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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 12.07.2000 INC.2000.39403

12 luglio 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,704 parole·~9 min·5

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 394.2000.3 L                                                         Lugano, 12 luglio 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 4 luglio 2000 da

__________

(patrocinata dall'avv. __________)

e qui prodotta con preavviso negativo il 10 luglio 2000 dalla Procuratrice pubblica dott. __________;

viste le osservazioni 11 luglio 2000 dell'accusata, che si conferma in contenuti e conclusioni dell'istanza;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

__________ è stata arrestata il 15 giugno 2000, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di furto.

L'accusata era stata colta in flagrante sottrazione di fr. 1'490.- da un armadio di sicurezza, grazie alla chiave magnetica in precedenza sottilizzata, nell'appartamento di __________, dove era attiva quale donna delle pulizie (oltre ad un filetto surgelato, preso dal congelatore dell'Osteria __________, gestita

dallo stesso __________). Ha pure ammesso altri furti, con le stesse modalità ed in danno della stessa vittima, per un ammontare complessivo di circa fr. 1'500.- e, per quanto rinvenuto in sede di perquisizione, quelli di taxcard ed altri oggetti (magliette, zaini, palloncini gonfiabili, portachiavi, ecc.) in danno della compagnia __________, nei cui uffici pure si occupava delle pulizie. L'inchiesta ha aperto prospettive di fattispecie più ampie: ad esempio __________ ha ricostruito e quantificato gli ammanchi in oltre fr. 70'000.sull'arco di più di un anno ed ha indicato che la chiave magnetica era stata considerata persa da diverso tempo (esposto e verbale di polizia 16 giugno 2000), mentre vi sono indicazioni di sottrazioni in altri appartamenti, nei quali __________ lavorava (v. verbale 20 giugno 2000 di __________). Ma l'accusata non ammette praticamente nulla in più di quanto corrispondente alla refurtiva scoperta e sequestrata rispettivamente restituita.

2.

L'istanza di libertà provvisoria parte dal presupposto che le indagini siano concluse, un ispettore avendo comunicato alla nuora dell'accusata che gli interrogatori sarebbero terminati: oltre all'esclusione di pericolo di fuga e di recidiva, non si intravvedono motivi di possibile collusione. Inoltre le condizioni di salute di __________ sono precarie, con necessità di particolare regime alimentare e di cure mediche. L'esposto esprime anche il dissenso dalla decisione 30 giugno 2000 della magistrata inquirente di concedere l'accesso ai verbali di polizia solo dopo la chiarificazione di rito, comunque in proposito non essendo stata formulata formale impugnativa

La Procuratrice pubblica, nell'esprimere preavviso negativo all'istanza, sottolinea l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza ben al di là di quanto ammesso dall'accusata, invero poco credibile, con conseguente necessità di approfondimenti istruttori senza possibilità di collusione con precedenti datori di lavoro ed anche con famigliari, in un'inchiesta che si svolge celermente ed è semmai rallentata dal comportamento processuale della stessa __________.

Le osservazioni al preavviso negativo riprendono sostanzialmente le argomentazioni dell'istanza, con lamentata indisponibilità dei verbali e violazione del principio di celerità, l'ultimo verbale risalendo al 21 giugno scorso, tenuta anche presente la precaria situazione psicofisica dell'accusata. Per quanto concerne i fatti inquisiti, al di fuori di quanto ammesso, in grazia della collaborazione di __________ che ha consentito di ricuperare la refurtiva, esistono solo inverosimili sospetti destituiti di ogni fondamento, come

dimostrato dal basso tenore di vita dell'interessata, dai ridotti e giustificati versamenti bancari e dall'opera di volontariato già prestata. Subordinatamente alla postulata immediata scarcerazione, si chiede il trasferimento in istituto più adeguato, Penitenziario cantonale o struttura ospedaliera.

3.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, particolarmente intesi quale tema di collusione, ed eventualmente il pericolo di recidiva, se non anche quello fuga.

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

4.

Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà.

4.1

Le pur riduttive ammissioni dell'accusata danno sicura consistenza a gravità e concretezza degli indizi di colpevolezza, che in ogni modo si estendono fondatamente ad ipotesi di reato ben più importanti. Infatti, per quanto concerne le sottrazioni in danno di __________ v'è impressionante divergenza tra importi ammessi e le risultanze contabili, pur ancora da verificare, osservando che __________ è stata colta sul fatto dopo aver rubato in un colpo solo ben fr. 1'490.-, con l'aggiunta di un filetto surgelato: tenuto anche conto delle ripetute sottrazioni in danno dell'__________, non sono allora apprezzabili le affermazioni dell'accusata di aver in precedenza intascato solo piccole somme di denaro e mai altra merce e ancora mai presso altri datori di lavoro. Appunto presso l'__________ poi, non può l'accusata schermarsi sotto l'intento di beneficiare derelitti albanesi, che veramente non si sa cosa possano farsi di portachiavi, palloncini, taxcard e altro (anche se questi furti di per sé balordi potrebbero configurarsi in cleptomania).

4.2

A torto nell'istanza e nelle osservazioni al preavviso negativo si fa stato di assenza di pericolo di collusione.

Innanzitutto, come dispiegato dalla magistrata inquirente e come rilevabile dall'incarto processuale, l'inchiesta è tutt'altro che conclusa (con buona pace per il sentito dire da un ispettore): come accennato al punto precedente, occorre approfondire le fattispecie concernenti gli ammanchi contabilmente fatti valere da __________ (anche attraverso ricerche bancarie), le eventuali compartecipazioni in sottrazioni e occultamenti a danno dell'__________ ed i sospettati analoghi comportamenti presso altri datori di lavoro. Ovviamente, anche a vantaggio dell'accusata nella ricerca della verità, queste indagini vanno svolte senza possibilità di loro inquinamento.

4.3

Anche se non evocato al momento della conferma dell'arresto, può ora essere discorso di pericolo di recidiva, osservando come lo stesso debba essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (Mario LUVINI, in REP 1989, pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7).

Il complesso degli addebiti, sia pure solo considerando quanto ammesso dall'accusata, ed il comportamento processuale di quest'ultima dimostrano disponibilità a ripetuta indiscriminata sottrazione, non solo di denaro, ma anche di merce e oggetti di dubbia immediata utilità, su di un relativamente lungo periodo di tempo, senza apparente resipiscenza. Una liberazione prima del completo accertamento dei fatti indurrebbe a banalizzazione dei reati commessi, senza quindi sufficiente influsso di prevenzione speciale.

4.3

Per quanto concerne il pericolo di fuga (che pure può insorgere in corso di procedimento), si ricorda che i criteri determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).

__________ ha sicuramente un importante legame con i famigliari qui residenti, mentre non si hanno ancora riferimenti certi dei suoi rapporti con il marito in Italia, dal quale sarebbe separata. Il timore del procedimento e delle sue conseguenze, in uno con eventuali disponibilità occultate, potrebbe indurre l'accusata al rimpatrio. Non vi sono tuttavia, presentemente, sufficienti motivi per dare concretezza a questa ipotesi.

5.

Il carcere preventivo sin qui sofferto e prevedibile, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine nonostante il comportamento processuale di __________ (osservando che di fatto un'istruttoria non comprende unicamente interrogatori dell'accusato), è pienamente rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto conto del complesso dei fatti indagati.

I problemi di salute esulano dalle competenze di questo giudice e non hanno nessuna diretta connessione con i parametri della libertà provvisoria. Risulta in ogni modo dagli atti che gli stessi sono presenti all'autorità inquirente, come

all'incarico conferito ed ancora recentemente confermato al dott. __________, che già ebbe a dare atto di carcerabilità (rapporto 21 giugno 2000, già a disposizione della difesa). Ed oggi il dott. __________, interpellato telefonicamente da questo giudice, ha ribadito contenuti e conclusioni di quel rapporto, aggiungendo che comunque un trasferimento al Penitenziario cantonale converrebbe meglio alla situazione generale dell'accusata: questo provvedimento, pure chiesto in via subordinata con le osservazioni al preavviso negativo, rientra tuttavia nelle competenze della magistrata inquirente, previo miglior accertamento medico.

6.

L’istanza - peraltro poco corrispondente alla realtà processuale - è così respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

Per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.       L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.       Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.       Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.       Intimazione:

-    avv. __________, per sé e per l’istante;

       -    Procuratrice pubblica dott. __________, sede (con copia delle osservazioni dell’istante e con gli atti dell’incarto MP 3808/2000 di ritorno).

                                                                              giudice __________

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