N. 379.2000.1 L Lugano, 24 agosto 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sul reclamo presentato il 10 giugno 2000 da
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contro l'ordine di perquisizione e sequestro di documentazione bancaria disposto dal Procuratore pubblico avv. __________;
osservato che:
l'impugnativa ("intendo oppormi") è stata indirizzata al __________, che l'ha qui trasmessa per competenza;
la reclamante non offre nessuna motivazione né indicazioni circa il procedimento dal quale è derivato il provvedimento;
da informazioni presso il Ministero pubblico è emerso che trattasi di inchiesta a carico di __________ per titolo di trascuranza degli obblighi di mantenimento, ora conclusa con decreto di non luogo a procedere 23 agosto 2000 (NLP 2439/2000), di per sé tale da far venire meno anche il provvedimento cautelativo in discussione;
conseguentemente il gravame è divenuto privo di oggetto, indipendentemente dalla sua irricevibilità, e va stralciato dai ruoli senza seguito di spese giudiziarie;
richiamati gli art. 161 e rel. e 280 ss. CPP
decide:
1. Il reclamo è evaso, in quanto privo di oggetto.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Intimazione:
- __________;
- Procuratore pubblico avv. __________, sede.
giudice __________