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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.06.2000 INC.2000.38701

23 giugno 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·763 parole·~4 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 387.2000.1 L                                                         Lugano, 23 giugno 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 14 giugno 2000 da

__________

(patrocinato dall'avv. __________)

contro l'ordine di perquisizione e di sequestro emanato il 13 giugno 2000 dalla Procuratrice pubblica dott. __________, nel procedimento pendente contro il reclamante per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti;

viste le osservazioni 19 giugno 2000 della magistrata inquirente, che postula la reiezione del reclamo;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che

-    avuta segnalazione di una piantagione di canapa in uno scantinato di __________, il 13 giugno 2000 la Procuratrice pubblica ne ha ordinato il sequestro, eseguito lo stesso giorno con apposizione dei sigilli sul locale nel quale sono state inventariate 110 piantine di canapa (72 alte circa 20 cm., 36 alte circa 10 cm. e due piante madri alte circa 50 cm.: v. rapporto di polizia di uguale data);

-    con tempestivo reclamo 14 giugno 2000, il responsabile e proprietario della piantagione __________ ha contestato il sequestro, argomentando che la coltivazione era unicamente finalizzata al commercio di piante ornamentali, quale "palliativo alla difficile situazione finanziaria", ma senza nessun intento di produrre sostanze stupefacenti, per cui non necessitava di autorizzazione e l'impugnato provvedimento si avvera privo di base legale;

-    con le sue osservazioni 19 giugno 2000, la Procuratrice pubblica postula la reiezione del reclamo per l'esistenza di concreti indizi di reato di violazione della legge federale sugli stupefacenti anche solo per dolo eventuale, in tale direzione muovendosi la coltivazione, in considerazione della situazione finanziaria di __________ e connesse prospettive di reddito, dei suoi trascorsi professionali e delle modalità di coltivazione, senza dimenticare che egli è consumatore di haschisch e marijuana;

-    l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al Procuratore Pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere qualche importanza per il processo, sia come mezzi di prova sia perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato: per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, esso ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al dispiegamento della procedura e quindi alle necessità dell’istruzione preliminare, alle decisioni del magistrato requirente ed a quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione, come gli art. 58 ss CP rispettivamente 270-271 CPP (sequestro confiscatorio), e, come in tutti gli istituti procedurali, che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, é legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità requirente ed inquirente (REP 1996, n. 107);

-    in questa prospettiva ed all'inizio dell'inchiesta, quando è sufficiente fondata verosimiglianza, il provvedimento cautelativo in discorso merita tutela, essendo del tutto sostenibile l'ipotesi di reato consistente in coltivazione non autorizzata per produrre sostanze stupefacenti (art. 19 cfr. 1 cpv. 1 Lstup);

-    infatti, come rilevabile dagli atti ed anche evidenziato dalla magistrata inquirente, __________ ebbe a lavorare quale venditore in un negozio specializzato in derivati dalla canapa ed ammette di essere saltuario consumatore di droghe leggere (ma ha rifiutato di sottoporsi ad esame tossicologico: verbale di polizia 13 giugno 2000), si trova in una situazione finanziaria problematica e comunque investe fr. 410.- mensili per l'affitto dello scantinato di fronte ad oggettivamente ridotte possibilità di guadagno

     con l'asserita vendita di piante ornamentali e ad entrate indicate in complessivi solo fr. 2'200 (secondo i dati forniti nel reclamo, in vista dell'ottenimento del beneficio del gratuito patrocinio) ed infine ha scelto modalità di coltivazione dall'apparenza clandestina in locali non destinati a laboratorio, ma semplicemente ad uso di cantina (v. dichiarazione 14 giugno 2000 della Cancelleria comunale di __________);

-    il reclamo è conseguentemente respinto, con di riflesso carico di tassa e di spese giudiziarie al reclamante soccombente (art. 39 lett. f TG), riservato il loro anticipo da parte dello Stato in caso di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio (art. 52 cpv. 4 CPP) e fermo restando il diritto di ricorso alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

visti i citati articoli di legge e gli art. 280 ss. CCP;

decide:

1. Il reclamo è respinto.

2.  La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 20.- sono a carico di __________.

3.  Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione.

4. Intimazione:

-    avv. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle osservazioni della magistrata inquirente);

-    Procuratrice pubblica dott. __________, sede (con l'inc. MP 3696/2000 di ritorno).

giudice __________

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