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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.12.2000 INC.2000.38205

7 dicembre 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,866 parole·~9 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 382.2000. 5 L                                                        Lugano, 7 dicembre 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull'istanza di "scarcerazione" recte di libertà provvisoria presentata il 27 novembre 2000 da

__________, attualmente presso il Penitenziario cantonale

                                 (patrocinato dall'avv. __________)

e qui trasmessa con preavviso negativo il 29 novembre / 4 dicembre 2000 dal Procuratore pubblico avv. __________;

viste le osservazioni 5 dicembre 2000 dell'accusato, che si conferma in contenuti e conclusioni dell'istanza;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

__________ venne arrestato il 13 giugno 2000, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di furto e di ricettazione, quale compartecipe della sottrazione concretizzata da __________ e __________ di un ragguardevole numero di telefoni cellulari, personalmente poi trasportandone, custodendone e consegnandone ad un terzo 130 (v. rapporto di arresto 14 giugno 2000, doc. _ dell'inc. MP 3129/2000, in seguito inc. _). A

verbale del 13 luglio 2000 (doc. _ inc. A), il Procuratore pubblico ha esteso l'accusa contro il __________ per titolo di truffa, danneggiamento, infrazione alla legge federale sugli stupefacenti e messa in circolazione di monete false: i primi reati indicati si riferiscono ad una diversa lettura del furto dei telefoni cellulari, il coinvolgimento in traffico di stupefacenti - a lungo negato dall'accusato istante - deriva da nuove emergenze di poi anche ammesse da __________ (v. verbali di polizia 7 e 8 agosto 2000, allegati n. 27 e 28 al rapporto, doc. _ inc. A; verbale 4 agosto 2000 dinnanzi al Procuratore pubblico, doc. _ inc. A) e la prospettiva concernente le banconote false discende da maneggi di __________ in questo ambito (v. verbale 4 agosto 2000, citato). L'accusa relativa agli stupefacenti è stata in seguito estesa all'ipotesi aggravata di cui all'art. 19 cfr. 2 lett. a LS (v. decreto 9 novembre 2000, doc. _ inc. A).

Giova ricordare che nei confronti dello stesso __________ è pendente un altro procedimento per titolo di violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, per avere in più occasioni funto da intermediario finanziario nel contesto di aiuto a clandestini, come ammesso dall'accusato (v. verbale 28 aprile 1998 presso il Ministero pubblico, doc. _ dell'inc. MP 1740/1998, in seguito inc. B): egli rimase in arresto dal 27 marzo al 18 maggio 1998.

L'istruzione formale di entrambi i procedimenti è stata chiusa con decreti 29 novembre 2000 (doc. _ inc. B e doc. _ inc. A).

2.

L'istanza di libertà provvisoria non contesta l'esistenza degli indizi di colpevolezza, pur sottolineando che il "principale … imputato … artefice … ispiratore" è __________, che ha già ottenuto la libertà. Comunque l'inchiesta è conclusa, per cui più non esiste pericolo di collusione né è proponibile quello di recidiva (che non è stato riconosciuto per __________) ed è inesistente quello di fuga, ovviabile abbondanzialmente con la proposta cauzione di fr. 10'000.-.

Il Procuratore pubblico ha formulato preavviso negativo, per il ricorrere di pericolo di fuga (l'accusato è cittadino straniero già ritornato in patria per più mesi, disattendendo le misure sostitutive impostegli con la libertà provvisoria concessagli il 18 maggio 1998) e di recidiva (per i diversi reati commessi nel tempo).

Con le sue osservazioni, __________ contesta alcune affermazioni del magistrato inquirente sugli addebiti, nel senso che egli ignorava la provenienza del denaro nel contesto del traffico di clandestini e che ha spacciato 51 g. di cocaina e non 91 g., aggiungendo che non si era presentato per controlli in

polizia, trovandosi in Turchia con il consenso dell'allora competente Procuratore pubblico. Sottolineando di aver collaborato nelle indagini, offre la cauzione di fr. 16'000.- per parare al pur inesistente pericolo di fuga e polemizza sul riconoscimento di assenza di pericolo di recidiva per __________.

3.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - il pericolo di fuga e quello di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

4.

Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, sino all'ormai prossimo dibattimento processuale.

4.1

Lo stesso istante ha riconosciuto la sussistenza a suo carico di "chiari e concreti indizi di colpabilità", dato di fatto che "è fuori di dubbio". Si tratta oltretutto di diverse fattispecie, che non vanno banalizzate né - per quelle del secondo procedimento - riferite a pretesi maggior ruolo e responsabilità di altri ed in particolare di __________, la presenza di __________ apparendo sempre consapevole e determinato, senza dimenticare che egli ha nuovamente delinquito su più fronti, indifferente alla pendenza di altro procedimento che lo aveva già astretto a carcerazione preventiva.

Occorre ancora solo puntualizzare alcuni dettagli, indirizzati dall'accusato istante ad implicitamente contenere il suo coinvolgimento. E' indifferente sapere se egli fosse a conoscenza della provenienza del denaro nel traffico di clandestini: quello che conta è la sua partecipazione quale tramite tra diversi agenti (v. verbale 28 aprile 1998 in sede di Ministero pubblico, doc. _ inc. B: "Riconosco in sostanza che nell'ambito del traffico illegale di clandestini il mio ruolo è stato quello di intermediario finanziario … Sapevo comunque che detto importo sarebbe stato utilizzato per pagare il viaggio dei clandestini."). Per quanto concerne gli stupefacenti, __________ ha ammesso la vendita complessiva di 51 g. di "cocaina buona", il che è già rilevante e preoccupante (verbale di polizia 7 agosto 2000, pag. 3, allegato 27 al rapporto di polizia doc. _ inc. A): il quantitativo di 91 g. di cocaina si riferisce agli acquisti (v. rapporto cit., pag. 3), a cui fanno riscontro cessioni gratuite a terzi, senza dimenticare gli atti preparatori per l'acquisto di ben un chilogrammo dello stesso stupefacente (verbale di polizia 8 agosto 2000, allegato 28 c.s.).

4.2

Per quanto concerne il pericolo di fuga, si ricorda che i criteri determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).

La situazione personale di __________ è precaria, disponendo solo di un aleatoria autorizzazione in qualità di richiedente l'asilo (v. gli atti concernenti la decisione 13 novembre 2000 di questo giudice, inc. GIAR 382.2000.3), mentre egli mantiene contatti con la sua patria, nella quale ancora si è recato anche

"per fare un po' di vacanza" (v. sua lettera 6 agosto 1998, doc. _ inc. B). Con l'aggiunta della gravita della sua compromissione in più reati ed in tempi diversi, come riferito sopra, il pericolo di un allontanamento per evitare possibile e verosimile espiazione, con successiva espulsione giudiziaria o amministrativa, è quanto mai concreto, senza sufficiente argine da cauzione prestata da terzi. E, accennando a misure sostitutive, si ha che neppure queste vengono prese seriamente dall'istante: infatti è ben vero che nell'estate 1998 ottenne sospensione dell'obbligo di settimanalmente presentarsi in polizia , ma poi dapprima dimenticò puntualità e poi del tutto l'impegno (v. rapporti di polizia 17 dicembre 1998 e 24 febbraio 1999, doc. _ inc. B), contrariamente alla definizione di "falso", riferita a questi dati di fatto nelle osservazioni al preavviso negativo

4.3

Come già evocato al momento della conferma dell'arresto, è qui pure discorso di pericolo di recidiva, osservando come lo stesso debba essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (Mario LUVINI, in REP 1989, pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7).

Il mancato insegnamento tratto dalla prima carcerazione preventiva, la disponibilità a partecipare a reati di diverso genere e la situazione precaria dell'accusato istante, come via via rilevato nei considerandi precedenti, rendono del tutto concreta la tema che __________ si presti nuovamente a delinquere, anche per la deviante impressione soggettiva di quasi impunità tratta da ritardata puntuale sanzione. Né vale, a contrastare queste conclusioni, trarre paragoni con vicende altrui, che non riguardano direttamente __________ e che hanno diversa propria storia.

5.

Tenuto conto della definitiva chiusura dell'istruzione formale e della prossima chiamata al pubblico dibattimento (art. 230 CPP), il carcere preventivo sin qui sofferto, in un procedimento che è stato condotto - come risulta dagli atti processuali - con coerente sollecitudine nonostante l’atteggiamento non sempre collaborante dell’accusato, è pienamente rispettoso del principio di

proporzionalità, avuto riguardo anche al complesso dei fatti da accertare e delle persone coinvolte, nonché della prevedibile pena privativa della libertà, verosimilmente da espiare. Il principio di proporzionalità è così rispettato (art. 176 cpv. 2 CPP).

6.

L’istanza è conseguentemente respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

Per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.       L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.       Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.       Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.       Intimazione:

-    avv. __________, per sé e per l’istante;

       -    Procuratore pubblico avv. __________ (con copia delle osservazioni dell’istante e con gli atti degli incarti MP 1740/1998 e 3129/2000 di ritorno).

                                                                              giudice __________

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