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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.12.2000 INC.2000.19005

13 dicembre 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,255 parole·~6 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 190.2000.5 L                                                         Lugano, 13 dicembre 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza presentata il 6 dicembre 2000 dalla

Procuratrice pubblica dott. __________,

intesa ad ottenere la proroga di due mesi del carcere preventivo cui è astretto

__________, attualmente presso il Penitenziario cantonale

(patrocinato dall’avv. __________)

nel procedimento pendente contro quest’ultimo per titolo di atti sessuali con fanciulli ed altri reati;

viste le osservazioni 13 (recte 12) dicembre 2000 dell’accusato, che postulano la reiezione dell'istanza;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che:

-          __________ è stato arrestato il 23 marzo 2000, con contestuale promozione nei suoi confronti dell'accusa per titolo di atti sessuali con fanciulli e violazione del dovere d'assistenza o educazione (v. doc. _ dell'inc. MP 2001/2000): con decreto del 24 novembre 2000, l'accusa è stata estesa ai reati di coazione sessuale e atti sessuali con persone dipendenti (v. doc. _);

questo giudice, oltre alla conferma dell'arresto, ebbe già ad occuparsi della privazione della libertà personale dell'accusato con la decisione 15 settembre 2000 di concessione di una prima proroga del carcere preventivo (inc. GIAR 190.2000.3) e con la decisione 11 dicembre 2000 di rifiuto della libertà provvisoria (inc. GIAR 190.2000.4);

la fattispecie inquisita ed i connessi accertamenti non essendo stati discussi dall'accusato, se ne può riproporre il seguente riassunto di massima, dal quale appare che __________ (v. le citate pregresse decisioni):

"… è in particolare ritenuto colpevole di abusi di ordine sessuale in danno delle figlie __________, nata il __________ 1975, e __________, nata il __________ 1980 e deceduta il __________ 2000, come alle dichiarazioni dirette della prima e a quanto riferito dalla seconda a famigliari, docenti, operatori sociali e altri conoscenti, anche circa ammissioni loro fatte dall'accusato stesso: in istruttoria tuttavia __________ ha negato di aver mai avuto attenzioni o atteggiamenti riprovevoli nei confronti di __________ ed ha respinto i rimproveri più pesanti di atti sessuali completi con +__________, per ammettere in ogni modo - nei confronti di quest'ultima - toccamenti e carezze di dubbia innocenza ed un turpe episodio di contemporanea presenza nel letto coniugale completamente nudi dei coniugi e della figlia, alla quale era stato preventivamente ed a quegli scopi somministrato del sonnifero";

- la Procuratrice pubblica postula una proroga di due mesi del carcere preventivo per la conclusione dell'istruzione formale, con l'esito del deposito degli atti (disposto con ordinanza del 4 dicembre 2000, con termine scadente il 21 dicembre 2000, doc. _) e degli eventuali complementi di prova, argomentando che (v. decisione 11 dicembre 2000):

"la situazione non è mutata dal momento della concessione della prima proroga, per quanto concerne l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, mentre sussiste pericolo di collusione (ora in relazione agli eventuali complementi di prova ed in ogni

modo sino al dibattimento per gli attuati tentativi di ritrattazione e per atteggiamenti collusivi della moglie, coaccusata) ed anche pericolo di recidiva, non escluso peritalmente, con l'aggiunta del rispetto del principio di proporzionalità in considerazione della gravità degli addebiti, della reticenza dell'accusato, delle difficoltà delle indagini e della verosimile pena privativa della libertà";

le osservazioni dell'accusato, dopo aver definito "manifestamente lacunosa" l'istanza di proroga, con difficoltà a "contestare motivazioni pressoché inesistenti" e quindi con sua apparenza di "ritorsione all'istanza di scarcerazione", esclude valenza di proporzionalità, gravità dei fatti e prevedibile pena quali presupposti atti a sostenere l'istanza in esame e rileva che l'inchiesta "condotta con professionalità" è conclusa per la rinuncia sua e della moglie coaccusata (v. lettera 12 dicembre 2000 della patrocinatrice di quest'ultima) a proporre complementi di prove, per cui basterà il 21 dicembre 2000 notificare la chiusura dell'istruzione formale;

valgono evidentemente i noti principi di legge (v. decisione 11 dicembre 2000):

"come noto, l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione ed il pericolo di recidiva";

nella situazione personale e processuale di __________ vi è convergenza dei menzionati presupposti di legge, come esplicitati ed approfonditi dalla prassi e dalla giurisprudenza, a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della libertà personale: giova evidenziare, di transenna, che l'accusato non ha preso posizione né sulle corrispondenti argomentazioni della Procuratrice pubblica né sui conseguenti considerandi della decisione 11 dicembre 2000, che le ha ritenute sufficienti e pertinenti, di contro ai gratuiti apprezzamenti dell'accusato;

come già in precedenza, in punto agli indizi di colpevolezza basta riferirsi a quanto riassunto sopra, senza entrare in particolari di possibile inutile pregiudizio, anche in considerazione del silenzio in proposito di __________

nelle osservazioni: certo è in ogni modo che, nei limiti della verisimiglianza, le dichiarazioni in atti danno valore alle considerazioni della Procuratrice pubblica, con ogni ovvia riserva del giudizio di merito;

il pericolo di collusione, ritenuto alquanto pacifico nel contesto dell'istruttoria e come già sottolineato nella decisione 11 dicembre 2000 (senza rilievi nelle osservazioni all'istanza), continua ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a), in una situazione di sostanziale divergenza tra i protagonisti, di ritrattazioni e cambiamenti di versioni, di particolari legami famigliari e di influenza (disse la dott.ssa __________, perita psichiatrica della moglie di __________: "__________ compiace in tutto il marito. Non ha e non risulta abbia mai avuto alcun limite nel compiacerlo. Suoi atteggiamenti collusivi ve ne sono tantissimi …", verbale 26 settembre 2000, pag. 5);

rimane peraltro il pericolo di recidiva, come prospettato dal perito psichiatrico dott. __________ (referto peritale 31 luglio 2000, pag. 60) a proposito della possibilità di ricaduta in comportamenti perlomeno sconvenienti: ed anche su questo presupposto non v'è parola nelle osservazioni all'istanza di proroga

-          __________ e la coaccusata moglie non intendono proporre nuovi mezzi di prova come possibile a norma dell'art. 196 CPP, per cui effettivamente l'istruzione formale potrebbe essere chiusa il 21 dicembre prossimo, con continuazione della carcerazione preventiva secondo quanto disposto dall'art. 103 CPP: prudenzialmente, come già è stata l'introduzione dell'istanza di proroga, questa va decisa positivamente, fermo restando che la Procuratrice procederà indilatamente a notificare la chiusura dell'istruttoria secondo l'art. 197 CPP, nel rispetto del principio di celerità voluto dagli art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP;

si ha allora che il carcere preventivo sin qui sofferto e prevedibile sino alla conclusione del procedimento è rispettoso del principio di proporzionalità, avuto riguardo alla consistenza ed all’ampiezza dei fatti rimproverati e da accertare, in un’inchiesta sicuramente complessa per la gravità dei fatti inquisiti e per il numero di persone interessate in varie vesti;

di conseguenza l’istanza di proroga del carcere preventivo è accolta come proposta dalla magistrata inquirente, con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP);

per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.             L’istanza è accolta.

1.1         Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato sino al 22 febbraio 2001, compreso.

1.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

2.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

3.      Intimazione:

avv. __________, per sé e per l’istante;

-        Procuratrice pubblica dott. __________ (con copia delle osservazioni dell’accusato e con l'incarto MP 2001/2000 di ritorno);

-        Direzione del Penitenziario cantonale, Lugano-Cadro.

                                                                              giudice __________

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