la perquisizione.

L’avv. ___________ dichiara di potere accettare seduta stante la proposta di visione dei verbali nei locali della banca, mentre che dovrebbe consultare la predetta Commissione se la visione dovesse aver luogo presso il MP.

Il Procuratore pubblico esprime il proprio dissenso sulla decisione di principio preannunciata dal Giar, e comunque si dichiara contrario alla presenza di un rappresentante della banca nel proprio ufficio in ragione del segreto istruttorio. Il PP si dichiara parimenti non disposto ad effettuare l’esame della documentazione nei locali della banca.

A questo punto, l’unica opzione che la banca deve ancora verificare sarebbe di concedere l’accesso ai verbali da parte del PP senza la presenza di suoi funzionari, ciò che non entra in linea di conto.

Non essendovi spazio per un accordo, lo scrivente giudice, considerato quanto segue, decide seduta stante. In primo luogo va rilevata la particolare delicatezza della documentazione che vuole essere perquisita, non paragonabile alla usuale documentazione di conti bancari. Ritiene dunque proporzionata alla delicatezza della documentazione la richiesta della banca di poter demandare un proprio rappresentante alla perquisizione medesima; vi è in effetti parallelismo con il diritto del sequestratario di partecipare alla perquisizione dei propri locali. E il paragone appare giustificato poichè anche nel caso della perquisizione e del sequestro di carte, se non viene ossequiato un ordine di edizione si procede secondo le usuali norme che regolano la perquisizione e il sequestro. Quanto ai locali nei quali esperire la perquisizione, questo giudice ritiene ingiustificato l’appello del PP al proprio segreto istruttorio, che gli impedirebbe  di ospitare nei propri uffici il rappresentante della banca: ciò avviene regolarmente quando vengono sentiti parti, testimoni, periti e simili – periti che fra l’altro spesso accedono all’incarto. Tale considerazione porterebbe a giudicare senz’altro possibile una perquisizione dei verbali in oggetto nei locali del PP: vista tuttavia la sua opposizione, e non volendolo obbligare ad ossequiare ad un ordine in tal senso, viene disposto che la visione della documentazione in oggetto avverrà nei locali della banca.

Verbale terminato alle ore 11.30

Per i quali motivi.

in applicazione degli articoli 157 ss. e 280 ss. CPP

decide :

1.      Il ricorso è parzialmente accolto. La perquisizione dei verbali del Consiglio di amministrazione della reclamante avverrà nei locali della stessa, alla presenza di un suo funzionario o di altra persona da lei designata.

2.      Non si prelevano tassa nè spese di giustizia. Lo Stato del Ct. Ticino verserà alla reclamante l’importo di fr. 400.—a titolo di ripetibili.

3.      Contro la presente decisione è data il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro dieci giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione:

-  avv. ___________ per sé;

-  avv. ___________ per la reclamante;

-  Procuratore pubblico avv. __________.

giudice ___________

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