N. 22.2001.4 M Lugano, 18 settembre 2001
N. 23.2001.6 M
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 28 giugno 2001 dal
Titolare conto __________ c/o Banca __________
(patrocinato dall’avv. dott. __________)
avverso il decreto di perquisizione e sequestro 11 giugno 2001, emanato dal Procuratore Pubblico nell’ambito dell’inchiesta a carico di __________ e __________;
preso atto che il reclamante, con scritto 4 luglio 2001, ha comunicato l’avvenuta revoca dell’ordine avversato, con conseguente ritiro del reclamo;
ritenuto, allora, che l’avvenuto ritiro del reclamo in questione può essere constatato con la presente decisione, esente da tassa e spese di giustizia, e senza attribuzione di ripetibili (l’esito del reclamo essendo il frutto di un accordo fra il magistrato inquirente ed il reclamante);
decide:
1. Il reclamo è stralciato dai ruoli a seguito del suo ritiro.
2. Non si prelevano tassa né spese giudiziarie, e non vengono attribuite ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
avv. dott. __________, per il reclamante;
- Procuratore Pubblico avv. __________.
5. Comunicazione per conoscenza:
avv. __________, per sé e per la Banca __________;
avv. __________, per sé e per l’accusato __________;
avv. dott. __________, per sé e per l’accusato __________.
giudice __________