N. 133.2000.3 L Lugano, 19 luglio 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 13 luglio 2000 da
__________
(patrocinato dall'avv. __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo il 14/17 luglio 2000 dal Procuratore pubblico avv. __________;
viste le osservazioni 18 luglio 2000 dell'accusato, che si conferma in contenuti e conclusioni dell'istanza;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
1.
Questo giudice ebbe a respingere una prima istanza di libertà provvisoria con decisione 20 aprile 2000 (inc. GIAR 133.2000.2, doc. _ dell'inc. MP 1024/2000), per esigenze istruttorie e pericolo di recidiva. Non ne è seguito gravame alla Camera dei ricorsi penali.
La sostanza della fattispecie era così stata descritta:
"__________ è stato arrestato il 2 marzo 2000, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di truffa: con atto del 17 aprile 2000 l'accusa è stata estesa alle ipotesi di reato di falsità in documenti e sviamento della giustizia (doc. _ [ora _] dell'inc. MP 1024/2000).
Il procedimento, che concerne anche diverse altre persone, concerne un vasto traffico di automobili seriamente danneggiate, che facevano oggetto di nuovo contratto leasing per poi a volte essere fatte sparire e denunciate falsamente siccome rubate oppure oggetto di nuovo incidente così da ottenere congruo risarcimento assicurativo. All'inizio dell'inchiesta a suo carico, __________ si è dimostrato decisamente reticente (cfr. verbale di polizia 2 marzo 2000, annesso al doc. _ [ora _]: "Ritengo di non aver partecipato alla commissione di alcuna truffa"; idem 4 marzo 2000, doc. _ [ora allegato 11 al doc. _]: "Faccenda BMW M3 … : Nego di aver partecipato attivamente alla commissione della truffa"). Di seguito l'accusato, anche al cospetto di ribadite chiamate di correo, ha ammesso la sua partecipazione a sei delle fattispecie inquisite, tuttavia ancora con divergenze sul personale coinvolgimento dei singoli attori (v. verbale 3 aprile 2000 dinnanzi al magistrato inquirente, doc. _ [ora _]).
Si ricorda che __________ è in attesa di giudizio sugli atti di accusa del 23 aprile 1998 per ripetuta ricettazione ("nell'ambito di un vasto traffico internazionale di autovetture rubate"), ripetuta truffa e falsità in documenti (tra altro già in relazione a leasing di automobili) e ripetuto abuso della licenza e delle targhe e del 10 agosto 1998 per ripetuta falsità in documenti e bancarotta semplice (rispettivamente cattiva gestione)".
Le indagini si sono poi concluse e gli atti sono stati depositati a norma dell'art. 196 CPP, come a decreto 19 giugno 2000, che ha nel contempo esteso l'accusa al reato di abuso della licenza e delle targhe (doc. _): il termine iniziale per proporre nuove prove scadeva il 6 luglio 2000 e venne poi prorogato sino al 13 luglio 2000 (v. doc. _).
2.
Come nella precedente istanza, __________ sostiene assenza dei pericoli di collusione e di recidiva ad ancora giustificare protrarsi della carcerazione preventiva: sul primo presupposto si ha infatti che l'istruzione formale a mente dell'accusa è terminata per l'avvenuto deposito degli atti e d'altro canto gli accertamenti sono stati portati a compimento grazie all'ampia collaborazione dell'accusato istante, mentre la pendenza di due atti di accusa senza seguito di processo non ha avuto influenza deterrente, come per contro lo è ora il procedimento pendente, per cui non vi è concretezza di ricaduta. Occorre
inoltre aver presente - sotto il profilo della parità di trattamento - che tutti gli altri compartecipi sono in libertà, e che il dibattimento non sarà celebrato in tempi brevi, vuoi per l'incombenza di complementi istruttori, vuoi per l'oggettivo sovraccarico della giustizia penale: neppure è detto che, anche tenendo conto delle ricordate pendenze, la pena privativa della libertà dovrà essere "integralmente" espiata.
Il Procuratore pubblico, nell'esprimere preavviso negativo, ribadisce l'importanza degli addebiti a carico di __________ e segnatamente del suo ruolo in ben sette fattispecie di truffa e reati connessi. Segnala che il termine di deposito degli atti è ormai alla scadenza e che non sono stati proposti particolari complementi di prova, per cui in tempi brevi si arriverà alla chiusura dell'istruttoria ed al deferimento dell'accusato istante e di altri prevenuti al giudice del merito [e interpellato telefonicamente il 18 luglio 2000, il magistrato inquirente ha confermato che non sono stati proposti complementi da parte di accusati che verranno deferiti alla Corte delle Assise, per cui l'istruttoria formale è da considerare chiusa]. Permane comunque il pericolo di recidiva, in particolare per i noti precedenti che "pesano gravemente sul __________ ".
Nelle sue osservazioni al preavviso negativo, __________ ribadisce i suoi assunti, diffondendosi in particolare a contestare il pericolo di recidiva, per il quale (come alla decisione 25 maggio 2000, GIAR 87.2000.3, con la quale è stata concessa la libertà provvisoria al correo __________) non va discussa la prognosi futura, tema di esclusiva competenza del giudice del merito, ma va effettuata una valutazione in un'ottica a breve-medio termine. A ciò si aggiunge - con la contestazione di comportamento processuale negativo - che ora l'accusato istante ha delinquito quale procacciatore di clienti per una ditta di leasing, della quale non è più dipendente. Per finire, il lungo carcere preventivo sin qui subito non è proporzionato alla prevedibile pena detentiva, che avrà la possibilità di essere condizionalmente sospesa.
3.
In diritto basta richiamare quanto esposto al consid. 3 della decisione del 20 aprile 2000 (con rinvio alla giurisprudenza ivi citata), in punto all'esplicazione dell'art. 95 CPP sull'eccezionale privazione cautelare della libertà personale legittimata dall'esistenza di gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo di preminenti motivi di interesse pubblico, quale è il pericolo di recidiva nuovamente da approfondire di fronte alle argomentazioni di __________, mentre la chiusura dell'istruzione formale fa venir meno quello di collusione, nella presente situazione non apparendo che le prove acquisite potrebbero soffrire di manovre collusive o inquinanti nelle more del processo.
4.
Allora, fermo restando che non è posta neppure in dubbio l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza (per una serie di reati preoccupanti, con riferimento agli analoghi precedenti gravanti l'accusato istante), rimane da nuovamente verificare la valenza del pericolo di recidiva.
In proposito conviene innanzitutto riproporre il consid. 4.3 della decisione del 20 aprile 2000:
" Ed è in ogni modo dato il presupposto del pericolo di recidiva, richiamando come lo stesso debba essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (LUVINI, loc. cit., pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7).
Infatti gravemente pesano i precedenti di __________, che ha nuovamente delinquito con comportamenti analoghi ed identiche motivazioni, dopo essere stato in carcere preventivo dal 30 novembre al 22 dicembre 1995 e dal 9 marzo al 18 aprile 1997 e nonostante pendenza dei due citati atti di accusa, il primo alquanto pesante. Come illustrato nel verbale 3 aprile 2000 dinnanzi al magistrato inquirente (doc. _, pag. 4 e 5), __________ nei primi anni '90 ha subito importanti rovesci finanziari e così a suo esplicito dire:
"Nel 1995 mi sono dunque messo ad operare in modo illecito con le auto (p)restando coinvolto in un'inchiesta del dicembre 1995 che ha determinato il mio primo arresto …
Poi mi sono nuovamente ritrovato indebitato con l'organizzazione del traffico di macchine e per poter rifondere il danno ho operato altre attività illecite che hanno determinato a mio carico il nuovo arresto nel 1997 …"
La sua situazione finanziaria non è certo migliorata successivamente, specie per le sue pendenze con la __________, di nuovo a propiziare i reati ora in discussione, né lo è ora (le contrarie argomentazioni in merito della difesa apparendo solo quali buoni propositi), per cui è di pacifica concretezza temere ricaduta dell'accusato istante - di dimostrata fragilità - in malversazioni.
Abbondanzialmente il ricordato comportamento processuale non è di certo indice di seria resipiscenza e nuova generosità potrebbe soggettivamente portare ad apprezzamento, se non di impunibilità, almeno di trascurabile gravità degli addebiti."
Queste considerazioni mantengono validità (anche quella sul poco limpido comportamento processuale), ricordando che __________ ha ripreso a delinquere nel marzo 1998 (rapporto di polizia, fattispecie n. 6, doc. _), prima dell'intimazione dell'atto di accusa del 23 aprile 1998, ed ha continuato bellamente nei mesi successivi, per cui contrariamente all'assunto dell'istanza, praticamente l'unico a contrastare tema di recidiva - è proprio priva di efficacia deterrente la semplice pendenza processuale, come sarebbe in caso di concessione della libertà provvisoria.
In quanto alla pretesa disparità di trattamento rispetto agli altri compartecipi o analogamente prevenuti e segnatamente nei confronti di __________ ed a parte che ogni situazione personale può ed è diversa, si ha che __________ si è dimostrato collaborativo sin dall'inizio, anche riferendo circostanze spontaneamente, e che i suoi precedenti sono costituiti da una condanna del 1996 per fatti del 1993, quindi abbastanza indietro nel tempo (v. la citata
decisione 25 maggio 2000). Né si deve fraintendere il ragionamento sulla prognosi in applicazione dell'art. 41 cfr. 1 cpv. 1 e cfr. 3 CP, ovviamente di competenza della Corte del merito (ricordando che il termine "prognosi" non è strettamente giuridico né ristretto ai citati istituti del CP, ma è mutuato dalla scienza medica: "Previsione sul decorso e soprattutto sull'esito di un determinato quadro clinico", secondo il Devoto-Oli): anche la valutazione in tema di recidiva consiste in una prognosi, ma in altro contesto e con altra proiezione. Nei confronti di __________, oltre alla già menzionata relativa lontananza dei precedenti, è stato considerato che non sussistevano particolari necessità istruttorie e che il dibattimento era di certo prossimo per la permanenza di __________ in carcere, per cui non era ragionevole ipotizzare ricaduta in tali tempi brevi: per l'accusato istante, indebitato e senza affermata concreta possibilità di attività lavorativa, la prognosi o previsione che di si voglia (tanto sono sinonimi), è un'altra per le ragioni dispiegate sopra, né è di pregio evocare che non lavorerà più per la __________, in quanto i reati contemplati nei precedenti atti di accusa non avevano connessioni con questa ditta.
5.
La decisione del 20 aprile 2000, a proposito della proporzionalità, così si è espressa:
"Il carcere preventivo sin qui sofferto e ipotizzabile sino al deferimento al giudice del merito, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine nonostante l’atteggiamento anche reticente dell’accusato, è pienamente rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto anche conto del complesso dei fatti da accertare e delle persone coinvolte, nonché della prevedibile pena privativa della libertà verosimilmente da espiare, per il concorso con gli addebiti già deferiti al giudice del merito."
__________ argomenta, segnatamente nelle osservazioni al preavviso negativo, che potrà beneficiare della sospensione condizionale della pena, ma dimentica il coacervo di imputazioni che lo aggravano: semmai allora potrà essere motivo di clemenza una congrua durata del carcere preventivo, che veramente gli abbia fatto recepire l'ennesima lezione.
D'altro canto i suoi timori di un protrarsi dell'istruzione formale non hanno più ragione d'essere, per l'incombente notifica a norma dell'art. 197 CPP, come evocato sopra. Seguiranno poi le scadenze ristrette dettate, con riferimento all'art. 102 cpv. 3 CPP, dall'art. 198 cpv. 1 CPP per la formulazione dell'atto di accusa e dall'art. 230 CPP per l'aggiornamento del dibattimento, a quest'ultimo proposito, e per rispondere alle paventate conseguenze del sovraccarico della giustizia penale, avanzate dall'istante, osservando che non spetta a questo giudice né di ipotizzarne proroghe né di valutarne gli estremi, in quanto materia di competenza della Camera dei ricorsi penali (art. 103 cpv. 1 lett. b CPP).
6.
L’istanza è conseguentemente respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
avv. __________, per sé e per l'accusato istante.
- Procuratore pubblico avv. __________ (con copia delle osservazioni di __________ e con l'inc. MP n. 1024/2000 di ritorno).
giudice __________