nN. 265.2000.2L
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sul reclamo presentato il 2 novembre 2000 da
__________ detto __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________)
contro la decisione 27 ottobre 2000 del avv. __________ che ha rifiutato il dissequestro parziale di averi di pertinenza del reclamante, nel procedimento pendente contro quest'ultimo per titolo di promovimento della prostituzione ed altri reati;
viste le osservazioni 9 novembre 2000 del magistrato inquirente, che postula la reiezione del reclamo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che
- __________ è stato arrestato il 3 maggio 2000, con promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di promovimento della prostituzione
ed altri reati: il 26 giugno 2000 ha ottenuto la libertà provvisoria, senza prestazione di una cauzione in forza della seguente dichiarazione (verbale 26 giugno 2000 dinnanzi al magistrato inquirente):
"l'accusato e il difensore, dopo discussione con il Magistrato, confermano già sin d'ora che non è loro intenzione presentare prima dell'emanazione della sentenza di merito un'eventuale istanza di dissequestro parziale delle somme sequestrate ritenuto come questi importi serviranno, impregiudicata la decisione del giudice adito, oltre che al pagamento delle spese e tasse di giustizia, alla confisca di un determinato importo quale illecito profitto nonché a garanzia del pagamento della possibile multa …",
per cui appunto il ha dal canto suo concluso:
"A fronte di questa dichiarazione, e solo per tale motivo, il Magistrato rinuncia quindi a richiedere il deposito di una cauzione per la libertà provvisoria";
in effetti all'inizio del procedimento sono stati confiscati in contanti e su conti bancari poco più di fr. 90'000.-, in relazione al sospetto provento da reato dell'affitto a prostitute delle camere dell'Osteria __________, gestita dall'accusato reclamante: è poi stato accertato (v. rapporto 19 giugno 2000 del gruppo finanziario del Ministero pubblico) un incasso complessivo per questo titolo di fr. 347'445.- tra giugno 1998 e inizio maggio 2000, __________ dando poi atto che il 40 % delle sue entrate - quantificazione corrispondente a menzionato importo - derivava appunto dalla "attività correlata alla prostituzione" (verbale citato);
con istanza 18 ottobre 2000, __________ ha chiesto il dissequestro di fr. 27'000.-, pari al 30% di quanto oggetto di sequestro, nel rispetto delle proporzioni stabilite come sopra e tenuto conto delle sue difficoltà finanziarie, con pendenze debitorie anche già in esecuzione: nel rispetto della proporzionalità, secondo l'istante, non esistono infatti seri indizi per giustificare una confisca in misura esorbitante nel "provento di attività assolutamente lecita";
l'istanza è stata respinta con decisione 27 ottobre 2000 del in quanto da un lato la proporzione tra entrate lecite ed illecite, indicata dall'accusato, dovrà ancora essere definita al dibattimento e dall'altro la richiesta appare "intempestiva" sia per la dichiarazione di
astensione dal postulare un dissequestro (ciò che ha comportato la rinuncia ad esigere la prestazione di una cauzione per l'ottenimento della libertà), sia per il silenzio in proposito per oltre quattro mesi;
il reclamo in discussione (tempestivo e proveniente da persona legittimata: art. 280 ss. CPP) riprende nella sostanza le argomentazioni della reietta istanza, con sottolineatura delle proporzioni corrispondenti alla ricostruzione del gruppo finanziario, della disastrata situazione economica dell'accusato e della conseguente lesione della proporzionalità: subordinatamente il reclamante accetterebbe anche la liberazione di soli fr. 18'200.-, pari al 20 % di quanto sequestrato;
le osservazioni 9 novembre 2000 del confermano la motivazione della decisione impugnata, aggiungendo che le proporzioni vanno fatte sul complesso degli introiti (e ben fr. 347'000.- costituiscono l'illecito inquisito);
è ben vero, come sostiene il reclamante, che un'istanza di dissequestro può essere proposta in ogni tempo, ma sempre fondandosi su circostanze nuove di merito e non semplicemente sulle necessità proprie del petente, che già aveva peraltro rinunciato a proporla in corso di istruzione formale, conscio delle proprie difficoltà finanziarie e della parziale valenza cauzionale (anche per il pagamento della possibile multa e delle spese giudiziarie: art. 161 cpv. 3 CPP) di quanto trattenuto: seguendo i calcoli dell'accusato allora si avrebbe come non sproporzionato il 40 % dell'importo sequestrato (circa fr. 36'000.-) così vincolato, la rimanenza costituendo pacificamente provento illecito altrimenti passibile di confisca;
a parte questi riliev che condurrebbero all'irricevibilità dell'impugnativa, occorre evidenziare come le argomentazioni di __________ pecchino in logica e coerente apprezzamento della situazione: infatti la discussione di merito in punto alla confisca non vertirà su di una percentuale concernente la somma sequestrata, ma sull'ammontare complessivo di quanto considerato provento illecito, attualmente indicato in circa fr. 347'000.-, la cui confisca è ora (e solo) parzialmente garantita dal vigente sequestro nella sua integrità;
si ha così che la proporzionalità non è stata lesa e che tutte le argomentazioni del gravame risultano ininfluenti;
il reclamo risulta pertanto destituito di fondamento e viene allora respinto con la presente decisione, suscettibile di ricorso a norma dell'art. 284 cpv. 1 lett. a CPP: tassa e spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 39 lett. f TG);
visti i citati articoli di legge,
decide:
1. In quanto ricevibile, il reclamo è integralmente respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 20.- sono a carico di __________.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione.
4. Intimazione:
- avv. __________, per sé e per il reclamante;
- avv. __________ sede.
giudice __________