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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.05.2000 INC.2000.8703

25 maggio 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,108 parole·~11 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 87.2000.3 M                                                          Lugano, 25 maggio 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 15/16 maggio 2000 da

__________,           

(difeso di fiducia dal lic. iur. __________)

e trasmessa in data 19/22 maggio 2000 con preavviso negativo dal Procuratore Pubblico avv. __________;

concesso all’accusato istante, con ordinanza 22 maggio 2000, di formulare osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente, e letto l’allegato 24 maggio 2000;

avuti a disposizione gli atti formanti l’inc. MP 1024/2000/FL;

ritenuto

in fatto:

A.

__________ è stato tratto in arresto in data 17 febbraio 2000, siccome sospetto autore di truffa ai danni dell’assicurazione, per aver denunciato il danno totale alla vettura BMW M3 intestata alla sorella di lui, __________, consapevole del fatto che non vi era stato incidente alcuno, bensì che l’auto era stata da lui acquistata già accidentata (v. rapporto d’arresto 17 febbraio 2000, inc. GIAR 87.2000.1 doc. _, p. 1). Il giorno successivo, questo giudice ha confermato l’arresto, con contestuale intimazione della promozione d’accusa per titolo di truffa, falsità in documenti, sub. denuncia mendace e sviamento della giustizia (inc. GIAR cit., doc. _).

B.

Il procedimento nel quale è coinvolto l’accusato istante concerne anche diverse altre persone, e riguarda un vasto traffico di automobili seriamente danneggiate, che facevano oggetto di nuovo contratto leasing per poi a volte essere fatte sparire e denunciate falsamente siccome rubate oppure oggetto di nuovo incidente così da ottenere congruo risarcimento assicurativo (così, verbatim, decisione 20 aprile 2000 in re C.C., inc. GIAR 133.2000.2, consid. 1 p. 1-2). L’inchiesta esperita ha permesso di accertare che egli è stato attivamente e scientemente coinvolto in cinque truffe (v. preavviso negativo, inc. GIAR 87.2000.3 doc. _ p. 2).

C.

Con l’istanza qui in discussione (inc. GIAR 87.2000.3 doc. _), __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria: nemmeno discussi i pacifici indizi di colpevolezza a suo carico, egli – con riferimento alla propria nazionalità ed al domicilio in Ticino – esclude in entrata ogni e qualsiasi pericolo di fuga (loc. cit., pto. 1 p. 2). Non considera dato neppure pericolo di collusione, “poiché i fatti determinanti sono già stati accertati, anche grazie all’immediata ed ampia collaborazione e confessione [...]” (istanza, cit., pto. 2 p. 3). Da ultimo, egli nega anche l’esistenza di concreto pericolo di recidiva: il suo comportamento collaborativo “durante l’istruttoria evidenzia infatti un completo distacco dall’agire delittuoso precedente” (loc. cit., pto. 3 p. 3), senza dimenticare che l’ampio risalto dato all’inchiesta nell’opinione pubblica renderebbe di fatto impossibile la commissione di nuovi reati (loc. cit., p. 4).

D.

Il magistrato inquirente, rammentata l’estensione dell’inchiesta che vede coinvolte 18 persone, delle quali sei sono state in carcerazione preventiva (v. preavviso negativo, cit., p. 1), fonda il proprio preavviso negativo sull’esistenza di necessità istruttorie, segnatamente l’audizione in contraddittorio con altri due coaccusati, le versioni dei quali divergono puntualmente dalle sue (loc. cit., p. 2). Il Procuratore Pubblico ritiene inoltre dato concreto pericolo di recidiva, atteso che __________ ha delinquito durante il periodo di prova relativo ad una sentenza collezionata nel luglio 1996 per il medesimo genere di reati (ibid.).

E.

Nelle proprie osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente (inc. GIAR 87.2000.3 doc. _), preso atto che neppure il magistrato si appella al pericolo di fuga (loc. cit., p. 1), __________ ribadisce anzitutto l’inconsistenza dell’asserito pericolo collusivo: il suo atteggiamento processuale improntato alla collaborazione permetterebbe di escludere che egli possa approfittare della riacquistata libertà per contaminare prove non ancora assunte (loc. cit., pto. 1 p. 2). Quanto al pericolo di collusione, egli lo nega rilevando come i fatti per i quali era stato condannato nel 1996 risalgono al 1993, e che da allora non avrebbe più delinquito fino ai fatti oggetto della presente inchiesta (loc. cit., pto. 2 p. 3).

Considerato

in diritto:

1.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss) -ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

2.

Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, e relativi a un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti, da lui ammesso avanti agli inquirenti (v., ad es., il verbale di notifica dell’arresto [inc. GIAR 87.2000.1, doc. _ p. 2-3], e soprattutto il verbale di polizia 23 febbraio 2000, ore 14.30 [inc. MP doc. _]).

3.

a)        L’esistenza di ulteriori passi istruttori, così come preannunciato dal magistrato inquirente (v. preavviso negativo, cit., p. 2), è incontestata. Parimenti incontestata è rimasta l’affermazione del magistrato inquirente, secondo il quale sussisterebbero sempre ancora divergenze fra le versioni fornite dall’accusato e da altre persone coinvolte nell’inchiesta: __________ per la BMW 535i, rispettivamente __________ per le false ricevute della carrozzeria __________ ed il timbro __________ (ibid.). Esigenze istruttorie sono allora senz’altro date, senza parlare dei passi tecnici che ancora devono essere effettuati prima della chiusura formale dell’inchiesta (segnatamente il deposito degli atti e l’evasione di eventuali complementi istruttori).

b)        La domanda è, tuttavia, se tali esigenze d’inchiesta vantate dal Procuratore Pubblico esigano il mantenimento o meno dello stato di detenzione preventiva dell’accusato – ciò che, appunto, egli contesta. A tal proposito, vanno fatte le seguenti considerazioni. In primo luogo, le divergenze che tuttora sussistono fra le versioni di __________ e dell'accusato istante a proposito della vicenda BMW 535i sembrano riguardare soprattutto la posizione di __________ che non quella di __________ (v. verbale di polizia di __________ del 21 marzo 2000, ore 14.20 [inc. MP doc. _): quest’ultimo ha comunque già ammesso il proprio coinvolgimento nella vicenda, e mal si vede come e perché il (presunto) correo __________ possa voler modificare la propria versione, ritenuto inoltre che ciò andrebbe con tutta verosimiglianza a detrimento della posizione di sé medesimo. Inoltre, un eventuale confronto fra __________ e __________ – che, a quanto emerge dall’incarto, non è più stato sentito dal momento dell’arresto (non mantenuto) dello scorso marzo – avrebbe potuto e dovuto essere effettuato tempo addietro, e non può certamente venire addotto oggi, apoditticamente, quale esigenza d’inchiesta contraria alla concessione della libertà provvisoria all’accusato istante.

Quanto precede vale pure, mutatis mutandis, anche per quanto riguarda le divergenze fra le versioni date dall’accusato istante e __________ in merito all’utilizzo del timbro __________ ed a false ricevute per acquisti presso la carrozzeria __________. Si tratta di dettagli relativamente secondari, e soprattutto di temi sui quali il correo __________ si è già espresso da tempo (sul timbro, ad es., v. verbale MP 23 marzo 2000, ore 15.00 [inc. MP doc. _], p. 3): anche qui, dunque, non può essere ritenuto un pericolo collusivo, al quale sarebbe stato facile ovviare con una anticipata messa a confronto dei due coaccusati.

c)         Ne discende, in conclusione, che le necessità istruttorie fatte valere dal Procuratore Pubblico non giustificano un mantenimento della detenzione preventiva di __________.

4.

a)        Notoriamente, il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra le quali i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica, e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (v. Mario Luvini, I presupposti materiale del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in: Rep. 122 [1989], p. 287 ss., pto. 3 p. 294; Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994, margin. 1388 s.).

b)        All'inizio dell'inchiesta a suo carico, dopo iniziali reticenze, __________ si è dimostrato maggiormente disposto a collaborare, tanto che già avanti a questo giudice aveva ammesso le proprie responsabilità per i fatti legati alla BMW M3 (inc. GIAR 87.2000.1, doc. _ p. 2-3). Sono poi seguiti altri verbali, in occasione dei quali egli ha confessato, in parte anche spontaneamente, il proprio coinvolgimento in altre operazioni truffaldine (v. soprattutto il verbale di polizia 23 febbraio 2000, ore 14.30 [inc. MP doc. _], poi verbale di polizia 2 marzo 2000, ore 09.30 [inc. MP doc. _]; meno spontanee, invece, le ammissioni a verbale di polizia 17 marzo 2000, ore 09.29 [inc. MP doc. _]). Ciò permette di affermare che l’accusato istante si sia reso conto delle proprie responsabilità almeno nella misura necessaria per ammetterle agli inquirenti: da ciò a dedurre “un completo distacco dall’agire delittuoso precedente” (così in istanza, cit., pto. 3 p. 3), il passo sembra assai lungo.

c)         In effetti, dubbi in merito al paventato pericolo di recidiva appaiono senz’altro giustificati in considerazione della precedente condanna per reati simili – condanna che, evidentemente, non ha avuto l’auspicato effetto deterrente. D’altro canto, in questa sede non può e non deve essere discussa la problematica della prognosi circa il futuro comportamento dell’accusato: è, questo, tema di esclusiva competenza della Corte di merito, che dalle proprie valutazioni trarrà le debite conseguenze sia con riferimento alla sospensione condizionale della pena qui in discussione, sia per quanto riguarda l’eventuale revoca della sospensione condizionale della pena del 1996. Il pericolo di recidiva deve essere valutato in un’ottica a breve-medio termine, primariamente con riferimento all’intervallo temporale che intercorre fra la liberazione provvisoria ed il pubblico dibattimento (poiché una valutazione a più lunga gittata sarà fatta dalla Corte, appunto in sede dibattimentale).

d)        Nel caso di specie, va allora ricordato che il pericolo di una recidiva appare limitato dall’imminenza del pubblico dibattimento: uno dei principali artefici della serie di truffe qui in discussione è ancora in detenzione preventiva, ed anzi una sua istanza di messa in libertà provvisoria è stata recentemente respinta (decisione 20 aprile 2000, inc. GIAR 133.2000.2); ed è lecito supporre che il Procuratore Pubblico procederà in parallelo con tutti i protagonisti della vicenda. Ciò significa che non dovrebbe trascorrere un lasso di tempo rilevante dalla messa in libertà di __________ alla celebrazione del processo, e dunque limitate dovrebbero essere le opportunità, per lui, di ulteriormente delinquere. Nulla può essere matematicamente escluso, ovviamente: tuttavia, nuovi reati commessi dall’accusato fra oggi ed il processo sarebbero una manifestazione talmente eclatante di inaffidabilità ed inclinazione alla recidiva, da aggravare in modo rilevante la sua posizione di fronte ai giudici di merito. Vi è da augurarsi che almeno questo pericolo sappia costringere __________ ad evitare, in futuro, ogni e qualsiasi coinvolgimento in affari dubbi.

e)        Pertanto, pur con qualche residuo dubbio dovuto agli specifici precedenti ed al rinnovato delinquere durante il periodo di prova, le circostanze del caso – segnatamente la ragionevole certezza di una rapida celebrazione del pubblico dibattimento – fanno apparire il pericolo di recidiva non grave al punto da ostare, di per se stesso, alla messa in libertà provvisoria dell’accusato istante. Misure sostitutive non appaiono necessarie.

5.

In conclusione, l’istanza in discussione deve essere accolta, con la presente decisione impugnabile entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP) e senza conseguenze di tassa e spese.

Per i quali motivi,

visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP

decide :

1.      L’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 15/16 maggio 2000 da __________ è accolta, e l’accusato istante è posto immediatamente in libertà provvisoria.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione:

-    lic. iur. __________, per sé e per l’accusato __________, con copia del preavviso negativo del magistrato inquirente;

-    Procuratore Pubblico avv. __________, con l’inc. 1024/2000/FL di ritorno, con copia delle osservazioni dell’accusato istante e per immediata esecuzione;

-    SEPEM e Direzione del PCT, per conoscenza.

giudice __________

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