N. 176.2000.4 L Lugano, 24 maggio 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 17 maggio 2000 da
__________
(patrocinata dalla lic. iur. __________, Studio avv. __________)
e qui prodotta con preavviso negativo il 22 maggio 2000 dalla Procuratrice pubblica dott. __________;
viste le osservazioni 23 maggio 2000 dell'accusata, che si conferma in contenuti e conclusioni dell'istanza;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
1.
__________ è stata arrestata il 17 marzo 2000, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di violazione della legge federale sugli stupefacenti, con precisazione ed estensione - a verbale 18 aprile 2000 dinnanzi alla Procuratrice pubblica (pag. 4) - ai reati di ripetuta infrazione e ripetuta contravvenzione alla stessa legge.
L'arresto dell'accusata istante è avvenuto nel contesto di un'inchiesta, che aveva evidenziato compromissione di __________ in traffici di cocaina. Nei primi interrogatori l'interessata ha fatto riduttive ammissioni "solo quando è stata confrontata con evidenti elementi a suo carico" (v. rapporto di arresto, pag. 2). E ciò si è poi confermato, via via passando dalla riconosciuta minimalista vendita di "6 o 7 g. a __________ e qualche altro grammetto ad altre persone" (verbale 18 marzo 2000 di conferma dell'arresto da parte del sottoscritto giudice), al riassunto nel verbale 18 aprile 2000 dinnanzi alla Procuratrice pubblica segnatamente con vendite di complessivi 120 g. di cocaina, offerta di altri 40 g., trasporti per terzi di complessivi 20 g e pari intermediazione, e successivamente all'ammissione di maggiori quantitativi (in particolare vendite di circa 265 g. di cocaina e trasporti per un totale di 400 g., come riferito nel verbale di polizia del 21 aprile 2000, ed altri episodi di traffico illustrati nel verbale di polizia dell'8 maggio 2000). Del pari si sono modificati i periodi del traffico: fermamente solo a partire dal dicembre 1999 (verbale citato del 18 aprile 2000), poi anche in precedenza (verbale citato dell'8 maggio 2000).
Si ricorda, in quanto conferente al presente discorso, che __________ venne condannata con decreto 8 novembre 1999 alla pena di tre mesi di detenzione sospesi condizionalmente per violazioni alla legge federale sugli stupefacenti, segnatamente la vendita al dettaglio di una ventina di grammi di cocaina tra agosto e ottobre 1999 e consumo di questo stupefacente e di ecstasy nel corso di quell'anno: già in quel procedimento l'accusata si manifestò reticente, non certo smemorata, avendo sottaciuto traffici solo ora da ultimo venuti alla luce (e vale la pena di ricordare che, interrogata dal sottoscritto il 18 marzo 2000, l'accusata ebbe unicamente a dire sui suoi precedenti: "Già nel gennaio scorso venni interrogata per consumo e spaccio di droga", rispettivamente: "Ho iniziato a consumare cocaina per aspirazione nel gennaio di quest'anno …", senza necessità qui di commenti).
2.
L'istanza di libertà provvisoria, sottolineato d'entrata che __________ è stata interrogata un'unica volta dalla Procuratrice pubblica, si fonda essenzialmente sul mancato rispetto del principio di proporzionalità. Oltre a non esservi pericolo di fuga (per il radicamento dell'accusata nel nostro contesto), assolutamente non esiste pericolo di collusione, che non può essere meramente teorico e neppure fondato solo sulla mancata completa raccolta delle prove o sulla reticenza: ora negli ultimi tempi __________ ha "collaborato attivamente alla chiarificazione della sua posizione" e la mancanza di altre prove a suo carico non giustifica perdurare della carcerazione in attesa della scoperta di eventuali altri testimoni. Viene infine pure negato il pericolo di recidiva, con il solo riferimento all'intento ed alla necessità di trovare un posto di lavoro, il carcere preventivo essendone un ostacolo.
Nell'esprimere preavviso negativo, la Procuratrice pubblica evidenzia l'atteggiamento tutt'altro che collaborativo dell'accusata, con la scusa di problemi di memoria, ed allora illustra le successive ammissioni (come evocate sopra), ancora non collimanti con l'evoluzione dell'istruttoria e con ulteriori chiamate di correo, segnatamente quelle del suo fornitore di cocaina dalla Svizzera interna. E l'inchiesta prosegue regolarmente in sede di polizia, senza immediato intervento del magistrato inquirente, "come è istituzionalmente previsto", essendo ancora lontana dalla sua conclusione. Per questo ed avuta presente la citata condanna dell'8 novembre 1999, fermi restando gravi e concreti indizi di colpevolezza, bisogni dell'istruzione e pericolo di recidiva giustificano il mantenimento della carcerazione preventiva, con proporzionalità rispetto al comportamento dell'accusata, della complessità delle indagini e della prospettiva di espiazione.
Le stringate osservazioni di __________ al preavviso negativo ribadiscono essenzialmente l'attiva collaborazione negli ultimi verbali al chiarimento della fattispecie oggetto di indagine, ascrivendo il contrario atteggiamento iniziale alla "situazione di panico e di confusione mentale" derivata dalla carcerazione, ma non vengono poste in discussione le precise argomentazioni della magistrata inquirente.
3.
L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, particolarmente intesi quale tema di collusione, e il pericolo di recidiva.
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
4.
Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà.
4.1
In presenza delle ammissioni dell'accusata di avere non solo acquistato cocaina per proprio consumo, ma anche di averne venduta a diverse persone ed altrimenti trafficata, come ricordato sopra, non v'è altro da aggiungere per ritenere data l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, per una fattispecie complessiva comunque di certa gravità, vuoi per la reiterazione, vuoi per i quantitativi.
4.2
A torto nell'istanza e nelle osservazioni al preavviso negativo si fa stato di assenza di pericolo di collusione.
E' sufficiente in proposito scorrere il dipanarsi dei numerosi verbali, per aver contezza di reticenza dell'accusata istante, dai primi riduttivi cenni a modeste vendite di cocaina alle pur sempre frammentarie ammissioni, conseguenti ad indagini nei confronti di terzi e puntuali contestazioni (come nel corso dell'interrogatorio del 18 aprile 2000, condotto dalla Procuratrice pubblica: "I quantitativi di cocaina da me modificati [n.d.r.: in tale sede e previo riferimento ad altre emergenze istruttorie] … sono complessivamente … 16 g. di cocaina. Questi ulteriori 16 g. [n.d.r.: venduti] non sono ulteriori miei acquisti, bensì devono essere detratti dai miei consumi che non sono più di 50 grammi ma di 34 grammi."). In proposito peraltro già si sono date indicazioni in precedenza, il tutto a conferma di persistente reticenza, alla quale non serve appello né a preteso panico per l'arresto né a scarsa memoria sin dall'inizio avanzato ed anche evidenziato quale premessa nella lettera 20 aprile 2000 dell'accusata alla magistrata inquirente ("… non vorrei che lei pensasse male per la mia mancanza di memoria …"), quando ad esempio le vendite di cocaina sono lievitate da pochi miserelli grammetti a ben circa 265 g. pieni.
Questa situazione - sia oggettiva dell'evolversi delle indagini, che soggettiva con riguardo al comportamento processuale dell'accusata - ha portato e porta alla necessità di verifiche e approfondimenti, con interrogatori degli acquirenti ed eventuali confronti esenti da possibili interventi collusivi, senza dimenticare le divergenze persistenti con __________, ampio fornitore dell'accusata, e quello che verosimilmente ne può uscire.
4.3
Per quanto concerne l'evocato pericolo di recidiva, si ricorda - in concordanza con quanto esposto nell'istanza in oggetto - come lo stesso debba essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (Mario LUVINI, in REP 1989, pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7).
La sola ipotetica (auspicata ed auspicabile) eventualità di un posto di lavoro non è assolutamente sufficiente ad eliminare verosimiglianza di ricaduta, al cospetto di altri dati certi che concorrono a dare concretezza a quest'ultimo pericolo. Oltre alla situazione di disoccupazione e di contatti con ambienti legati al consumo di stupefacenti, la propensione di __________ ad esperienze con cocaina anche per trafficarne trova probante riscontro negli specifici precedenti confluiti nel decreto del accusa dell'8 novembre 1999, di talmente nullo effetto positivo da neppure essere stato ricordato al momento del presente arresto (v. il citato verbale 18 marzo 2000 dinnanzi a questo giudice), a meno di ancora voler trovare giustificazione in pretesa vacillante capacità di memoria e di confusione dovuta all'arresto, solo con le osservazioni al preavviso negativo evocata. In questa prospettiva un'indebita concessione della libertà provvisoria potrebbe favorire un'illusione banalizzante i reati ripetutamente commessi, anche così concorrendo a concretizzare ricaduta.
5.
Il carcere preventivo sin qui sofferto e prevedibile sino al dibattimento, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine nonostante il comportamento processuale dell’accusata, è pienamente rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto anche conto del complesso dei fatti da accertare e delle persone coinvolte.
6.
L’istanza - peraltro poco corrispondente alla realtà processuale - è così respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
- lic. iur. __________, Studio avv. __________, per sé e per l’istante;
- Procuratrice pubblica dott. __________, sede (con copia delle osservazioni dell’istante e con gli atti dell’incarto MP 1819/2000 di ritorno).
giudice __________