N. 695.2000.2 M Lugano, 13 dicembre 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 30 novembre 2000 da
__________, 1966, cittadino italiano domiciliato a __________, coniugato
(difeso di fiducia dall’avv. __________)
avverso il diniego di colloqui liberi fra accusato e difensore, implicitamente formalizzato da parte del Procuratore Pubblico avv. __________, con concessione di un colloquio esclusivamente controllato;
preso atto che il Procuratore Pubblico, in data 11 dicembre 2000, ha concesso il postulato permesso di colloquio libero e permanente;
discendendo che il reclamo è divenuto privo d’oggetto, ciò che viene constatato con la presente decisione definitiva, esente da tassa e spese, ma con attribuzione di congrue ripetibili al reclamante (art. 9 cpv. 6 CPP), in ragione dell’esito sostanzialmente positivo del gravame;
in applicazione degli artt. 280 ss. CPP
decide :
1. Il reclamo 30 novembre / 1° dicembre 2000 di __________ è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d’oggetto.
2. La presente decisione è definitiva.
3. Non si prelevano tassa né spese di giustizia; lo Stato verserà al reclamante l’importo di fr. 100.— a titolo di ripetibili.
4. Intimazione:
- avv. __________, per sé e per l’accusato reclamante, con copia delle osservazioni del magistrato inquirente;
- Procuratore Pubblico avv. __________.
giudice __________