N. 131.2000.2 L Lugano, 13 giugno 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 6 giugno 2000 da
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(patrocinato dall'avv. __________)
nel procedimento pendente nei suoi confronti dinnanzi alla Corte delle Assise correzionali di Lugano con le imputazioni di ripetuta esposizione a pericolo della vita altrui ed altri reati, come ad atto di accusa 31 maggio / 5 giugno 2000 del Procuratore pubblico avv. __________;
preso atto del preavviso negativo 7 giugno 2000 ("visti i reati imputati") della Presidente della Corte delle Assise correzionali e delle osservazioni 8 giugno 2000 del magistrato requirente, che si rimette al giudizio di questa sede, accennando comunque a pericolo di fuga;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che:
- __________ è stato arrestato il 1. marzo 2000 ed è ora deferito alla Corte del merito con l'atto di accusa citato in epigrafe per ripetuta esposizione a pericolo della vita altrui, lesioni semplici qualificate e infrazione alla legge federale sulle armi, avendo nell'eseguire "un ordine dell'amico __________, ripetutamente esposto senza scrupoli a pericolo la vita di __________ dapprima puntandogli alla nuca la pistola Glock mod. 17 cal 9 successivamente esplodendo un colpo in direzione della vittima", così anche portando con sé un'arma "senza diritto" e appunto colpendo la vittima "all'anca sinistra e trapassandogli entrambe le gambe e ledendogli la vena femorale";
l'istanza di libertà provvisoria sottolinea la spontanea costituzione dell'accusato (quando avrebbe potuto rimanere in Italia senza rischio di arresto né tanto meno di estradizione) e l'ampia e dettagliata conferma dei fatti, per cui nella prospettiva di procrastinato aggiornamento del processo si impone la libertà provvisoria, al confronto di verosimile eventualità di sospensione condizionale della pena e con il conforto di una cauzione, circostanze tali quindi da escludere latitanza;
l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e ( se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali segnatamente e per quanto qui concerne il pericolo di fuga: si tratta di provvedimento processuale cautelativo, inteso anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena (DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3);
l'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza non è a giusta ragione posta in dubbio, quanto riassunto nell'atto di accusa corrispondendo agli accertamenti istruttori: va comunque evidenziata la gravità dei fatti, costituiti
da volontario pericoloso intervento punitivo, all'inizio delle indagini mascherato con pretesa legittima difesa;
in questa situazione il pericolo di fuga è concreto per l'eventualità di condanna a pena da espiare, al di là dei comprensibili intenti del patrocinatore e indipendentemente dalla spontanea costituzione all'autorità inquirente (quando appunto vi era la speranza di far passare la mitigante circostanza della legittima difesa);
l'istanza fa però anche valere violazione della proporzionalità per il presumibile fatale rinvio della celebrazione del processo, ma qui si può avere solo costatazione di adeguata celerità dell'istruzione formale e del rinvio a giudizio, con rispetto dei precetti di legge in proposito anche nei termini di legge per l'aggiornamento del dibattimento (art. 230 CPP), non spettando a questo giudice né di ipotizzarne proroghe né di valutarne gli estremi, in quanto materia di competenza della Camera dei ricorsi penali (art. 130 cpv. 1 lett. b CPP);
l'istanza è così respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP);
per i quali motivi,
visti i citati articoli di legge,
decide:
1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
avv. __________, per sé e per l’istante (con copia delle osservazioni della Presidente della Corte delle Assise correzionali e del Procuratore pubblico);
- Procuratore pubblico avv. __________, sede (con copia delle osservazioni della Presidente della Corte delle Assise correzionali);
- Presidente della Corte delle Assise correzionali giudice avv. __________, sede (con copia delle osservazioni del Procuratore pubblico e con l'inc. ACC 100/2000 di ritorno)
giudice __________