Incarto n. INC.2000.50502
3 novembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sul reclamo presentato il 27 settembre 2004 da
rappr. dall'
contro
le azioni e le omissioni del _PP3 in relazione agli inc. MP __________ e __________;
viste le osservazioni del Ministero Pubblico 11 ottobre 2004, concludenti per la reiezione del gravame;
preso atto che le parti civili al procedimento di cui all'inc. __________ non hanno presentato osservazioni;
visti gli inc. __________ e __________;
ritenuto
in fatto
A.
___ è stato arrestato il 24 agosto 2000 con contestuale promozione dell'accusa per titolo di denuncia mendace, tentata truffa, rispettivamente tentata estorsione, diffamazione, calunnia, minaccia, corruzione passiva e attiva (inc. GIAR 505.2000.1).
L'arresto è stato confermato dall'allora GIAR Claudio Lepori il giorno successivo (doc. 5, inc. GIAR 505.2000.1).
Nel corso del verbale PG 11 settembre 2000 l'accusa è stata estesa anche al reato di violazione del segreto d'ufficio.
____ è stato rilasciato il 22 settembre 2000.
B.
Relativamente al procedimento di cui all'inc. __________, per quanto qui di interesse, giova rilevare quanto segue.
- Fino alla fine del 2002 il procedimento è stato condotto dall'allora PG Luca Marcellini, successivamente a far tempo dal gennaio 2003 nella conduzione dell'inchiesta è subentrato l'attuale PG _PP3.
dal 24 agosto 2000 (data dell'arresto) al 13 agosto 2002 è stato sentito dall'allora PG 8 volte (5 nel 2000, 1 nel 2001 e 2 nel 2002); dal 13 agosto 2002 ad oggi, come si vedrà, è stato sentito un'unica volta dall'attuale titolare dell'inchiesta, segnatamente il 19 luglio 2004.
- Con scritto 5 febbraio 2004 l' __________ ha comunicato al magistrato inquirente di avere assunto la difesa di (AI 66).
- Con scritto 16 marzo 2004 l' __________ ha informato il Procuratore generale della propria disponibilità "nel caso lei decidesse di decretare l'abbandono, di accettare un decreto non motivato con rinvio dell'intimazione della motivazione in tempi successivi" (AI 69).
- A seguito del sollecito 22 aprile 2004, il PG con scritto 4 maggio 2004 ha comunicato all' __________ che "compatibilmente con i tempi del processo __________ (…) farò il possibile affinché la decisione di merito venga emanata al più presto" (AI 70 e 71).
- La decisione di merito è stata nuovamente sollecitata in data 27 maggio 2004 e 18 giugno 2004. Hanno fatto seguito lo scritto 18 giugno 2004 con il quale il Procuratore generale ha confermato che si stava lavorando alla redazione, specificando pure di non sapere "come l'informazione di un decreto di abbandono sia giunta alle autorità da lei menzionate ritenuto che io ne ho fatto l'ipotesi soltanto con lei, che ritengo ne abbia parlato con il suo cliente" (AI 72, 73 e 74).
- In data 23 giugno 2004 il Procuratore generale ha informato l' __________ di aver quasi terminato l'esame degli atti istruttori e di non poter, considerata l'istruttoria formale e la presenza di altre parti coinvolte, prescindere dal deposito degli atti che sarebbe stato notificato al più presto, cioè non appena ultimato dalla cancelleria l'aggiornamento dell'elenco atti. Al fax di pari data con cui l' __________ ha rilevato di non ravvisare nell'incarto nessuna parte processuale legittimata a chiedere complementi istruttori, ha fatto seguito la risposta del Procuratore generale nella quale afferma di essersi già premurato di contattare i rappresentanti legali delle altre parti, ciò che risulterà non vero (AI 74, 75, 76 e 77).
Lo stesso giorno il Procuratore generale ha ordinato il deposito degli atti con scadenza al 12 luglio 2004 - deposito atti che concerneva anche __________ ed il cui procedimento è poi stato disgiunto da quello contro il qui reclamante con decisione 6 agosto 2004 - (AI 79).
- Non sono stati chiesti complementi istruttori.
- In data 19 luglio 2004 il Procuratore generale ha proceduto all'interrogatorio di ____ alla presenza dell' __________: in tale occasione l'accusato ha prodotto 2 pagine di completazioni, una cassetta VHS relativa all'intervista rilasciata da __________ a __________ il __________, nonché ricgiesto che venisse acquisita agli atti la sentenza di condanna di___, richiesta accolta dal PG. L'interrogatorio concerneva le lettere anonime del 7/28 e 30 luglio 2000.
- Con scritto di pari data, anticipato via fax (delle ore 10.40) e per un dichiarato disguido tecnico consegnato brevi manu al Procuratore generale al momento dell'incontro tra le parti (ore 16.00), l' __________ con riferimento al previsto incontro - discusso telefonicamente con il magistrato inquirente - aveva rilevato che avvenuto il deposito atti senza richiesta di complemento, non è più possibile assumere nuove prove, aveva - tra l'altro evidenziato "oggi alle ore 16.00 salvo suo avviso contrario sarò comunque da lei con il mio cliente per un incontro informale, senza verbale, di chiarimento e delucidazione" (AI 80; verb. PP 19.7.2004 di).
- In data 22 luglio 2004 il Procuratore generale ha effettivamente informato le parti lese del loro diritto di costituirsi parte civile (AI 84/88).
- In risposta alle istanze 20 e 23 luglio 2004 dell' _DIFF1 il magistrato inquirente con scritto 6 agosto 2004 gli ha comunicato i nominativi delle parti lese mendacemente denunciate, rispettivamente ha respinto la richiesta di acquisire agli atti i decreti d'accusa emanati per il caso dei "__________" (AI 91).
- Il 24/26 agosto 2004 l' __________ ha prodotto analisi delle lettere anonime 7, 28 e 30 luglio 2004, parte della lettera 11 agosto 2004 dell'accusato e perizia per il reato di denuncia mendace, ribadendo la richiesta di emanazione, con la dovuta celerità, di "totale decreto di abbandono" (AI 96):
- Con lettera 6 settembre 2004 l' __________ ha comunicato al Procuratore generale di aver appreso per caso che un deputato al Gran Consiglio è stato convocato d'urgenza "per tentare di vestire una nuova ipotesi, ossia quella di violazione del segreto d'ufficio che lei già aveva abbandonato" e ha chiesto copia del relativo verbale, rinnovando nel contempo la richiesta di un sollecito abbandono integrale del procedimento (AI 98).
- Ha fatto seguito lo scritto 9 settembre 2004, nel quale il Procuratore generale dopo aver precisato di avere acquisito gli atti prodotti e richiesti dalla difesa e di aver proceduto ad un nuovo deposito atti, ha evidenziato che la nuova fattispecie oggetto di informazioni preliminari è diversa da quella dell'incarto già istruito, compiegando la citazione per quale indagato per il 17 settembre 2004 (AI 99).
Giova precisare che il nuovo deposito atti concerneva anche quelli acquisiti su complemento d'inchiesta ed è stato intimato anche alle parti lese che si sono costituite parti civili (AI 100).
- Il 10 settembre 2004 la difesa di ha nuovamente sollecitato l'emanazione di un "decreto di abbandono integrale" e con successivo scritto del 14 settembre 2004 si è riconferma nei precedenti scritti, evidenziando che la possibilità per le parti lese di costituirsi parte civile, oggetto degli scritti 22 luglio 2004, quindi successivi alla scadenza del primo deposito atti, avrebbe dovuto essere loro chiara da tempo, essendo stata promossa l'accusa nel 2000 e che il verbale 19 luglio 2004 è stato voluto dal "con l'offerta di dare ulteriori spiegazioni a favore dell'accusato" (AI 102).
- Ha fatto seguito la risposta 20 settembre 2004 del magistrato inquirente, il quale ha ribadito che il verbale 19 luglio 2004 è stato concordato dalle parti allo scopo di meglio garantire l'accusato, che le altre indagini in corso di riferiscono ad altri fatti che non rientravano nell'incarto principale e che pertanto il secondo incarto gli era sfuggito in occasione dell'esame del primo e, da ultimo, che conformi al diritto delle parti lese sono le informazioni previste dall'art. 69 cpv. 3 CPP (AI 103).
- Le parti civili non hanno richiesto complementi istruttori alla scadenza del termine del deposito atti.
C.
Per quanto concerne invece il procedimento di cui all'inc. MP __________:
in data 20 settembre 2001 è pervenuta una segnalazione, poi integrata con complemento 14 novembre 2001, da parte dell'on. __________;
l'allora PG Luca Marcellini ha apposto una nota a mano "registrare nuovo inc. c. __________ x 320";
nulla è stato fatto fino al 23 agosto 2004, data in cui il Procuratore generale ha citato __________ a comparire quale teste per il 2 settembre 2004 (AI 3);
il 2 settembre 2004 si è proceduto al suddetto interrogatorio (AI 4);
con lettera 6 settembre 2004 l' __________ ha comunicato al PG di aver appreso per caso che un deputato al Gran Consiglio è stato convocato d'urgenza "per tentare di vestire una nuova ipotesi, ossia quella di violazione del segreto d'ufficio che lei già aveva abbandonato" e ha chiesto copia del relativo verbale, rinnovando nel contempo la richiesta di un sollecito abbandono integrale del procedimento di cui all'inc. MP 2000.5249 (AI 8);
con scritto 9 settembre 2004 il Procuratore generale ha comunicato alla difesa di che la nuova fattispecie oggetto di informazioni preliminari è diversa da quella dell'incarto già istruito, compiegando la citazione per ____ quale indagato e ____ per il 17 settembre 2004, citazioni successivamente rinviate al 21 settembre 2004 (AI 11 e 16);
il 21 settembre 2004 si è proceduto all'interrogatorio di ____ e alla promozione dell'accusa per titolo di violazione del segreto d'ufficio ex art. 320 CP in relazione ai fatti "relativi ai documenti forniti al TRAM con il ricorso 12.9.2001, nonché al deputato __________ __________ e a terzi in tale contesto, documenti che hanno suffragato l'interrogazione parlamentare del 18 e 21 settembre 2001";_RECL1 contestate categoricamente tali accuse, si è avvalso del diritto di non rispondere e dell'art. 125 CPP; l' __________ ha invece preannunciato l'intenzione di ricusare il magistrato inquirente e chiesto di conseguenza la sospensione dei verbali di ____ e della moglie __________; richieste accolte "prudenzialmente" in attesa della decisione della CRP sulla ricusa del Procuratore generale il quale ha pure "prudenzialmente" sospeso qualsiasi altra decisione nei confronti di ____ (AI 17);
con istanza 22 settembre 2004 (inviata per fax e sottoscritta p.p. dalla segretaria) l' __________ ha chiesto e gli venissero trasmesse copia della segnalazione e relativo complemento, nonché copia del verbale di __________ e di tutti gli atti istruttori per la formulazione dell'istanza di ricusa (AI 19);
con risposta 23 settembre 2004 il Procuratore generale contestata la validità formale della richiesta 22 settembre 2004, ha comunicato alla difesa di non ritenere fondata la motivazione addotta nel contesto della procedura di ricusa e che per quanto riferito all'istruttoria non sarebbe stata addotta motivazione e che, in ogni caso, la consegna di tutti gli atti istruttori prima che gli stessi siano prospettati all'accusato sarebbe lesiva del principio dell'immediatezza e tale da compromettere l'istruttoria con versioni preconfezionate ed ipotetiche collusioni; il magistrato inquirente ha inoltre precisato "stante comunque la ricusa da lei anticipata, la presente non pretende di avere carattere formale ma è semplicemente, come di prassi, una trasparente comunicazione sui motivi. Ciòch e le permette, se del caso, di meglio formulare la richiesta giustificando l'urgenza e la necessità di decisione di altro magistrato" (AI 20);
con fax 23 settembre 2004 (pervenuto al magistrato inquirente dopo l'inoltro della risposta di pari data) l' __________ ha chiesto informazioni al Procuratore generale in merito al fatto che copia del ricorso pendente al TRAM è stato sottoposto a __________ nel corso del verbale svoltosi contemporaneamente a quello del marito, al quale viceversa era stato detto che il Ministero pubblico non era ancora in possesso di tali documenti e che peraltro non ha dato il proprio consenso all'acquisizione, ribadendo la propria richiesta di accesso agli atti (AI 21); a tale scritto non è stata data risposta.
D.
Con reclamo 27 settembre 2004 ha censurato l'agire del PG in relazione agli inc. MP __________ e __________ come denegata giustizia, chiedendo nel contempo a questo giudice di ordinare al Procuratore generale la trasmissione alla difesa della documentazione relativa all'inc. MP __________, il ripristino dell'inc. __________ e la chiusura di tale incarto ex art. 197 CPP al 12 luglio 2004.
In particolare, per quanto riguarda l'inc. MP __________ il Procuratore generale avrebbe violato l'art. 197 CPP: il deposito atti è infatti avvenuto il 23 giugno 2004, alla scadenza (12 luglio 2004) non sono stati richiesti complementi istruttori, ciononostante il magistrato inquirente in data 19 luglio 2004 ha nuovamente proceduto all'interrogatorio di __. Di conseguenza chiede a questo giudice di ordinare al magistrato inquirente di procedere alla chiusura dell'istruzione formale, accertando la nullità di tutti gli atti istruttori successivi al 12 luglio 2004.
Il magistrato inquirente sarebbe pure incorso nella violazione dei principi di affidabilità, legalità, immediatezza e celerità in relazione alle segnalazioni 19 settembre 2001 e 14 novembre 2004. A prescindere dal fatto che si tratterebbe di semplici sospetti, quindi non di formale denuncia o notizia di reato, il precedente titolare dell'inchiesta avrebbe infatti ritenuto le stesse senza fondamento - non le ha acquisite agli atti del procedimento MP __________, non le ha contestate ad_RECL1 e con comodo le avrebbe mostrate a quest'ultimo in occasione del verbale 12 agosto 2002, comunicandogli che non era sua intenzione darvi seguito per palese mancanza di rilevanza penale -. Il _PP3 agendo in contraddizione con l'agire del precedente titolare dell'inchiesta, il 21 settembre 2004 ha invece promosso l'accusa nei confronti di ___ per violazione del segreto d'ufficio, disattendendo pure gli art. 1 CPP e 178 CPP e violando palesemente il principio di celerità.
Infine, la difesa di __ censura come arbitraria la comunicazione 23 settembre 2004 del Procuratore generale. Con tale scritto quest'ultimo avrebbe infatti rinfacciato alla difesa di non avergli comunicato i motivi della ricusa e di conseguenza negato la trasmissione degli atti dell'inc. MP __________, richiamando il principio di immediatezza e di celerità; "quale chiara ed evidente manovra ritorsiva" avrebbe sospeso anche il procedimento MP __________, nonché definito la propria presa di posizione informale, tentando di inibire il diritto di adire le vie ricorsuali ed infine avrebbe contestato la trasmissione via fax e la firma (quella della segretaria) dell'istanza 22 settembre 2004, pur essendo tale prassi usuale. A tale ultimo proposito la difesa rileva e la richiesta volta ad ottenere l'accesso agli atti è stata ribadita il giorno successivo con fax firmato dall' __________.
Lo stesso giorno la difesa di ___ ha inoltrato alla CRP istanza di ricusa e ricorso contro la promozione dell'accusa 21 settembre 2004 di cui all'inc. MP __________ (di cui ha prodotto copia a questo giudice unitamente al reclamo).
Il 7 ottobre 2004 l' __________ ha trasmesso a questo giudice copia per conoscenza dello scritto di pari data inviato al Procuratore generale nell'ambito dell'inc. __________.
E.
Con osservazioni 11 ottobre 2004 - presentate dalla PP Maria Galliani vista la ricusa pendente nei confronti del PG - il Ministero pubblico si è pronunciato per la reiezione integrale del gravame. Delle relative argomentazioni si dirà, per quanto necessario ed al fine di evitare inutili ripetizioni, nei considerandi e seguono.
Le parti civili dell'inc. MP __________ non hanno presentato osservazioni.
In data 22 ottobre 2004 la difesa di ____ ha trasmesso a questo giudice copia per conoscenza della replica inoltrata alla CRP.
Considerato
in diritto
1.
Il reclamo in oggetto è diretto contro le azioni/omissioni del Procuratore generale nell'ambito dei procedimenti di cui agli inc. MP __________ e __________, in quanto costitutive di denegata/ritardata giustizia.
___ - accusato in entrambi i procedimenti - è certamente legittimato a reclamare contro tempi e modalità di conduzione dei procedimenti stessi.
Non merita tutela l'obiezione sollevata in sede di osservazioni dal Procuratore pubblico secondo cui per quanto concerne la mancata chiusura dell'istruzione formale del procedimento di cui all'inc. __________ e le censure relative allo scritto 23 settembre 2004, il reclamo sarebbe irricevibile, in quanto una decisione formale di chiusura non potrebbe essere imposta al Procuratore generale stante la domanda di ricusa pendente, mentre lo scritto 23 settembre 2004 non essendo una decisione formale ai sensi dell'art. 6 CPP non sarebbe impugnabile.
Trattasi infatti di reclamo per denegata/ritardata giustizia per rapporto anche alla non notifica della chiusura alla scadenza del primo deposito atti e al rifiuto di fatto di accesso agli atti del procedimento di cui all'inc. __________.
Il reclamo è quindi ricevibile in ordine.
2.
Il reclamante lamenta denegata giustizia nella conduzione dei procedimenti di cui agli inc. __________ e __________, che si sarebbe concretizzata nella mancata chiusura del primo procedimento dopo la scadenza (12 luglio 2004) del deposito atti con conseguente violazione dell'art. 197 CPP, nella violazione dei principi di affidabilità, legalità, immediatezza e celerità in relazione all'inc. __________ e nello scritto 23 settembre 2004 in quanto arbitrario.
Il divieto di denegata/ritardata giustizia, dedotto a suo tempo dall'art. 4 della vCF e ora sancito positivamente dall'art. 29 cpv. 1 CF, impone che le autorità giudiziarie evadano le procedure di loro competenza (e si organizzino per poterlo fare) in un tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa (CRP 23 maggio 2001 in re R., inc. 60.2000.00306).
Si ha denegata giustizia quando l'autorità alla quale compete l'emanazione di una decisione o l'impulso di un procedimento, semplicemente non vi pone mano oppure quando, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze, ritenuto che il lamentato ritardo non sia compatibile con le esigenze processuali, segnatamente con i bisogni dell'istruttoria, con la complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate, nonché, ma in minor misura, con l'aggravio di pratiche pendenti (REP 1998, pag. 350, con riferimento a DTF 107 I b 160; DTF 117 Ia 193).
Nel caso in esame, come detto, la questione della denegata giustizia è posta per rapporto a tre distinte situazioni (o atti) procedurali e saranno trattate separatamente.
3.
Violazione art. 197 CPP - Inc. MP __________
Quando il Procuratore pubblico ritiene raggiunto lo scopo dell'istruzione formale, ne dà avviso alle parti, informandole che possono prendere conoscenza degli atti e formulare, entro un termine da lui fissato non inferiore a quindici giorni e prorogabile, istanza di complemento di inchiesta, indicando i mezzi di prova da assumere (art. 196 cpv. 1 CPP).
Alla scadenza inutilizzata del termine di cui all'art. 196 cpv. 1 CPP, il Procuratore pubblico notifica alle parti la chiusura dell'istruzione formale.
____ censura la mancata notifica della decisione di chiusura dell'istruzione formale, sulla base del deposito atti 23.6.2004, scaduto il 12.7.2004 e quindi la nullità degli atti istruttori successivi a tale data.
In concreto, dagli atti risulta e il Procuratore generale il 16 luglio 2004, scaduto termine del deposito atti senza che venissero chiesti ulteriori complementi istruttori, ha interpellato telefonicamente la difesa al fine di concordare un'audizione dell'accusato relativamente alle accuse per i reati di denuncia mendace e diffamazione in relazione agli scritti 7, 28 e 30 luglio 2000, oggetto sia dell'ordine di arresto 24.8.2000 e della richiesta di conferma e peraltro già contestati all'accusato.
E' stata quindi fissata la convocazione per il 19.7.2004.
Con fax 19.7.2004, inviato quale ora prima dell'audizione (alle ore 10.40) e per un dichiarato disguido consegnato al magistrato inquirente brevi manu al momento dell'incontro con le parti (cfr. osservazioni 11.10.2004, p. 8), l' __________ si era così espresso "da un profilo formale, avvenuto il deposito atti senza richiesta di complemento, ossia senza la riapertura dell'istruzione che peraltro il PP sua sponte non può più riaprire, non è possibile assumere nuove prove. Oggi alle 16.00, salvo suo avviso contrario, sarò comunque da lei con il mio cliente per un incontro informale, senza verbale, di chiarimento e delucidazioni da parte del Procuratore pubblico".
Nonostante questa presa di posizione, il verbale ha poi avuto luogo "consenzienti le parti". Al termine del verbale l'accusato ha prodotto una cassetta VHS (intervista di __________ a __________ del __________), una completazione di due pagine in relazione agli scritti incriminati, nonché ha chiesto l'acquisizione agli atti delle sentenze di condanna di, riservandosi di decidere se essere nuovamente sentito al più tardi entro la fine di agosto. Giova inoltre ricordare che in data 23 luglio 2004 il reclamante ha chiesto l'acquisizione agli atti dei decreti d'accusa emanati per il caso dei "__________" (richiesta respinta dal magistrato inquirente) e con scritto 24 agosto 2004 ha prodotto ulteriore documentazione (acquisita agli atti).
La suddetta documentazione è stata oggetto di un secondo deposito atti - intimato anche alle parti lese che si sono costituite parti civili - avvenuto il 9.9.2004 con scaza al 27.9.2004.
In siffatte circostanze, senza entrare nel merito delle ragioni che hanno indotto il Procuratore generale a prendere contatto con la difesa di ____ dopo la scadenza del termine di cui all'art. 196 cpv. 1 CPP al fine di concordare un incontro con ____ ed il suo difensore, scaduto il termine del primo deposito atti, pur tenendo conto di quanto previsto dall'art. 197 CPP, risulta comunque l'accordo implicito della difesa alla riapertura dell'istruzione. Censurare ora la violazione dell'art. 197 CPP appare quindi contrario alla buona fede processuale. La difesa, se lo avesse voluto, avrebbe potuto opporsi all'allestimento del verbale e all'acquisizione agli atti dello stesso, così come astenersi dal richiedere ulteriori complementi istruttori non soltanto nel corso del verbale, ma anche successivamente. Non facendolo ha sostanzialmente avallato l'agire del magistrato inquirente. Non va del resto trascurato il fatto che ____ era rappresentato da un avvocato che precedentemente si era opposto all'audizione (cfr. lettera/fax 19.7.2004).
L'omessa chiusura dell'istruzione al 12 luglio 2004 non può quindi configurare un diniego formale di giustizia, né tantomeno è ravvisabile una violazione dell'art. 197 CPP rispettivamente del divieto di compiere ulteriori atti istruttori dopo la scadenza inutilizzata del termine di cui all'art. 196 cpv. 1 CPP (cfr. L. Marazzi, Le prove nell'istruttoria predibattimentale, 62 ss, in Rep. 2000 p. 39 ss; decisioni GIAR 29.1.1997 in re S., inc. 221.1995.5-6, e 22 ottobre 1997 in re R., inc. 360.1997.1 consid. 3a) con conseguente nullità degli atti istruttori successivi alla suddetta data.
4.
Inc. MP __________
___ ritiene che il Procuratore generale dando seguito alle segnalazioni 19.9.2001 e 14.11.2001 - peraltro, a suo dire, sprovviste dal carattere di "denuncia" - avrebbe violato il principio di affidabilità, agendo in contraddizione con le decisioni del precedente titolare dell'inchiesta, e quello di legalità (art. 1 CPP). A suo dire, l'allora Luca Marcellini, avrebbe subito ritenuto le stesse prive di fondamento: egli infatti non ha acquisto all'inc. __________ le suddette segnalazioni, non le ha contestate ad ___ e, addirittura, in una pausa del verbale 12.8.2004 le avrebbe mostrate al reclamante informalmente, comunicandogli che aveva deciso di non darvi seguito per mancanza di rilevanza penale.
Preliminarmente occorre ricordare che ai sensi dell'art. 178 CPP quando il Procuratore pubblico conosce per denuncia, querela o in altro modo esserci sospetto che sia stato commesso un reato, deve procedere subito alle occorrenti indagini di fatto per decidere se sia il caso di promuovere l'accusa (cpv. 1), eventuali acquisizioni di prove e giudizi preliminari devono essere solleciti (cpv. 2), e che giusta l'art. 181 CPP ogni autorità, funzionario o pubblico impiegato, che nell'esercizio delle sue funzioni ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Procuratore pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi.
In concreto, l'allora titolare dell'inchiesta, ricevuta la segnalazione di settembre 2001 vi ha apposto una nota a mano del seguente tenore "registrare nuovo inc. c. __________ X 320".
L'apertura di un nuovo incarto, verosimilmente dovuta al fatto che si trattava di fattispecie diversa da quella oggetto del procedimento già aperto nei confronti di_RECL1 così come la circostanza che non siano state avviate tempestivamente informazioni preliminari, non può essere ritenuta quale prova del fatto che il precedente titolare dell'inchiesta avesse ritenuto i fatti oggetto delle due segnalazioni non penalmente rilevanti. Anche ammettendo che, così come sostenuto nel reclamo, l'allora Procuratore generale abbia informalmente comunicato ad ___ la propria decisione di non dar seguito alle segnalazioni per mancanza di rilevanza penale, unico dato certo è che agli atti non vi è alcuna formale decisione di merito. Non è quindi possibile ravvedere nell'agire dell'attuale Procuratore generale una violazione dei principi di affidabilità e legalità.
Per contro, questo giudice non può che constatare la violazione del principio di celerità nella trattazione dell'incarto.
Le indagini preliminari debbono essere limitate e circoscritte, non soltanto nei contenuti, ma anche nei tempi (Rep. 1998, n. 109) ed i Tribunali (e le autorità giudiziarie) debbono organizzare la loro attività in modo tale che “das Verfahren in allen ihnen vorgelegten Fällen innerhalb einer angemessen Frist zum Abschluss gebracht wer” (DTF 117 Ia 197 c. 1c).
In concreto è vero che il Procuratore generale non appena rinvenuto l'incarto, ha immediatamente avviato le indagini preliminari e, a tutela dei diritti di_RECL1 in sede di verbale di interrogatorio 21.9.2004 promosso l'accusa nei suoi confronti per titolo di violazione del segreto d'ufficio, cercando di contenere le informazioni preliminari nel minor tempo possibile e prevedendo di emanare un'unica decisione in caso di eventuale condanna nei due distinti procedimenti (art. 68 CP e 36 cpv. 1 CPP). Tuttavia, ciò è avvenuto a quasi tre anni dalla presentazione delle segnalazioni e, ad oltre 1 anno e mezzo, dal momento in cui l'attuale titolare è subentrato nella conduzione dell'incarto. Pur considerando la natura secondaria di tale procedimento rispetto a quello aperto nel 2000 e pur tenendo conto dell'importante onere di organizzazione dell'ufficio, degli impegni processuali per importanti dibattimenti alle Assise criminali che verosimilmente hanno impedito sia al precedente e all'attuale titolare dell'inchiesta di procedere ad un esame celere ed immediato di tutte le fattispecie rimproverate al reclamante, simile ritardo non può ritenersi giustificato e configura una ritardata/denegata giustizia. L'incarto avrebbe del resto potuto essere affidato ad altro magistrato o ad un segretario giudiziario, trattandosi peraltro, per stessa ammissione del magistrato inquirente, di procedimento secondario rispetto a quello del 2000.
5.
Arbitrio nello scritto 23.9.2004 del - inc. MP __________
Il reclamante sostiene che lo scritto 23.9.2004, con il quale il Procuratore generale ha risposto alla richiesta 22.9.2004, trasmessa per fax e sottoscritta dalla segretaria dello studio del difensore di_RECL1 volta ad ottenere copia di tutti gli atti istruttori dell'inc. __________ sarebbe arbitrario per più motivi.
Ai sensi dell'art. 60 cpv. 2 CP il difensore può sempre prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne copia, ove necessario al patrocinio e salvo contrarie esigenze d'inchiesta.
In tema di accesso agli atti e relative limitazioni, questo ufficio ha già avuto modo di precisare e:
"Il diritto di accesso agli atti é sancito dalla procedura penale ticinese ma non si tratta di diritto assoluto come evoca lo stesso reclamante. La possibilità di accedere al dossier penale, sia che si tratti di accesso pieno o di accesso parziale, può essere limitato da un lato a ragione dello statuto dell’accusato, ossia in considerazione dello stato di detenzione o di libertà di cui gode ma anche in virtù di eventuale latitanza (in questo senso GIAR 347.95.18 del 25 settembre 1998 in re MP pag. 5 e 6 e CRP 213/93 del 30 dicembre 1993 in re AP), rispettivamente per l’esistenza di eventuali prioritari interessi di terzi od ancora per il sussistere di esigenze istruttorie preminenti (GIAR 21 gennaio 1994 770.93.1 in re RG, si ricorda ancora GIAR 62.93.2 del 25 febbraio 1993 dove ai patrocinatori di accusati é stato fatto divieto di comunicarsi il contenuto dei verbali resi dai rispettivi patrocinati, ed ancora GIAR 912.93.1 del 27 dicembre 1993 dove invece non sono state ammesse le prioritarie esigenze istruttorie dopo acquisizione della documentazione necessaria all’istruttoria e contestazione della stessa all’accusato).
In sostanza quindi va ammesso il diritto di potere prendere visione dell’incarto da parte dell’accusato e del suo patrocinatore ma questo diritto é soggetto a limitazioni che vanno esaminate di caso in caso alla luce delle invocate esigenze istruttorie rispettivamente dello status dell’accusato, e ciò nell’ottica del rispetto del principio di proporzionalità. Si ricorda ancora che, prima della precisa e puntuale contestazione di quanto acquisito agli atti, ben difficilmente potrà essere concesso totale accesso agli atti all’accusato od all’indiziato seriamente coinvolto nelle informazioni preliminari, ciò per non pregiudicare spontaneità nella presa di posizione dell’interessato sentito e per potere eseguire le contestazioni che il caso impone.
In caso di presenza di più persone coinvolte nei fatti ed ancora da sentire occorrerà ammettere con prudenza il pieno accesso agli atti prima dell’audizione di tutti gli interessati per evitare un rischio collusivo e versioni concordate."
(sentenza 7 ottobre 1998 in re V., GIAR 793.1998.1)
In sostanza nel nostro ordinamento vale il principio (la garanzia) che l'accusato ed il suo difensore hanno completo accesso agli atti per legge in istruzione formale e con estensione giurispruziale anche precedentemente; eventuali limitazioni costituiscono l'eccezione. L'accusato ed il suo difensore hanno quindi il diritto di chiedere la concretizzazione di tale diritto in qualsiasi forma, per fax, telefonicamente o per iscritto (in analogia con quanto avviene per la richiesta dei permessi di colloquio con gli accusati in stato di detenzione), senza che sia necessario motivare la propria richiesta. Nell'ipotesi in cui il magistrato inquirente non si limiti a confermare il principio, ma lo ribalti applicando l'eccezione (in caso, contrarie esigenze d'inchiesta) deve emanare una formale decisione motivata.
Discende dalle suddette considerazioni e la richiesta 22.9.2004, peraltro ribadita dall' __________ con fax 23.9.2004 - pervenuto al Procuratore generale dopo l'invio dello scritto qui impugnato e al quale non è stato dato seguito -, non era soggetta a formalità alcuna. La difesa di_RECL1 nei cui confronti in data 21.9.2004 il Procuratore generale ha promosso l'accusa per violazione del segreto d'ufficio, aveva quindi diritto ad ottenere dal magistrato inquirente o la trasmissione degli atti richiesti o una decisione formale di diniego.
Ciòche non è avvenuto.
In concreto, il Procuratore generale ha risposto personalmente alla richiesta 22.9.2004 con lo scritto 23.9.2004, precisando che si trattava di una semplice comunicazione informale, in quanto tale non impugnabile, e meglio "stante comunque la ricusa da lei anticipata, la presente non pretende di avere carattere formale ma semplicemente, come di prassi, una trasparente comunicazione sui motivi". In sede di osservazioni è stato ribadito che lo scritto 23.9.2004 del Procuratore generale non è una decisione ai sensi dell'art. 6 CPP e quindi non è impugnabile.
Non essendovi agli atti una decisione formale di diniego, per stessa ammissione del Procuratore generale irrilevante a tale proposito che nello scritto 23.9.2004 il Procuratore generale sia comunque entrato nel merito della richiesta 22.9.2004, respingendola in quanto "la consegna di tutti gli atti istruttori prima che gli stessi possano essere debitamente prospettati viola il principio dell'immediatezza e rischia di compromettere l'istruttoria con versioni preconfezionate ed ipotetchie collusioni" - la mancata concessione dell'accesso agli atti appare ingiustificata. Proprio nell'assenza di una decisione formale di diniego e quindi nell'ostacolare la concretizzazione del diritto è ravvisabile denegata giustizia. In tal modo il diritto del reclamante è stato, infatti, di fatto limitato: in particolare, il magistrato inquirente non ha permesso al reclamante di esercitare il proprio diritto di visione degli atti, impedendogli di fatto l'accesso agli atti e contestualmente rifiutandosi di emanare decisione formale motivata.
Pacifico che al momento in cui è stata presentata l'istanza di ricusa non vi era agli atti alcuna decisione di diniego e/o limitazione dell'accesso agli atti. Tuttavia, se è vero e appare comprensibile la scelta del Procuratore generale di astenersi da qualsiasi atto, stante la preannunciata ricusa (a quel momento, 23.9.2004, peraltro preannunciata ma non ancora formalizzata), è altrettanto vero che gli incombeva comunque l'obbligo di constatare che non vi era alcuna decisione in materia di accesso, con conseguente diritto del reclamante di poter vedere gli atti, o viceversa, qualora il Procuratore generale avesse ritenuto che la questione doveva comunque essere analizzata, quello di delegare, così come avvenuto per le osservazioni, ad altro Procuratore pubblico l'emanazione della relativa decisione di diniego/limitazione (cfr. art. 192 CPP).
6.
In virtù di quanto precede il reclamo deve essere parzialmente accolto con la presente decisione definitiva.
E' constatata ritardata giustizia per quanto concerne l'impulso al procedimento di cui all'inc. __________ e denegata giustizia in relazione alla mancata emanazione di una decisione formale di rifiuto di accesso agli atti dell'inc. MP __________, con conseguente obbligo di garantire al reclamante l'esercizio del diritto di visione degli atti non risultando lo stesso limitato da decisione contraria. Viceversa, per quanto concerne la mancata chiusura del procedimento di cui all'inc. __________, dopo la scadenza del termine del primo deposito atti, non è ravvisabile alcuna denegata giustizia e/o violazione dell'art. 197 CPP.
Si prende atto dell'impegno del Ministero pubblico per una sollecita conclusione dell’istruttoria e seguito di giudizio di merito, per cui non occorrono particolari e formali “ordini” di procedere indilatamente (essendo in ogni modo esclusa dalla competenza di questo giudice un’indicazione su quanto in concreto andrebbe esperito).
Il parziale accoglimento del reclamo comporta ripartizione di tasse e spese tra Stato e reclamante e ripetibili (ridotte in ragione della parziale soccombenza) a carico dello Stato.
Per questi motivi,
viste le norme applicabili, in particolare gli art. 1, 5, 6, 60, 178, 180, 184, 280, 281, 282 CPP, 29 CF;
decide
1. Il reclamo è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi (cons. 6 in particolare).
2. La tassa di giustizia, fissata in fr. 500.-- e le spese in fr. 100.--, sono a carico del reclamante in ragione di 1/3 e dello Stato per gli altri 2/3. Lo Stato rifonderà al reclamante fr. 600.-- a titolo di ripetibili.
3. La presente decisione è definitiva.
- Intimazione:
giudice Ursula Züblin