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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.06.2000 INC.2000.32602

23 giugno 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·316 parole·~2 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 326.2000.2 M                                                       

IL

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 14/15 giugno 2000 da

_________________,                   

(difesa di fiducia dal dr. iur.)

avverso l’ordine di blocco delle relazioni bancarie a lei intestate presso la Banca __________, succursale di __________, decretato in data 23 maggio 2000 dal Procuratore Pubblico avv.______ nell’ambito del procedimento contro di lei pendente per titolo di appropriazione indebita e furto;

lette le osservazioni 20/21 giugno 2000 del Procuratore Pubblico (inc. GIAR doc. _), che – contestata la tempestività del gravame – comunica di avere in ogni modo revocato la misura impugnata;

dovendosi constatare che il reclamo è allora divenuto privo d’oggetto, ciò che avviene con la presente decisione, esente da tassa e spese di giustizia, ed impugnabile avanti alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello di entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione;

considerato abbondanzialmente che – come rettamente sottolineato dal magistrato inquirente nelle proprie osservazioni (cit.) – l’accusata sapeva del blocco delle sue relazioni bancarie sin dal giorno in cui esso fu ordinato, da cui discende manifesta intempestività del gravame, ciò che impedisce attribuzione di ripetibili;

rilevato comunque che la banca ha atteso ben quindici giorni per comunicare formalmente alla cliente l’avvenuto blocco delle relazioni bancarie presso di lei detenute, senza che dagli atti emerga una plausibile spiegazione per tale ritardo;

visti gli artt. 157 ss., 180 s. e 184 cpv. 1 lit. a CPP

decide :

1.      Il reclamo 14/15 giugno 2000 è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d’oggetto.

2.      Non si prelevano tassa né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3.      Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello di entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione:

-    dr. iur. __________ per sé e per l’accusata reclamante, con copia delle osservazioni del magistrato inquirente;

-    Procuratore Pubblico avv. __________, con l’inc. MP 2875/2000/FL di ritorno;

-    Banca __________, succursale di __________, casella postale __________ (att. sig.ra __________), per conoscenza.

__________

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