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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.08.2000 INC.2000.38304

31 agosto 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,004 parole·~10 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 383.2000.4 L                                                         Lugano, 31 agosto 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 18 agosto 2000 da

__________, cittadino turco

(patrocinato dall'avv. __________)

e qui trasmessa con preavviso negativo il 25/29 agosto 2000 dal Procuratore pubblico avv. __________;

viste le osservazioni 31 agosto 2000 dell'accusato, che si conferma in contenuti e conclusioni dell'istanza;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

__________ venne arrestato il 13 giugno 2000, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di furto e infrazione alla legge federale sulle armi e sulle munizioni. A verbale del 13 luglio 2000 (doc. _ dell'inc. MP 3129/2000, secondo numerazione verosimilmente provvisoria), il Procuratore

pubblico ha esteso l'accusa ai reati di truffa, danneggiamento, infrazione e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e messa in circolazione di monete false.

Con decisione 21 luglio 2000 (inc. GIAR 383.2000.3) respinse una prima istanza di libertà provvisoria, così illustrando la situazione fattuale di allora:

"Sin dalle prime interpellazioni, l'accusato ha sostanzialmente ammesso la sua partecipazione alla sottrazione di telefoni cellulari avvenuta la notte sul 10 luglio 2000 nel negozio __________, di cui è titolare __________, padre del correo __________, tuttavia all'inizio sottacendo la presenza e partecipazione del connazionale __________ (v. verbale di polizia 13 giugno 2000 annesso al rapporto di arresto, doc. _). Il bottino è consistito in circa 250 apparecchi (oltre a poco più di fr. 2000.- in contanti, trattenuti da __________), l'operazione - perlomeno nelle viste di __________ dovendo servire a mascherare precedenti svendite sottobanco da parte di quest'ultimo di un centinaio di telefoni cellulari, quindi per un valore complessivo di fr. 123'424.-, secondo il prezzo di vendita (v. verbale di polizia 17 giugno 2000 di __________, doc. _), da poi fare valere per ottenere il risarcimento assicurativo. All'arresto __________ è stato trovato munito alla cintola di una pistola Browning cal. 6.35, scarica, e del relativo caricatore, in tasca (v. il citato verbale 13 giugno 2000, pag. 4): alla polizia disse di essere così armato per difesa personale, specificando a questo giudice che l'arma gli serviva per difendersi "in particolare da connazionali" (verbale di conferma dell'arresto, doc. _).

Il seguito dell'istruttoria ha portato alla luce sospetti ed anche parziali conferme di partecipazione ad altre fattispecie delittuose. Dopo aver negato partecipazione a traffici di stupefacenti (verbale di polizia 29 giugno 2000, doc. _) e solo confrontato con registrazioni di conversazioni telefoniche, __________ ha ammesso di aver ricevuto complessivamente una ventina di grammi di cocaina, in parte venduti, in parte restituiti, un paio "sniffati" con dei conoscenti (v. verbale di polizia 30 giugno 2000, doc. _): ha per il rimanente continuato a negare maggior coinvolgimento ed in particolare di aver proposto a __________ di acquistare e spacciare cocaina (v. verbale di polizia 19 luglio 2000, qui prodotto lo stesso giorno). Del pari si dichiara estraneo alla partecipazione ad altri reati, nonostante dichiarazioni in contrario senso di __________ e di __________, ed in particolare all'organizzazione di un traffico di lire false e ad un oscuro maneggio menzionato come "lavoro da fr. 160'000" in una conversazione telefonica tra l'accusato istante e __________ (v. verbale di polizia 30 giugno 2000 di __________, doc. _ pag. 4) e che è superfluo qui approfondire, in quanto non ancora sufficientemente chiarito."

L'accusato istante si è successivamente ancora dimostrato reticente, in particolare negando proposte di acquisto e spaccio di cocaina, interessamento a disponibilità di armi e conoscenza di traffico di banconote false (v. verbale di polizia 19 luglio 2000, doc. _). Ancora nello scritto 29 luglio 2000 al Procuratore pubblico (doc. _), __________ si dilunga a descrivere la propria disastrata situazione personale, concludendo di non essere "una persona che commette reati", ma senza la minima aggiunta chiarificatrice degli addebiti già contestatigli anche sulla base delle affermazioni di terzi coinvolti. Sarà poi solo nel verbale 4 agosto 2000 in sede di polizia (doc. _) ed all'interrogatorio 7 agosto 2000 dinnanzi al Procuratore pubblico (doc. _), che egli farà spazio ad ammissioni, avendo in precedenza taciuto "per non compromettere la posizione

degli altri": avrebbe preferito che "prima parlassero loro" (come in realtà fu il caso per le contestazioni di verbali dei correi pure in quei frangenti snobbate da __________).

2.

L'istanza di libertà provvisoria assevera che non vi sono più ragioni per il mantenimento del carcere preventivo. __________ ha confessato definitivamente e completamente, per cui gli eventuali necessari confronti potranno avvenire anche dopo la scarcerazione, tenuto anche presente che la sua precedente reticenza conferma il suo ruolo secondario nella commissione dei reati imputati. Egli è incensurato e la dura permanenza presso le carceri pretoriali servirà da deterrente di contro a pericolo di recidiva. Né vi è pericolo di fuga per l'impossibilità pratica di lasciare la Svizzera, dove intende rimanere.

Il Procuratore pubblico, riassunti i dati di fatto, esprime preavviso negativo all'istanza, richiamando la decisione 21 luglio 2000, che mantiene tuttora validità.

Le osservazioni a detto preavviso negativo nella sostanza ribadiscono gli assunti dell'istanza, evidentemente con diverso apprezzamento della situazione personale e processuale dell'accusato rispetto a quella espressa da magistrato inquirente.

3.

Diritto e giurisprudenza applicabili sono noti come alla precedente richiamata decisione:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, particolarmente intesi quale tema di collusione, il pericolo di fuga e quello di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

4.

Anche ora, sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, sino al dibattimento processuale.

Considerato che appare pacifica l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpabilità per le ammissioni via via fatte dall'accusato (e come riconosciuto nelle osservazioni al preavviso negativo), permangono anche gli altri preminenti motivi già evocati in precedenza:

il pericolo di collusione è concreto e deriva dalla presenza di più persone coinvolte e non del tutto collaboranti o concordanti su addebiti e rispettive responsabilità e soprattutto dall'atteggiamento reticente e temporeggiatore di __________ (egli non ha confessato prima degli altri, ma ha furbescamente atteso le contestazioni di quanto gli altri già avevano dichiarato): e le indagini non appaiono ancora definitivamente concluse (tanto che la difesa dell'istante riferisce di avere solo parziale accesso agli atti), senza dimenticare che il rischio di collusione può continuare ad esistere anche dopo la conclusione dell'istruttoria, con riguardo a mezzi di prova che dovranno essere assunti al dibattimento (sentenza 23 marzo 2000 del Tribunale federale in re S.B.), quali gli inevitabili confronti tra coimputati dal problematico approccio descritto sopra;

nulla di nuovo o di diverso (semmai aggravamento di responsabilità e di sospetti) vi è oggi sull'eventualità di fuga, per cui basta riprodurre il corrispondente considerando della decisione 21 luglio 2000:

"Per quanto concerne il pericolo di fuga, si ricorda che i criteri determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é

inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).

E' ben vero che __________ ha qui parenti e afferma di essersi "assimilato", non intendendo pertanto rimpatriare (v. verbale di polizia 29 giugno 2000, doc. _, pag. 4 e 5), comunque già la sua permanenza è precaria, non essendo ancora stata decisa la sua domanda di asilo, e soprattutto si trova confrontato con le riferite importanti imputazioni e con altri chiarimenti tali da oggettivamente aggravare la sua posizione processuale, per cui la scelta di latitanza è eventualità concreta, sia per evitare confronti e accertamenti, sia per sfuggire alla condanna ad una pena detentiva verosimilmente da espiare, con possibile seguito comunque di espulsione."

del pari si ha in punto alla recidiva:

"Anche se non evocato al momento della conferma dell'arresto e neppure avanzato dal Procuratore pubblico, può ora essere discorso di pericolo di recidiva, osservando come lo stesso debba essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (Mario LUVINI, in REP 1989, pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7).

Il complesso degli addebiti, sia pure solo considerando quanto ammesso dall'accusato, ed il comportamento processuale di quest'ultimo dimostrano disponibilità a ripetuta indiscriminata partecipazione a reati, in quanto "sprovvisto di mezzi finanziari" (v. verbale di polizia 13 giugno 2000, annesso al doc. _, e come ricordato nell'istanza). Ora egli è disoccupato, vale a dire nella stessa situazione di squattrinato, facile indirizzo al reato, avuto anche presente che una liberazione prima del completo accertamento dei fatti e della conclusione del procedimento indurrebbe a banalizzazione di quanto commesso, senza quindi sufficiente influsso di prevenzione speciale."

5.

Il carcere preventivo sin qui sofferto (di poco più di due mesi, al momento dell'introduzione dell'istanza) e ipotizzabile sino al deferimento al giudice del merito, in un procedimento che risulta essere condotto - come risulta dagli atti processuali - con coerente sollecitudine nonostante l’atteggiamento poco collaborante dell’accusato, è pienamente rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto anche conto del complesso dei fatti da accertare e delle persone coinvolte, nonché della prevedibile pena privativa della libertà - come già osservato - verosimilmente da espiare.

Il principio di proporzionalità è così rispettato (art. 176 cpv. 2 CPP), al Procuratore pubblico essendo comunque presenti i precetti di celerità dettati dagli art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP.

6.

L’istanza è conseguentemente respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

Per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.       L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.       Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.       Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.       Intimazione:

-    avv. __________, per sé e per l’istante;

       -    Procuratore pubblico avv. __________ (con copia delle osservazioni dell’istante e con gli atti dell’incarto MP 3129/2000 di ritorno).

                                                                              giudice __________

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