N. 108.2001.1 L Lugano, 19 aprile 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sul reclamo presentato il 23 febbraio 2001 dal
Titolare del conto presso l'__________ di Lugano oggetto dell'ordine di perquisizione e sequestro 13 febbraio 2001
(patrocinato dall'avv. __________)
contro il menzionato provvedimento, nel procedimento condotto con informazioni preliminari per sospetta carente diligenza in operazioni finanziarie a carico di __________ (patrocinata dall'avv. __________);
preso atto della comunicazione 18 aprile 2001 della Procuratrice pubblica avv. __________ di immediato dissequestro di tutte le relazioni bancarie oggetto di provvedimento restrittivo nel citato procedimento, concluso con decreto di non luogo a procedere del 17 aprile 2001 (NLP __________);
considerato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto e come tale va stralciato dai ruoli senza seguito di spese giudiziarie;
visti gli art. 161 e rel. e 280 ss. CPP
decide:
1. Il reclamo è evaso, in quanto privo di oggetto.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Intimazione:
avv. __________, per sé e per il reclamante;
avv. __________, per sé e per la signora __________;
- Procuratrice pubblica avv. __________.
giudice __________