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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 26.08.2005 INC.2000.10305

26 agosto 2005·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,639 parole·~13 min·4

Riassunto

Reclamo contro rifiuto complementi istruttori

Testo integrale

Incarto n. INC.2005.10305

Lugano 26 agosto 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 2/3 agosto 2005 da

__________, __________ (patrocinato dallo studio legale __________, __________)  

contro

la decisione 20 luglio 2005 del Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi che rifiuta una richiesta di complementi istruttori presentata il 13 settembre 2004 nell'ambito del procedimento penale di cui all'inc. MP __________;

viste le osservazioni del Procuratore pubblico (12 agosto 2005), del coaccusato __________ (16/17 agosto 2005) e della parte civile __________ (5/9 agosto 2005);

visto l'inc. MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che:

-   l'incarto nell'ambito del quale si inserisce il presente reclamo è stato aperto nel 1997 a seguito di una denuncia presentata da __________ contro __________, in relazione ad una operazione bancaria del settembre 1997 (AI 1);

-   con ulteriore scritto, datato 21 dicembre 1998, la stessa denunciante (costituitasi fin dall'inizio parte civile nel procedimento) ha chiesto, tra le altre cose, l'estensione dell'accusa al qui reclamante per "appropriazione indebita degli averi del conto __________ ai danni dei signori __________ e __________ " (AI 36);

-   __________ è stato sentito dal magistrato inquirente il 17 settembre ed il 7 ottobre 2003 in qualità di teste, il 13 gennaio 2004, nonché l'8 gennaio 2005, in qualità di indagato (AI A23, A24, A25 e A27);

-   non risulta, fino alla data della decisione qui impugnata, che nei confronti del reclamante sia stata emanata una promozione dell'accusa o che la stessa gli sia stata notificata a verbale (cfr. AI citati e elenco AI da 1 a 352); i fatti oggetto d'indagine nei suoi confronti sono menzionati nel verbale di cui all'AI A27 (pag. 1);

-   in data 13 settembre 2004 (AI 318), il qui reclamante ha presentato istanza di complementi istruttori (ex art. 196 CPP ed in subordine ex art. 60 CPP), dichiaratamente a seguito del deposito degli atti di data 8 giugno 2004 nel procedimento di cui all'inc. __________;

-   in sostanza chiede la sua propria audizione e quella di altre persone (funzionari di banca, accusati, parte civile __________) in relazione a trasferimenti da __________ a __________ a seguito di operazioni definite "cambi speciali", in relazione ai reati contestati che sarebbero qualificati quali appropriazioni indebite (a suo dire prescritte) e riciclaggio di denaro (Istanza, punti A, B e D); chiede inoltre la contestazione ai "tre accusati" della documentazione acquisita agli atti dopo il giugno 2004, nonché l'erezione di una perizia giudiziaria per chiarire tutti i movimenti bancari oggetto di indagine, siano essi riconducibili a __________ o a __________, nonché l'acquisizione agli atti della denuncia contro __________ del 14 gennaio 2003 e di un complemento di ricostruzione contabile approntato dal dott. __________ su richiesta di __________;

-   con la decisione qui impugnata (doc. 2 inc. GIAR 103.2000.5), il magistrato inquirente comunica di aver promosso l'accusa, lo stesso giorno, "limitatamente alla revoca della procura sul conto __________ a favore di __________ e __________ e successivo trasferimento di quanto in essere sulla relazione" (fatti del 1997 e quindi senza ipotesi attuale di prescrizione) e aggiunge che a carico del reclamante non è stata ritenuta alcuna corresponsabilità nelle malversazioni messe in atto dal padre, per le cosiddette operazioni di cambio speciale o per il riciclaggio, con conseguente reiezione delle richieste di complemento di cui ai punti 5, 6, 18 e 19 dell'istanza; pure respinte le richieste di cui ai punti 7, 8, 9, 10, in quanto non vi è stata promozione dell'accusa per gli indebiti prelevamenti (del padre) in danno delle relazioni intestate __________; pure respinta la richiesta di perizia giudiziaria in quanto la ricostruzione agli atti (di parte) concerne in gran parte le ipotesi accusatorie nei confronti di __________ e per quanto concerne i fatti oggetto di promozione dell'accusa nei confronti del reclamante, il referto "offre alla pagina 21 sufficienti elementi a sostegno della promozione dell'accusa";

-   con la stessa decisione, accoglie le richieste di acquisizione del complemento di rapporto di parte e della denuncia contro __________;

-   con il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc. GIAR 103.2000.5), __________ chiede innanzitutto effetto sospensivo al reclamo per il fatto che l'istruttoria sarebbe conclusa, l'oggetto dell'istruttoria definito solo contestualmente alla decisione negativa impugnata e l'asserita inutilità delle prove proposte non confermata da un decreto di non luogo a procedere;

-   nel merito, il reclamo ribadisce che la non rilevanza delle prove richieste non è attestata da alcun atto formale che confermi la "caduta" delle accuse (Reclamo punti da 6 a 10) e che una perizia giudiziaria è comunque rilevante per quanto concerne l'ipotesi di appropriazione indebita riferita al conto __________, dovendosi raccogliere prove riguardo al danno, all'indebito profitto ed alle modalità esecutive, per la qualifica giuridica, ritenuto che i fatti contenuti nella promozione dell'accusa (senza indicazione del luogo di commissione, a suo dire) non sono mai stati oggetto delle ricostruzioni del dott. __________ (perito di parte), che il conto è stato alimentato da tre persone e incrementato da investimenti; inoltre, e sempre a dire del reclamante, l'interrogatorio degli accusati __________ e __________ nonché la documentazione di cui si è chiesta l'acquisizione sarebbero comunque utili e rilevanti per i fatti addebitati nella promozione dell'accusa del 20 luglio 2005 (Reclamo punti 18 e 19);

-   il reclamo conclude riservando la richiesta di acquisizione di ulteriori prove a seguito della promozione dell'accusa del 20 luglio 2005, dato che il presente reclamo potrebbe occuparsi esclusivamente di quanto oggetto del decreto 20 luglio 2005, rispettivamente di richiedere (in tale successivo ambito) l'esecuzione di una prova ordinata dal GIAR con decisione del 13 settembre 2000 (cfr. AI 114 che, invero, non ordina alcuna assunzione di prova, bensì l'evasione di determinate istanze);

-   con osservazioni del 12 agosto 2005 (doc. 6, inc. GIAR 103.2005.5), il magistrato inquirente ribadisce che le richieste debbono essere valutate per rapporto all'accusa effettivamente promossa, indipendentemente dal fatto che non siano stati emanati decreti di non luogo a procedere (Osservazioni, pag. 2 e 3); la perizia, anche limitatamente alla relazione __________, sarebbe inutile in quanto gli elementi il cui accertamento è preteso dal reclamante emergono già dall'AI 36; le audizioni richieste per determinare la "consapevolezza" del reclamante sarebbero inutili perché prive del requisito della novità (__________e __________), rispettivamente della pertinenza (__________e __________);

-   l'accusato __________ ha comunicato di non avere osservazioni da formulare (doc. 7, inc. GIAR 103.2005.5);

-   le parti civili indicate nell’AI 353, con osservazioni del 5/9 agosto 2005 (doc. 4, inc. GIAR 103.200.5), dopo essersi espresse sulla richiesta di effetto sospensivo, chiedono il respingimento del gravame in quanto le prove richieste sono irrilevanti visto il contenuto della promozione d'accusa (di competenza del PP) ed il fatto che il danno, limitatamente al conto __________, già accertato é "pari alla metà del saldo del conto il giorno della revoca della procura, ......, aumentato di FRS 80'000.-- ad integrazione dell'apporto paritetico che avrebbe dovuto essere fatto inizialmente dai fratelli __________ e dai fratelli __________ " (Osservazioni, pag 4);

-   il reclamo, presentato dall'indagato e destinatario della decisione, è ricevibile in ordine;

-   va subito precisato che l'istanza del 13 settembre 2004 è stata presentata nell'ambito del procedimento che nei confronti del qui reclamante si trovava, allora, interamente allo stadio delle informazioni preliminari, procedimento per il quale (e ovviamente) non vi è stato deposito degli atti (il deposito atti cui fa riferimento il reclamante nell'istanza del 13 settembre 2004, non lo concerne, non risulta essergli stato notificato ed è, inoltre, un deposito atti ai sensi del cpv. 4 dell'art. 196 4 CPP - cfr. AI 301); l'istanza è quindi un'istanza di assunzione di prove in sede di informazioni preliminari e non in applicazione dell'art. 196 CPP;

-   i principi in base ai quali si deve determinare se la prova debba essere assunta sono identici sia che la decisione avvenga in corso d'istruttoria, sia che avvenga alla conclusione della stessa e nel termine del deposito degli atti (GIAR 21 giugno 2001 in re C., 259.2001.2; GIAR 3 settembre 2004 in re V., 32.2002.5);

-   l'istanza, oggetto dell'ordine qui impugnato, è intervenuta non in sede di deposito degli atti (per il procedimento che concerne il qui reclamante) né in sede di istruttoria, bensì in sede di informazioni preliminari; è quindi opportuno ricordare che:

"Non essendo sempre possibile determinare con chiarezza quando si debba passare dalla fase delle indagini preliminari a quella dell'istruttoria formale (per tutta una serie di ragioni che la giurisprudenza ha già evidenziato e non è necessario qui, ancora, riprendere), a volte anche nell'interesse della stessa persona inquisita, la giurisprudenza cantonale (non ultima quella di questo ufficio: cfr. sentenza 3 novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1) ha già stabilito che:

"in via giurisprudenziale, viene considerata "accusata" ogni persona sospetta di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale. In tal caso il diritto di difesa, segnatamente quello di farsi rappresentare o assistere da un difensore, viene riconosciuto, in via anticipata, già nel corso delle informazioni preliminari" (REP 1999 n. 126)

Ciò non costituisce, però, licenza di principio alla protrazione delle indagini preliminari oltre lo stretto necessario.

Queste debbono essere (e rimanere) limitate e circoscritte, sia nei contenuti che nel tempo, in quanto la loro dilatazione è contraria allo spirito della legge; al termine delle stesse, il Procuratore pubblico deve decidere sollecitamente se non far luogo a procedimento oppure promuovere l'accusa, creando così una situazione giuridica chiara per le parti ed i loro diritti (REP 1995 n. 92; REP 1998 n. 109; L. Marazzi, op. cit. pagg. 10/11; La riforma del Codice di procedura penale ticinese, autori vari, 1994, p. 108 ss.; Messaggio CdS 20 marzo 1991, pag. 133; Rapporto della Commissione speciale del GC del 22 luglio 1992, pag. 63).

d)

Questo giudice non ha competenza per imporre al titolare dell'azione penale una promozione d'accusa, un non luogo, un abbandono o un rinvio a giudizio di qualsiasi tipo (REP 1997 n. 104). Ha però competenza di determinare se l'assenza di uno di questi atti da parte del magistrato inquirente costituisca una ritardata o denegata giustizia, rispettivamente se sia abusiva e/o se concorra alla violazione dei diritti delle parti al procedimento (L. Marazzi, op. cit., pag. 18 e citazioni; G. Piquerez, op. cit., pag. 271, nota 25)."

(GIAR 21 settembre 2004 in re P., 380.2004.1)

-   nel caso in esame, si può rilevare che la denuncia contro il qui reclamante (che concerne comunque anche i due accusati) è stata presentata nel dicembre 1998 (AI 36), egli è stato sentito cinque anni dopo quale teste (autunno 2003) e quale indagato nel gennaio 2004 e nell'aprile 2005 (l'ultima volta, quindi, pendente la richiesta di prove qui in esame); la promozione dell'accusa è intervenuta il 20 luglio 2005, ancorché preannunciata nel verbale del mese di aprile; nel contempo, la parallela istruttoria nei confronti degli accusati __________ e __________ (anch'essi menzionati nella denuncia del dicembre 1998) è stata considerata aver raggiunto il suo scopo (art. 196 CPP) già il 26 settembre 2001 (AI 211 e 212), gli atti successivi essendo apparentemente stati esperiti a seguito di richieste di complemento presentate dagli accusati stessi e dalla parte civile __________ (AI 222, 223, 224), complementi che hanno portato al deposito atti (ex 196 cpv. 4 CPP) del 8 giugno 2004 (AI 301); impossibile determinare (in particolare in assenza di indicazioni da parte degli inquirenti) se atti successivi al 26 settembre 2001 siano stati raccolti nell'ambito delle informazioni preliminari contro il qui reclamante e non (solo) quali complementi all'istruttoria contro __________ e __________; in base a questi elementi si può concludere che gli elementi utilizzati per la promozione dell'accusa erano già presenti da tempo (lo stesso inquirente nella decisione impugnata e nel reclamo fa riferimento ad una ricostruzione contabile agli atti del 1998 - AI 36) e, quindi, che il qui reclamante fruiva (rispettivamente poteva fruire) già prima della promozione d'accusa del 20 giugno 2005 dei diritti conferiti all'accusato, compreso quello di chiedere l'assunzione di prove;

-   non è escluso, che la persona indagata possa richiedere l'assunzione di prove prima che contro di lei sia stata formalmente promossa l'accusa, fermo restando la facoltà del magistrato inquirente di decidere in merito solo a conclusione dell'inchiesta, ovvero in sede di deposito degli atti (REP 1997 n. 97); ovviamente, in caso di non luogo a procedere (e, successivamente, di abbandono), le istanze relative alle prove possono divenire prive d'oggetto;

-   come detto più sopra, nel caso in esame il magistrato inquirente motiva la reiezione della maggior parte delle prove proposte con la circostanza che la promozione dell'accusa é limitata alla revoca della procura (di cui fruivano __________ e __________) sul conto __________ e successivo trasferimento degli averi su conti di famiglia (cfr. AI 353) e che, per altri fatti (e ipotesi di reato), non vi sarebbero imputazioni, rispettivamente non è stata promossa l'accusa (decisione 20 luglio 2005, pag. 1);

-   a prescindere dal fatto che la promozione d'accusa è intervenuta successivamente all'istanza di prove, il magistrato inquirente sembra dimenticare che le informazioni preliminari non erano limitate a quanto menzionato dalla promozione d'accusa (cfr. ad esempio il verbale __________ 13 gennaio 2004, pag. 1) e che, le stesse, in assenza di un decreto di non luogo (cresciuto in giudicato), non possono considerarsi concluse (art. 184 cpv. 2 CPP);

-   la decadenza di una o più imputazioni (anche se formulate in sede di informazioni preliminari) deve risultare dal relativo atto formale previsto dall'ordinamento giuridico e non può essere dedotta, magari implicitamente, da altri atti (CRP 28 settembre 2004 in re C. e S.N.P., 60.2004.189); non va dimenticato, tra l'altro, che la decadenza delle imputazioni deve essere notificata anche alle eventuali parti civili, con facoltà di impugnativa (art. 186 CPP);

-   in virtù di tutto quanto sopra esposto, occorre concludere che la decisione impugnata è carente nella motivazione (la decadenza di parte delle accuse implicitamente desumibile dalla limitata promozione d'accusa è giustificazione/motivazione che "contrasta manifestamente con l'ordine giuridico ed è pertanto inammissibile . . ., e ciò a prescindere dal fatto che __________ abbia potuto impugnare il citato ordine con diffuso reclamo ": CRP 28 settembre 2004 in re C., 60.2004.189, pag. 6);

-   nel caso in esame, la carenza di motivazione del reclamo non comporta automatico accoglimento dei mezzi di prova proposti con l'istanza (conclusione peraltro neppure postulata dal reclamante), già solo per motivi di evidente opportunità e economia processuale, bensì annullamento della decisione impugnata con ritorno degli atti al magistrato inquirente per nuova decisione (debitamente motivata e, se del caso, al momento opportuno);

-   quanto sopra vale anche per quella parte della decisione che sembra essere connessa al conto __________ e riferita alla richiesta di perizia giudiziaria; il respingimento dell'istanza (anche su questo punto) è motivato da un lato, con riferimento agli specifici accertamenti/quesiti (punto 14 dell'istanza), con l'inutilità di accertamento "perché circoscritta ad una singola relazione bancaria, la promozione d'accusa" (Decisione, pag. 2 terzo capoverso), dall'altro con l'affermazione che il rapporto __________ offre sufficienti elementi "a sostegno della promozione dell'accusa nei confronti del qui istante" (Decisione, pag. 2, secondo capoverso), motivazione (quest'ultima) sufficiente in sede di informazioni preliminari (momento in cui si trovava la procedura anche in relazione alle sole operazioni relative al conto __________), ma non allorquando l'inchiesta si trova nella fase istruttoria che ha altre finalità (rinvio a giudizio o abbandono e non più non luogo o promozione dell'accusa);

-   tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza;

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 138, 158, 251 CP, 58, 60, 178, 184, 186, 188, 280 ss, 284 e contrario CPP,

decide

1.

Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza:

§.        La decisione 20 luglio 2005 del Procuratore pubblico è annullata.

§§.     L'incarto torna al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza (ritenuto                   che la copia materiale degli atti istruttori trasmessa a questo ufficio tornerà alla   CRP dopo l'evasione degli atri ricorsi pendenti e relativi allo stesso incarto MP).

2.

La tasse di giustizia, fissata in FRS 500.-- e le spese (FRS 150.--) rimangono a carico dello Stato, che rifonderà al reclamante FRS 600.-- a titolo di ripetibili.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione:

                                                                      giudice Edy Meli

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