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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 05.07.2000 INC.2000.38901

5 luglio 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,385 parole·~7 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 389.2000.1L                                                          Lugano, 5 luglio 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 15 giugno 2000 dagli

Eredi fu __________, deceduta il __________, già domiciliata a __________, ossia i di lei fratelli __________, __________, __________, __________ e __________

(tutti patrocinati dall'avv. __________)

per omissioni della Magistrata dei minorenni avv. __________, consistenti in mancanza di informazioni e di decisione formale sull'accesso agli atti del procedimento pendente contro __________, e __________ (entrambi patrocinati dall'avv. __________);

viste le osservazioni 19 giugno 2000 degli inchiestati, che si rimettono a questo giudice, e 28 giugno 2000 della Magistrata dei minorenni, che rinvia la possibilità di una consultazione limitata alla chiusura dell'inchiesta;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

La sera del 12 ottobre 1999, i fratelli __________ e __________ hanno esploso colpi di flobert dal terrazzo del loro appartamento verso quello di un altro caseggiato, tanto da colpire mortalmente __________.

Essendo allora entrambi adolescenti, il procedimento venne aperto ed è condotto dalla Magistrata dei minorenni. L'inchiesta sarà prossimamente chiusa, come indicato nelle osservazioni al reclamo, dopo acquisizione del rapporto autoptico, ancora sollecitato il 17 maggio 2000 (v. fascicolo corrispondenza degli inc. MM 652 e 653 / 1999).

2.

Con lettera 17 dicembre 1999 (allegato C al reclamo), l'avv. __________ ha comunicato tra gli altri anche alla Magistrata dei minorenni l'assunzione del mandato di patrocinio degli eredi della vittima e cioè i di lei fratelli menzionati in epigrafe, come al certificato ereditario della Pretura del Distretto di __________ (allegato A al reclamo).

Alle loro richieste di informazioni sullo stadio del procedimento rispettivamente del 18 e del 24 gennaio 2000 (allegati D ed E al reclamo), la Magistrata dei minorenni ha risposto il 25 gennaio 2000, ricordando che nei procedimenti contro fanciulli e adolescenti non è data costituzione di parte civile e quindi partecipazione all'istruzione, e comunque comunicando, "considerata la particolarità della fattispecie", di essere in attesa degli accertamenti psichiatrici, ai quali avrebbe poi fatto verosimilmente seguito la concessione della libertà ai fratelli __________ (allegato F al reclamo).

Il 25 maggio 2000 i qui reclamanti, con riferimento all'art. 8 LAV, hanno chiesto alla Magistrata dei minorenni la facoltà di accedere agli atti processuali, l'intimazione anche alla loro intenzione dell'emanando atto di accusa (come a notizie apparse sulla stampa) ed il riconoscimento del loro diritto di partecipazione ad ogni ulteriore atto giudiziario (allegato G al reclamo). Il silenzio della Magistrata dei minorenni ha portato alla formulazione del reclamo in discussione, con il seguito delle osservazioni menzionate in entrata: dei contenuti di questi allegati si dirà di seguito, in quanto necessario.

3.

I reclamanti fondano il loro diritto all'accesso agli atti ed alla partecipazione al procedimento sugli art. 2 cpv. 2 e 8 LAV, per il rinvio a quest'ultima legge disposto dall'art. 15 cpv. 5 LMM.

3.1

L'art. 2 cpv. 2 LAV in effetti assimila alla vittima - in quanto lesa nell'integrità fisica, sessuale o psichica - specificamente il coniuge, i figli e i genitori e genericamente altre persone con legami analoghi. I fratelli non hanno quindi automaticamente questa veste, altrimenti sarebbero stati esplicitamente menzionati, ma solo quando le concrete relazioni di fatto con la vittima evidenziano particolari stretti rapporti, come potrebbe essere per quelli tra conviventi ed anche amici stretti (v. Eva Weishaupt, Die verfahrensrechtlichen Bestimmungen des Opferhilfegesetzes, Zürcher Studien zum Strafrecht n. 33, Zürich 1998, pag. 46), tanto che è stato negata assimilazione alla vittima alla sorella di una donna, uccisa dal marito, per mancata dimostrazione di rapporti particolarmente intensi (v. Gomm, Stein, Zehnter, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Bern 1995, pag. 53, ad art. 2, n. 29).

Dal verbale 12 ottobre 1999 di __________, sorella della vittima (allegato 27 del rapporto di polizia giudiziaria 17 marzo 2000), emerge che i rapporti tra di loro erano quotidiani e molto stretti: abitavano nello stesso palazzo e si trovavano "più volte durante l'arco di una giornata". Si può allora concludere che, almeno in questo caso e senza necessità di approfondire le relazioni con gli altri fratelli, sono date le menzionate condizioni di legge, come ammesso dalla Magistrata dei minorenni, perlomeno per quanto concerne le conseguenze della consulenza (art. 2 cpv. 2, 3 e 4 LAV), e non contestato dagli inchiestati.

3.2

Altro discorso è tuttavia quello della partecipazione al procedimento e della connessa facoltà di accesso agli atti.

Non fa dubbio che questo procedimento è retto dalla LMM (ora quella vigente dal 1. aprile 2000, che con l'art. 46 ha semplicemente abrogato quella anteriore, senza disposizioni intertemporali). I fatti imputati e l'avvio dell'inchiesta, con l'arresto dei fratelli __________ la notte sul 13 ottobre 1999, si situano temporalmente prima del compimento, in particolare da parte di __________, del diciottesimo anno, peraltro ancora lontano dagli anni venti: è allora unicamente "applicabile la procedura prevista per gli adolescenti" (art. 1 cpv. 1 OCP 1). Ne consegue che non è data costituzione di parte civile e quindi esercizio pieno dei connessi

diritti processuali (art. 15 cpv. 1 LMM). Solo a determinate condizioni possono essere decise pretese di risarcimento della parte lesa sino al limite massimo di fr. 5'000.- (art. 15 cpv. 2 LMM), con possibilità di beneficiare a tale scopo di limitato accesso agli atti (art. 15 cpv. 3 LMM) e con diritto di reclamo pure ristretto a questi campi (art. 35 cpv. 2 CPP), ciò che è qui implicitamente il caso, donde ricevibilità in ordine dell'impugnativa.

I reclamanti ancorano le loro pretese di piena partecipazione al procedimento sulla riserva dell'art. 15 cpv. 5 LMM circa la valenza delle norme della LAV, dimenticando tuttavia la possibilità concessa ai Cantoni proprio da questa legge di emanare disposizioni diverse in punto a pretese civili nei confronti di fanciulli e adolescenti (art. 9 cpv. 4 LAV), ciò che appunto il legislatore ticinese ha fatto con le norme citate sopra.

Fatto presente che l'istruzione non è ancora conclusa, nelle sue osservazioni al gravame la Magistrata dei minorenni preannuncia che - a richiesta - concederà ai reclamanti la consultazione dell'incarto "per visionare quegli atti necessari a stabilire il danno e la colpa, escluse quindi tutte le risultanze sulla situazione personale e familiare del minore". Questo indirizzo è conforme alla legge e corrisponde a quanto dettato nel rapporto 2 febbraio 1999 della Commissione speciale del Gran Consiglio sulla nuova LMM (ad art. 15), quale "esplicito invito al MM e al Consiglio per i minorenni a tenere conto anche degli interessi della parte lesa e pertanto a non renderle difficoltoso l'accesso agli atti, pur nel rispetto degli interessi e della personalità del minore, che necessita di una tutela accresciuta …", dopo aver con altri termini invitato "il MM ad instaurare una prassi piuttosto largheggiante, affinché la parte lesa, in presenza di reati importanti, possa perlomeno accedere agli atti con un certo agio". Trova così soluzione l'approccio di merito, sottolineando anche la calibrata e consapevole presa di posizione degli inchiestati, con il loro auspicio "di equilibrio tra i rispettivi diritti all'informazione, d'un canto, e al rispetto della personalità dei minori dall'altro".

4.

Per quanto concerne il petitum del reclamo, inteso alla costatazione di omissioni da parte della Magistrata dei minorenni, si deve rilevare che non vi è ritardo nella risposta agli scritti del 18 e del 24 gennaio 2000, onorati come già rilevato con la lettera 25 gennaio 2000, e che neppure l'attesa di riscontro alla lettera del 25 maggio 2000 non può essere considerata esorbitante rispetto all'inoltro del gravame, tanto più che quest'ultimo derivava comprensibilmente dall'allarme destato da notizie di stampa sulla conclusione del procedimento, rivelatesi - come si è accennato - inesatte. Le osservazioni della Magistrata dei minorenni e quanto esposto sopra sanano in ogni modo la situazione.

Il reclamo può di conseguenza essere considerato evaso con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), senza carico di spese, in quanto non del tutto privo di giustificazione. Neppure si attribuiscono ripetibili, dato il ridotto intervento degli inchiestati.

Per i quali motivi,

visti i citati articoli di legge, nonché gli articoli 10 e 35 LMM e 280 ss. CPP,

decide:

1.      Il reclamo è evaso, come ai considerandi.

2.      Non si percepiscono spese giudiziarie e non si attribuiscono ripetibili.

3.      La presente decisione è definitiva.

4.      Intimazione:

avv. __________, per sé e per i reclamanti (con copia delle osservazioni della Magistrata dei minorenni e degli inchiestati);

-         Avv. __________, per sé e per gli inchiestati (con copia delle osservazioni della Magistrata dei minorenni);

-         Magistrata dei minorenni, sede (con copia delle osservazioni degli inchiestati e con gli inc. 652 e 653 / 1999 di ritorno).

                                                                                giudice __________

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