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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 30.11.2000 INC.2000.62001

30 novembre 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,222 parole·~6 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 620.2000.1 L                                                         Lugano, 30 novembre 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 10 ottobre 2000 dalla ditta

__________

(patrocinata dall'avv. __________)

contro il decreto 6 ottobre 2000 del Procuratore pubblico avv. __________, che ha imposto alla reclamante il termine di trenta giorni per risolvere un'eccezione civile nel procedimento penale conseguente a denuncia sporta della reclamante contro __________, sua moglie __________, l'avv. __________ e l'avv. __________ per titolo di truffa processuale;

viste le osservazioni 13 ottobre 2000 del magistrato inquirente, 20 ottobre 2000 dell'avv. __________ e 23 ottobre 2000 dell'avv. __________, tutti concludenti per la reiezione del reclamo;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che

con sentenza 8 maggio 1995 (cresciuta in giudicato) della Corte delle Assise correzionali di __________, __________ venne riconosciuto colpevole tra altro ed in correità con un terzo di truffa in danno di enti e società dello Stato dello __________ ed in particolare della __________ e, per quanto qui

concerne, condannato (dispositivo n. 6.) al:

"… risarcimento compensativo ex art. 59 cifra 2 CP per US dollari 6'393'060.assistito ai fini della sua esecuzione dall'importo di US dollari 4 milioni (più interessi maturati) già sequestrati dal Giudice istruttore sopracenerino.

Detto risarcimento è assegnato ex art. 60 alla PC __________, deduzion fatta della tassa di giudizio e delle spese processuali in quanto non incassate dai condannati";

l'importo sequestrato è rimasto depositato presso la Banca __________ ed ha fatto oggetto il 2 agosto 2000 di pignoramento, sia a richiesta della reclamante fondata nel menzionato giudizio, sia per quella di __________ in forza di un "ordine" giudiziario della Corte superiore di Toronto, che ha riconosciuto la signora __________ creditrice nei confronti del marito della somma di 12 milioni di dollari USA: il sequestro civile conseguente a questo secondo pignoramento è stato seguito ed appoggiato da procedura esecutiva, con precetto spiccato da __________ (rappresentata dall'avv. __________) contro __________ (patrocinato dall'avv. __________), che non ha fatto opposizione;

la __________ ha ravvisato in questi comportamenti gli estremi della truffa (processuale) ed ha quindi presentato la denuncia 15 settembre 2000, ricordata in epigrafe;

con decreto 6 ottobre 2000 ed in applicazione dell'art. 5 CPP, il Procuratore pubblico ha assegnato alla __________ il termine di trenta giorni:

"… per sottoporre la fattispecie al giudice civile competente, affinché egli si pronunci sulla fondatezza del credito vantato da __________ nei confronti del marito __________, rispettivamente sull'effettiva esistenza di un diritto di proprietà di __________ su fondi sequestrati nell'ambito del procedimento sfociato nella sentenza di condanna 8 maggio 1995 …",

trattandosi di accertamento dal quale dipende l'eventuale sussistenza dei reati in discussione e ritenuto che "la tesi fatta valere dai denunciati finora sentiti deve essere intesa come un'eccezione di diritto civile" a norma di procedura penale;

con il presente reclamo (tempestivo e prodotto da parte legittimata, per cui è data ricevibilità in ordine: art. 280 ss CPP), la __________ censura questo decreto siccome arbitrario e crassamente contrario all'art. 5 CPP, in quanto eccezione civile non è stata sollevata dagli "imputati" ed il termine per la sua soluzione può essere assegnato solo a questi ultimi ed inoltre sono già a disposizione giudizi definitivi che hanno "praticamente respinto le pretese vantate dalla signora __________ ";

il magistrato inquirente, nelle sue osservazioni al reclamo, insiste sulla necessità di un chiarimento civile, estraneo alle sue possibilità e competenze, e sottolinea come la versione vigente dell'art. 5 CPP fa chiamare la "parte legittimata" alla soluzione dell'eccezione civile, qui evidentemente nell'interesse della __________: gli avvocati __________ e __________, dopo aver escluso sospetti di reato, argomentano analogamente;

l'art. 5 CPP consente sospensione dell'azione penale quando vengono sollevate "eccezioni di diritto civile che, se fondate, escluderebbero la sussistenza del reato", con assegnazione "alla parte legittimata" di un termine per rivolgersi al competente giudice civile;

in punto all’esplicitazione della citata norma cantonale, premesso che l’indicazione di giudice penale si riferisce al magistrato al momento responsabile del procedimento penale (in casu il Procuratore pubblico), le condizioni concorrenti per la sospensione del giudizio penale (appunto indipendentemente dallo stadio in cui si trova) in vista di un acclaramento di valenza civile sono la proposta formale di un’eccezione di diritto civile, il suo apparente fondamento e l’esclusione del reato prospettato (denunciato, inquisito) che ne deriva, ritenute insufficienti mere ragioni di economia processuale (REP 1979 pag. 203, 1989 pag. 595; sentenza 2 gennaio 1992 in re C.M., CRP 302/1991; decisione 13 luglio 1995 in re M.R. e co., GIAR 374.95.1, e riferimenti): occorre sottolineare che l’eccezione è proponibile solo dall’accusato rispettivamente dal denunciato, in quanto a lui solo di possibile giovamento in sede penale (sentenze 12 giugno 1990 in re A.B., CRP 144/90; 4 dicembre 1990 in re L.G., CRP 323/90), ed anche se la legge non vincola la formulazione dell’eccezione a particolare forma ed a determinati termini, non è data applicazione d’ufficio dell’art. 5 CPP da parte del magistrato penale (decisione 27 luglio 1995 in re Av., GIAR 912.93.6);

la formulazione dell’art. 5 CPP con la revisione totale del 19 dicembre 1994 ed i lavori legislativi che l’hanno preceduta, non porta a cambiamenti della qui riassunta giurisprudenza, la sola novità di sostanza essendo quella

dell’assegnazione del termine per procurare soluzione civile dell’eccezione alla “parte legittimata” e non al solo imputato, senza particolari motivazioni o chiarimenti (oltre alla seguente vuota proclamazione: "Ciò per far sì che la norma risponda appieno ai casi che la vita giuridica può porre": Messaggio dell'11 marzo 1987 concernente la revisione totale del CPP, pag. 7) e per il rimanente essendo stato modificato il testo proposto con il citato Messaggio governativo solo “sotto il profilo linguistico, per migliorarne la comprensione” (Rapporto dell’8 novembre 1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, pag. 9);

ora, nella presente fattispecie, si ha in primo luogo che i denunciati non hanno sollevato eccezione alcuna nel senso proprio di un accertamento civile non ancora acquisito e comunque sostenuto e proposto all'attenzione del magistrato penale, essi avendo semplicemente fatto valere circostanze e giudizi già intervenuti ed in base ai quali hanno agito, con particolare riguardo al credito vantato da __________ nei confronti del marito: già per questo motivo quindi il decreto impugnato non merita protezione;

abbondanzialmente detto inoltre, l'intimazione alla reclamante non si inserisce in premesse e finalità dell'art. 5 CPP, in quanto tende all'ottenimento di un accertamento negativo (l'inesistenza di corretto e buon diritto della signora __________, tale da sostanziare il sospetto di reato, compito dell'indagine penale) e non di uno positivo (la fondatezza di ragioni che escludono il reato), apparendo poi assurdo e di problematica concretizzazione chiedere al denunciante di portare la prova dell'insussistenza di un reato, donde ancora ampie riserve sui contenuti del termine "parte legittimata";

il reclamo è di conseguenza accolto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), esente da spese giudiziarie: i resistenti soccombenti sono chiamati a rifondere congrue ripetibili alla reclamante (art. 9 cpv. 6 CPP);

visti i citati articoli di legge,

decide:

1.      Il reclamo è accolto.

1.1     Il decreto 6 ottobre 2000 del Procuratore pubblico è annullato.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      I denunciati verseranno in solido ed in parti uguali l'importo di fr. 500.- alla reclamante.

4.      Intimazione:

avv. __________, per sé e per la reclamante (con copia delle osservazioni delle controparti);

avv. __________ (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente e dell'avv. __________);

avv. __________ (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente e dell'avv. __________);

-        Procuratore pubblico avv. __________, sede (con copia delle osservazioni degli avvocati __________ e __________ e con l'incarto 5795/2000 di ritorno).

                                                                              giudice __________

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