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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 09.05.2000 INC.2000.21601

9 maggio 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,182 parole·~11 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 216.2000.1                                                                 Lugano, 10 maggio 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Ivano Ranzanici

sedente per statuire sul reclamo 6 aprile 2000 formulato da

__________(patrocinati dal lic. jur. __________ dello studio legale Avv. __________, __________)

contro la decisione 27 marzo 2000 del Procuratore Pubblico avv. Antonio Perugini, Bellinzona, in materia di sequestro;

lette le osservazioni 11 aprile 2000 del PP, trasmesse ai reclamanti per il tramite del patrocinatore unitamente allo scritto 13 aprile 2000 del Giar rimasto senza presa di posizione da parte dei signori __________;

avuti gli atti formanti l'inc. __________ del Ministero Pubblico a disposizione,

considerato

in fatto ed in diritto:

1.

Sulla scorta di un Rapporto di segnalazione 22 febbraio 2000 della Polizia Cantonale (Commissariato di Bellinzona) relativo ai reclamanti ed al sospetto, da parte loro, di violazione della Legge Federale sugli Stupefacenti, il PP avv. Antonio Perugini ha dato avvio alla raccolta di informazioni preliminari contro i signori __________ e contro __________. Nel rapporto in questione si rammenta il controllo di 5 giovani minorenni che avrebbero acquistato, presso il

negozio "__________" facente capo ai signori __________, marijuana consumata quale stupefacente. Il magistrato d'accusa ha disposto l'arresto di __________ ed __________ il 23 febbraio 2000. Parallelamente all'arresto il PP ha ordinato tutta una serie di perquisizioni e di sequestri di cui fanno fede gli allegati 2.2 e 2.3. Più dettagliatamente (come rammenta la polizia nel Rapporto di arresto del 23 febbraio 2000):

"Dall'allegato verbale di perquisizione e di sequestro risulta che presso il negozio (__________ di Via __________ a__________, n.d.r.) è stata sequestrata la somma di fr. 4'080.-, Lit. italiane 2'497'000 e no. 91 sacchetti preconfezionati contenente marijuana. Inoltre sono stati sequestrati; la chiave del negozio di via __________ e quelli di una serra a __________ dove, secondo le dichiarazioni del denunciato (__________, n.d.r.), vi è una piantagione di ca. 2000 piante di canapa."

Nella sua verbalizzazione l'accusato ha specificato come nella serra di __________ in via __________, vi siano "ca. 60 piante madri, ca. 700 talee e il rimanente ca. 1300 piante in crescita". Più in dettaglio quanto sequestrato a __________ è ricapitolato nel verbale di perquisizione e di sequestro 23 febbraio 2000 ore 13.10 firmato dall'accusato. Presso il negozio __________ di __________ a __________ la polizia ha pure operato delle perquisizioni e dei sequestri e meglio come appare dal verbale 23 febbraio 2000 sottoscritto dalla signora __________ La polizia ha potuto sequestrare in quel negozio 5 sacchetti di canapa "Relax" da CHF 100.--, 64 della medesima sostanza da CHF 50.-, 81 sacchetti complessivamente di canapa dal prezzo di CHF 20.-, ulteriori 25 da CHF 50.-, 1 sacchetto del valore di CHF 150.-, 1 sacco di canapa dal peso non precisato, 1 sacchetto della medesima sostanza con residui di canapa, 1 scatola in plastica opaca contenente un quantitativo imprecisato di canapa, 1 bilancia, 397 filtri, 263 cartine, 3 cylom oltre ad altre 6 pipe in vetro, danari e documentazione contabile.

La magistratura è anche intervenuta nel negozio di __________ dove a __________ sono stati sequestrati vari sacchetti odorosi, alcuni danari, un computer ed un portachiavi (il tutto come appare dal verbale di sequestro 23 febbraio 2000 ore 10.15).

I funzionari di polizia incaricati hanno allestito una serie di fotografie, in particolare della serra di __________, da cui è desumibile il contenuto e lo stato di conservazione del materiale.

2.

Il magistrato d'accusa competente ha proceduto all'interrogatorio degli accusati il 23 e 24 febbraio 2000, in particolare __________ ha ribadito al PP l'esistenza presso la serra di __________ di 2000 piantine circa senza contestazione alcuna da parte dell'inquirente.

Il PP ha quindi disposto la scarcerazione dei signori __________ e del signor __________. Una verifica contabile è stata chiesta all'équipe finanziaria del Ministero Pubblico ticinese ed agli atti è stato consegnato un parere scientifico del farmacista cantonale aggiunto dott. __________

Con scritto 7 marzo 2000 il patrocinatore dei signori __________ ha postulato il dissequestro del negozio di __________ per la possibilità di cedere la locazione ad un subentrante. Il magistrato d'accusa ha reagito il 10 marzo successivo sbloccando il negozio "non appena espletate le necessità istruttorie" con invito agli accusati a voler prendere contatto con i funzionari di polizia per la riconsegna delle chiavi e la "levata dei sigilli". Con successivo scritto 15 marzo 2000 destinata al Procuratore Generale la difesa ha chiesto delucidazioni in merito a pretesi "vessatori provvedimenti" nei loro confronti, ed ha indicato di essere a conoscenza dell'ordine impartito dal PP avv. Perugini di "immediata distruzione" delle ca. 2000 piantine sequestrate nella serra di __________. Il PPG avv. Marcellini ha evaso lo scritto della difesa con lettera del giorno successivo cui si rimanda per semplicità e brevità.

Il 20 marzo 2000 la difesa degli accusati __________ ed __________ ha chiesto il dissequestro dei negozi di __________ (Via __________) e __________ (__________, nonché il dissequestro degli spazi ed il contenuto della serra di __________, con richiesta di messa a disposizione delle 2000 piantine e relativi vasi di terra nonché gli impianti di irrigazione automatica "ecc., ecc.", ed ha postulato la liberazione dei danari bloccati "poiché palesemente non provento di reato". A questa richiesta il magistrato d'accusa ha reagito con la decisione qui impugnata con cui è stato ribadita la decisione di dissequestro del 10 marzo 2000, è stato disposto formalmente il dissequestro del negozio di __________ (con l'invito agli accusati a voler prendere contatto con i funzionari di polizia competenti per la riconsegna), mentre è stato rifiutato il dissequestro della serra, del suo contenuto, dell'impiantistica e del denaro siccome "producta sceleris" rispettivamente "instrumenta sceleris".

3.

Insoddisfatti della decisione del magistrato d'accusa i signori __________i si sono aggravati al Giar ripercorrendo i fatti ed annotando di avere saputo della distruzione di parte del materiale sequestrato, indicando di avere ricevuto di ritorno le chiavi dei negozi ed anche quelle della serra di __________ (apparentemente in contrasto con la decisione del PP del 27 marzo 2000), e rilevando di avere constatato a __________ la fedefacenza delle informazioni relative alla distruzione delle piantine da loro coltivate. Il gravame si concentra particolarmente sulla decisione relativa alla serra di __________ e sul suo contenuto. I signori __________ rammentano come a due mesi dall'inizio dell'istruttoria non si giustifica più il mantenimento del sequestro, essi stigmatizzano poi il fatto che il contenuto della serra sia stato distrutto senza una decisione della Corte del merito e chiedono quindi la rettifica della decisione impugnata laddove tende al mantenimento del sequestro di oggetti ora distrutti. I reclamanti chiedono che venga fornita loro una "lista dettagliata degli oggetti che sono stati distrutti dalla polizia cantonale e di quelli ancora sotto sequestro". Per i signori __________ sarebbe stato violato il principio della presunzione d'innocenza e chiedono che il Giar abbia ad accertare l'illegalità della distruzione e ciò nell'ottica di una futura richiesta di risarcimento allo Stato.

Nelle loro richieste formali (petitum) i reclamanti chiedono quindi la revoca formale del sequestro della serra di __________ e del suo contenuto, la richiesta al PP di fornire una lista di quanto distrutto nell'ambito del sequestro e la certificazione del "diritto dei coniugi __________ a ricevere dallo Stato il debito indennizzo per i danni subiti".

Il magistrato d'accusa si oppone al gravame. Egli evidenzia come la serra di __________ sia stata liberata e che unicamente le piante verdi e la canapa sciolta pronta per essere confezionata siano state distrutte, ciò per evitare un lavoro di irrigazione e di manutenzione agli organi di polizia. Detto modo di procedere avrebbe ottenuto l'avvallo della Corte del merito in una recente procedura. Per il PP sarebbe invece irricevibile la richiesta di far accertare l'illegalità della distruzione della canapa ed il diritto al risarcimento come voluto dai reclamanti.

A fronte delle richieste contenute nel gravame questo Giar ha redatto all'attenzione del patrocinatore dei reclamanti lo scritto 13 aprile 2000 (con annesse le osservazioni del PP) in cui si rammenta la restituzione delle chiavi della serra, con implicito dissequestro della stessa e del contenuto ancora esistente, l'irricevibilità della richiesta di constatazione del diritto all'indennizzo da parte dello Stato, atto che non può emanare dal Giar, e l'esistenza di precisi e puntuali verbali di sequestro resi dagli accusati.

Lo scritto non ha avuto il beneficio di una presa di posizione da parte della difesa.

4.

In diritto, l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al dispiegamento della procedura e quindi alle necessità dell’istruzione preliminare, alle decisioni del magistrato requirente e a quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359).

L'art. 163 impone elenco degli oggetti sequestrati e loro custodia in modo che non ne sia possibile l'alterazione, di principio se gli oggetti sono tali - per loro natura - da essere soggetti ad alterazione se ne formerà un'esatta descrizione e saranno sottoposti a perizia.

5.

Nel caso concreto tutto quanto sequestrato in corso d'inchiesta è stato dettagliatamente indicato nei verbali di sequestro sottoscritti dagli accusati. Vi è quindi esatta e precisa, per quanto possibile, descrizione degli oggetti bloccati dalla polizia su incarico del magistrato. Non solo. La polizia, per quanto attiene gli spazi di __________, ha proceduto ad allestire una documentazione fotografica della merce tenuta nella serra. La richiesta di ottenere dal PP una lista dettagliata di quanto sequestrato il 24 febbraio 2000, richiesta comunque irricevibile in questa sede in difetto di decisione di rifiuto in questo senso da parte del magistrato d'accusa, appare superata dagli atti sufficientemente completi. Anche se limitata alla lista della sola merce distrutta la richiesta dei reclamanti appare irricevibile in difetto di rifiuto da parte del PP di allestire una lista in questo senso. Va poi osservato come, con le osservazioni del magistrato d'accusa trasmesse da questo Giar alla difesa, il PP abbia fornito sufficienti ed utili elementi di valutazione di quanto eliminato. Il gravame appare quindi irricevibile su questo punto (petitum punto 2) ancorché sarebbe auspicabile (se non necessario) ottenere da parte dell'inquirente l'allestimento di un rapporto di Polizia relativo all'esecuzione della distruzione , rapporto da allegare agli atti.

La serra di __________, in apparente contrasto con l'ordine impugnato del magistrato d'accusa, è stata anch'essa liberata e messa a disposizione degli accusati qui reclamanti con il relativo contenuto fatto salvo quanto sin qui

distrutto. Su questo specifico punto il gravame (punto 1 delle richieste) appare quindi irricevibile.

Come evidenzia il magistrato d'accusa sono state distrutte unicamente le piantine verdi e la canapa pronta per essere confezionata. Una richiesta a questo giudice di dissequestro degli oggetti distrutti appare quindi irricevibile in questa sede. La distruzione della canapa prima del giudizio di merito appare in contrasto con il dettato di legge che impone la conservazione degli oggetti posti sotto blocco ai fini istruttori rispettivamente per ottenere - da parte del giudice del merito sanzione di loro confisca finalizzata alla distruzione. Come detto comunque l'assenza della canapa nel frattempo eliminata non permette di ritenere la richiesta di dissequestro, che sarebbe comunque stata ampiamente da respingere alla luce delle emergenze istruttorie che indiziano seriamente una vendita di stupefacente da parte dei reclamanti nell'ambito dell'esercizio del loro commercio. In quest'ottica, visti i verbali raccolti (e comunque riservata la decisione del giudice del merito) la canapa era destinata ad essere mantenuta sotto sequestro ai fini di confisca.

La distruzione della canapa prima di un giudizio di merito permetterà eventualmente, ma soltanto in caso di abbandono del procedimento rispettivamente di assoluzione od ancora di condanna ma con declaratoria da parte della corte del merito che la canapa distrutta non era producta o instrumenta sceleris, di domandare - da parte degli aventi diritto - congruo risarcimento. Non è comunque compito del Giar, siccome esuberante le sue competenze (entrando nel merito della fattispecie) da un lato e comportando valutazione di responsabilità che non gli spetta dall'altro, sanzionare in qualche modo la scelta del PP di procedere alla distruzione od accertare il diritto dei signori __________ di ricevere dallo Stato un indennizzo per i pretesi danni subiti.

6.

Alla luce di quanto precede il gravame va dichiarato irricevibile con il presente giudizio, soggetto ad impugnativa alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione. Vista la particolare natura del contendere, con l'intervenuta liberazione della serra e con la distruzione della canapa di cui solo tardivamente i reclamanti hanno avuto ufficiale notizia, si prescinde dal carico di tassa di giustizia e spese.

P.q.m. visti gli artt. 280 e segg. e gli artt. 157 e segg. nonché 161 e segg. CCP,

decide:

1.      Il reclamo 6/7 aprile 2000 di __________ e __________, è irricevibile.

2.      Non si prelevano tasse di giustizia e spese.

3.      Avverso questa decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello, Lugano, nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.      Intimazione ai reclamanti per il tramite del patrocinatore ed al PP avv. Antonio Perugini, Bellinzona, con l'incarto di ritorno.

                                                                            giudice Ivano Ranzanici

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