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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 24.08.2000 INC.2000.37901

24 agosto 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·177 parole·~1 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 379.2000.1 L                                                         Lugano, 24 agosto 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 10 giugno 2000 da

__________

contro l'ordine di perquisizione e sequestro di documentazione bancaria disposto dal Procuratore pubblico avv. __________;

osservato che:

l'impugnativa ("intendo oppormi") è stata indirizzata al __________, che l'ha qui trasmessa per competenza;

la reclamante non offre nessuna motivazione né indicazioni circa il procedimento dal quale è derivato il provvedimento;

da informazioni presso il Ministero pubblico è emerso che trattasi di inchiesta a carico di __________ per titolo di trascuranza degli obblighi di mantenimento, ora conclusa con decreto di non luogo a procedere 23 agosto 2000 (NLP 2439/2000), di per sé tale da far venire meno anche il provvedimento cautelativo in discussione;

conseguentemente il gravame è divenuto privo di oggetto, indipendentemente dalla sua irricevibilità, e va stralciato dai ruoli senza seguito di spese giudiziarie;

richiamati gli art. 161 e rel. e 280 ss. CPP

decide:

1.      Il reclamo è evaso, in quanto privo di oggetto.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Intimazione:

-           __________;

-           Procuratore pubblico avv. __________, sede.

                                                                                giudice __________

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