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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 06.09.2000 INC.2000.37702

6 settembre 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,832 parole·~9 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 377.2000.2 e 4 L                                                   Lugano, 6 settembre 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sui reclami presentati il 13 e 19 giugno 2000 da

__________

(patrocinato dall'avv. __________)

contro l'acquisizione di trascrizioni e registrazioni telefoniche nel procedimento pendente contro il reclamante per titolo di ripetuta violazione del segreto d'ufficio;

richiamata la decisione 20 giugno 2000 di questo giudice, che ha sospeso la trattazione dei reclami in attesa della pronuncia della Camera dei ricorsi penali sul gravame di __________ contro le promozione dell'accusa;

vista la sentenza 11 agosto 2000 della Camera dei ricorsi penali (CRP 60.2000.207), che ha respinto il menzionato ricorso;

richiamata la conseguente richiesta di precisazioni del 14 agosto 2000 di questo giudice, alla quale il patrocinatore di __________ il 21 agosto 2000 ha dato risposta verbale nel senso di ottenere una formale decisione sui reclami in oggetto, con conseguente necessità di chiamare il magistrato inquirente a prendere posizione;

viste le osservazioni 4 settembre 2000 del magistrato inquirente, che postula la reiezione di entrambi i reclami;

ritenuto che l'identità del contendere consente l'emanazione di un'unica decisione;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

Al momento della presentazione dei reclamo in oggetto, nei confronti di __________ era stata promossa l'accusa per titolo di violazione del segreto d'ufficio da parte del Procuratore pubblico straordinario, designato con risoluzione 31 maggio 2000 del Consiglio di Stato conseguentemente a segnalazione 29 maggio 2000 del Ministero pubblico della Confederazione di emergenti concreti sospetti di comportamenti penalmente rilevanti commessi da componenti della magistratura ticinese. Infatti, esperite le informazioni preliminari, il magistrato inquirente ebbe a formalizzare il procedimento implicitamente con l'ordine 12 giugno 2000 di deposito del passaporto, quale misura sostitutiva dell'arresto a norma dell'art. 96 CPP (v. ordinanza 13 giugno 2000 di questo giudice, inc. GIAR 377.2000.1), e specificamente con il decreto 13 giugno 2000 in applicazione degli art. 184 cpv. 1 e 188 CPP.

Riassuntivamente la fattispecie in quei momenti indagata consisteva in sospette comunicazioni di notizie riservate concernenti una procedura di confisca, riguardante __________ e nelle competenze del Presidente del Tribunale penale cantonale giudice __________: l'accusa derivava da intercettazioni di conversazioni telefoniche vertenti su quella pratica tra lo stesso __________ e __________, nonché tra quest'ultimo e __________, e prospettate all'accusato nel corso degli interrogatori del 9 e del 13 giugno 2000.

2.

Ricordato che il reclamo del 13 giugno 2000 postulava altresì il riconoscimento dell'incompetenza del Procuratore pubblico straordinario e l'annullamento dell'ordine di deposito del passaporto (temi risolti il primo con devoluzione alla Camera dei ricorsi penali e il secondo con stralcio per intervenuta restituzione del documento di legittimazione: v. decreto 13 giugno 2000, inc. GIAR 377.2000.1, e decisione 20 giugno 2000, inc. GIAR 377.2000.2), entrambe le impugnative in discussione contestano la validità processuale delle intercettazioni telefoniche e corrispondenti trascrizioni di conversazioni avvenute in particolare tra __________ e __________ (il primo reclamo) e tra quest'ultimo e __________ (il secondo reclamo), in quanto acquisite illegalmente e trattandosi comunque di elementi di prova raccolti fortuitamente.

Il Procuratore pubblico straordinario ha preso ampiamente posizione con distinte osservazioni ai due reclami, identiche nella sostanza, per asseverare legalità e legittimità delle intercettazioni telefoniche, debitamente autorizzate dalle competenti Autorità penali italiane, corrispondenti ai fondati sospetti del momento e pertinenti per quanto emerso nel corso delle indagini. Meglio si riferirà di questi allegati, per quanto necessario, più avanti.

3.

Con atto del 21 giugno 2000, __________ si era aggravato presso la Camera dei ricorsi penali contro la menzionata promozione dell'accusa del 13 giugno 2000, contestualmente eccependo la validità e quindi l'utilizzabilità delle ricordate intercettazioni telefoniche, con argomentazioni e conclusioni corrispondenti a quelle esposte nei reclami qui in discussione.

La Camera dei ricorsi penali si è pronunciata con sentenza 11 agosto 2000 (CRP 60.2000.207), respingendo il ricorso dopo aver confermato la competenza istituzionale e territoriale del Procuratore pubblico straordinario ed aver riconosciuto la legalità dei mezzi di prova costituiti dalle eccepite intercettazioni telefoniche. Conviene riprodurre integralmente la motivazione a quest'ultimo proposito:

"

3.1.

Il ricorrente censura che l'unico indizio a sostegno della promozione d'accusa è costituito dalle intercettazioni telefoniche effettuate in Italia: queste sarebbero però dei mezzi di prova ottenuti illegalmente e pertanto inutilizzabili nel procedimento penale svizzero.

A mente del ricorrente, i controlli telefonici effettuati sull'utenza dell'accusato sarebbero irriti in quanto eseguiti in assenza di gravi e seri indizi di colpevolezza. Essi non possono dunque avere valore di prova, ritenuto che la ponderazione degli interessi non fa prevalere, nella fattispecie, l'interesse pubblico alla verità su quello del rispetto della sfera privata (art. 113 CPP). La violazione del segreto d'ufficio non sarebbe d'altronde un reato abbastanza grave per giustificare un controllo telefonico secondo il diritto svizzero.

Quanto alla sorveglianza telefonica dell'utenza di __________, gli elementi di prova fortuitamente emersi a carico dell'accusato non possono essere utilizzati contro quest'ultimo, in difetto di preventiva esistenza di seri indizi di commissione di un reato di particolare gravità. L'uso di elementi di prova ottenuti fortuitamente presupporrebbe inoltre una specifica base legale, assente nella procedura penale ticinese.

Ritenuta l'assenza di validi indizi di colpevolezza, il ricorrente conclude per l'annullamento dell'impugnata promozione d'accusa.

3.2.

La censura è ricevibile in ordine nel contesto di un ricorso contro la promozione d'accusa. Nella misura in cui venga dimostrato inoppugnabilmente che gli elementi probatori agli atti non hanno valore in quanto conseguiti illecitamente, l'accusa non sarebbe più sorretta da alcun indizio di colpevolezza. Ciò presuppone tuttavia  che l'autorità inquirente non sia in grado di sostanziare in altro modo l'accusa e che l'argomento ricorsuale sia a tal punto risolutivo da rendere palesemente inutile l'apertura dell'istruzione formale e il successivo giudizio di merito, che va invece riservato qualora la censura ricorsuale non appaia di primo acchito liquida e incontrovertibile.

Contrariamente a quanto osserva il PPS, è invece irrilevante sotto il profilo della ricevibilità che la stessa obiezione sia stata sollevata, in altro contesto, mediante reclamo al GIAR.

La sistematica del CPP non esclude, purtroppo, che GIAR e CRP siano simultaneamente investiti dello stesso quesito, con conseguente rischio di incongruenza tra i due rispettivi giudizi (cfr. p. es. REP 1998 n. 104 pag. 341). Per tale ragione il GIAR ha sospeso il proprio giudizio, con decisione incidentale non impugnabile dinanzi alla CRP. A torto il ricorrente se ne lamenta invocando il doppio grado di giurisdizione, dato che neppure una sentenza di merito del GIAR sulla validità di una prova sarebbe di per sé impugnabile davanti alla CRP, la cui competenza di secondo grado è limitata ai ricorsi in materia di libertà personale o di sequestro (art. 284 cpv. 1, lett. a CPP).

3.3.

L'obiezione di illegalità e utilizzabilità della prova va comunque respinta nel merito.

Preliminarmente si osserva che tutte le intercettazioni telefoniche agli atti sono state effettuate dagli inquirenti italiani previa autorizzazione del magistrato competente (GIP). La legalità formale dei controlli non è quindi contestabile con argomenti liquidi e inoppugnabili. D'altronde il ricorrente accenna solo di transenna ad un preteso difetto di competenza dell'autorità italiana di sorvegliare conversazioni effettuate mediante telefoni cellulari registrati all'estero. In realtà, non può essere revocata in dubbio la competenza dell'autorità giudiziaria di ordinare l'intercettazione di telefonate in partenza o ricevute nella propria giurisdizione territoriale. Tale competenza è segnatamente riconosciuta sul suolo svizzero (REP 1998, pag. 30).

Va poi rilevato che gli argomenti sollevati dal ricorrente a proposito della proporzionalità del provvedimento di intercettazione rispetto alla relativa gravità dell'accusa paiono oggi ampiamente superati dall'estensione dell'accusa stessa a reati indubbiamente più gravi, consecutiva all'arresto dell'accusato (art. 184 cpv. 3 CPP). E questo con valenza sia rispetto alla liceità della prova, sia alla utilizzabilità di prove asseritamente illecite (art. 113 CP).

Infine, anche rispetto alla sola accusa di violazione del segreto d'ufficio, la legittimità dei controlli telefonici italiani appare comunque data anche secondo la legislazione svizzera.

Non vi è dubbio, né il ricorrente lo contesta esplicitamente, che vi erano sufficienti motivi per sorvegliare l'utenza telefonica di __________. E ciò non solo nel ristretto ambito del procedimento contro quest'ultimo, ma nel contesto di un organizzazione criminale di stampo mafioso. I controlli erano pertanto anche finalizzati a scoprire complicità, correità o connivenze. E' dunque a torto che il ricorrente parla di elementi di prova ottenuti fortuitamente ("Zufallfunde"), visto che il reato di cui è accusato è strettamente connesso ai traffici e agli illeciti proventi di __________ e __________. Dalla sorveglianza telefonica di quest'ultimi sono infatti emersi gravi e concreti indizi che l'accusato violasse i segreti del proprio ufficio, con relativo sospetto di corruzione per un importo di fr. 800'000.--. Ciò che senza dubbio avrebbe condotto, anche secondo il diritto svizzero, alla diretta sorveglianza dell'utenza dell'accusato, data la gravità dei reati ipotizzabili e la difficoltà di accertamento tramite ordinarie operazioni d'inchiesta (art. 166 CPP; art. 179 acties CP).

4.

Già va detto che non vi è nulla da aggiungere o da togliere alle riprodotte esaustive e convincenti motivazioni della Camera dei ricorsi penali, tanto che vengono fatte proprie da questo giudice per concludere all'inconferenza dei reclami.

Le osservazioni del Procuratore pubblico straordinario agli stessi reclami, oltre ad inserirsi nel discorso della superiore istanza cantonale (in particolare sulla piena legalità delle intercettazioni telefoniche secondo la legislazione italiana, dimostrata dai corrispondenti decreti di approvazione in atti), puntualizzano la successione delle sicuramente allarmanti conversazioni telefoniche tra i protagonisti oggetto di indagine e nel contempo lo svolgimento chiarificatore dell'istruttoria, a riprova dell'insostenibililità degli assunti del reclamante di violazione della proporzionalità e di indebito uso di elementi di prova raccolti fortuitamente. In effetti, come anche per altro verso evidenziato nella decisione 31 agosto 2000 di questo giudice (inc. GIAR 377.2000.6), sin dalla prima intercettazione di conversazione tra __________ e __________ facente stato di esaurienti conoscenze sulla procedura di confisca concernente beni di quest'ultimo - si è avuto fondato sospetto di violazione del segreto d'ufficio da parte del giudice __________: successive analoghe conversazioni permettevano poi di ipotizzare concretamente un sospetto di corruzione passiva (poi precisamente delineato nel confronto tra __________ e __________ del 17 agosto 2000). A ragione allora il Procuratore pubblico straordinario avanza che anche il competente giudice svizzero avrebbe autorizzato analoga sorveglianza telefonica, la violazione del segreto d'ufficio e poi la sospettata corruzione passiva essendo reati oggettivamente e soggettivamente gravissimi per le funzioni ricoperte dal reclamante, come pure evidenziato dalla Camera dei ricorsi penali e come sarebbe stato per il Giudice dell'istruzione e

dell'arresto preposto a detti incombenti a norma degli art. 166 ss. CPP. Si può aggiungere, abbondanzialmente e come fatto presente da magistrato inquirente, che le imputazioni mosse a __________ si sono consolidate - al di là delle intercettazioni telefoniche con le risultanze delle dichiarazioni e ammissioni raccolte negli ultimi verbali, per cui il mantenimento dei reclami in discussione - dopo la menzionata sentenza della Camera dei ricorsi penali - non appare comprensibile.

5.

I reclami sono allora respinti con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario) e con carico delle spese giudiziarie al reclamante soccombente (art. 39 lett. f TG).

Per i quali motivi,

visti i citati articoli di legge, nonché gli art. 280 ss. CPP,

decide:

1.      I reclami sono respinti.

2.      La tassa di giustizia di fr. 280.- e le spese di fr. 20.- sono a carico del reclamante.

3.      La presente decisione è definitiva.

4.      Intimazione:

avv. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle

osservazioni del magistrato inquirente);

Procuratore pubblico straordinario dott. __________

                                                                                giudice __________

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