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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 30.08.2005 INC.2000.10304

30 agosto 2005·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,674 parole·~13 min·4

Riassunto

Prove

Testo integrale

Incarto n. INC.2000.10304

Lugano 30 agosto 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 29 luglio 2005 da

__________ (__________)  

contro

la decisione 20 luglio 2005 del Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi che rifiuta una richiesta di complementi istruttori presentata il 12 luglio 2004 nell'ambito del procedimento penale di cui all'inc. MP __________;

viste le osservazioni del Procuratore pubblico (12 agosto 2005), del coaccusato __________ (5/8 agosto 2005) e della parte civile __________ (10/16 agosto 2005);

visto l'inc. MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

1.

Nell'ambito del procedimento penale di cui all'inc. MP __________, conseguente ad una denuncia presentata da __________ nel settembre 1997 e completata nel dicembre 1998, il 2 marzo 2000 il magistrato inquirente ha promosso l'accusa nei confronti di __________ per i reati di cui agli artt. 138 cifra 1 (140 cifra 1 previgente), 158 cifra 1 (159 previgente), 251 e 305bis CP, presunti commessi dal 1993 e con riferimento (per i fatti) alla denuncia 21 dicembre 1998 (AI 93).

Il 26 settembre 2001, l'accusa è stata estesa alle ipotesi di reato di cui agli artt. 146 cpv. CP (148 cpv. 1 previgente), per lo stesso periodo e con riferimento alla denuncia 8 settembre 1997 (AI 212).

Contestualmente all'estensione dell'accusa, si è proceduto al deposito degli atti (AI 212).

2.

Il 2 novembre 2001, __________ aveva presentato una richiesta di complementi istruttori mediante la quale chiedeva il confronto con la denunciante __________, il confronto con il coaccusato __________ e l'interrogatorio dell'__________ (AI 222).

Con decisione del 2 ottobre 2002, il magistrato inquirente ha accolto le richieste di confronto __________ /__________ e di audizione dell'__________; la richiesta di confronto tra il qui reclamante e la denunciante è stata, invece, respinta (AI 242).

Il reclamo presentato da __________ contro la decisione negativa del Procuratore pubblico (AI 249) non è stato accolto (da altro GIAR). La relativa decisione (25 aprile 2003, GIAR 103.2000.3) è stata, tra l'altro, motivata come segue:

"3.

Il reclamante invoca il diritto al contraddittorio. È pertanto utile ribadire  che il contraddittorio è un diritto (dell'accusato) la cui violazione può condurre all'inutilizzabilità di determinate prove, ma che tale diritto non deve, necessariamente, essere garantito durante la fase delle indagini preliminari o dell'istruttoria predibattimentale; é sufficiente che avvenga prima del giudizio di merito, se del caso al dibattimento che è, e rimane, il momento centrale e qualificato del processo penale per l'assunzione e la valorizzazione della prova (art. 6 § 3 lett. d.; DTF 116 Ia 289; DTF I 127; artt. 259 e 247 cpv. 1 CP; GIAR 23 luglio 2001 in re C., inc. 501.98.7).

Nel caso specifico, quindi, non è tanto il diritto al contraddittorio, in quanto tale, ad essere determinante per la decisione, bensì l'utilità della prova proposta per le successive decisioni di competenza del Procuratore pubblico, ritenuto che lo scopo dell'istruttoria è quello di sottoporre l'accusa ad un preventivo (quindi non definitivo esame), al fine di pronunciare abbandono o rinvio a giudizio (art. 189 CPP), rispettivamente per garantirne ininterrotta assunzione .

4.

Il confronto con __________ era stato chiesto per chiarire una serie di circostanze, legate all'apertura dei conti, alle operazioni di cambio effettuate, alle revoche delle procure a __________ e al conto __________ (cfr. istanza 2.11.2001).

Il 27 maggio 2002 il Procuratore pubblico ha proceduto all'audizione di __________, alla presenza del legale del reclamante, il quale ha eccepito che tale interrogatorio non poteva comunque sostituire quello a confronto con l'accusato (cfr. verbale 27.5.2002).

In questa sede __________ ribadisce la necessità di procedere a tale atto istruttorio. Considerato che oggetto delle denunce è sostanzialmente l'agire di __________ e che il reclamante sarebbe stato "coinvolto in seconda battuta, nel pretestuoso intento di creare una corresponsabilità della banca", sarebbe infatti evidente "l'esigenza di verificare al meglio tutti gli aspetti soggettivi (…) se i rimproveri mossi a carico del dir. __________ dal legale della donna, a scoppio ritardato, sono davvero fatti propri dell'interessata (…) quale versione la donna personalmente dà sulla lunga serie di fatti dettagliatamente precisata, per capitoli nell'istanza di complemento (…) quali dichiarazioni la donna oserà fare, interrogata a confronto con il dir. __________, cioè in presenza e in contraddittorio diretto con lui" (reclamo p. 5-6).

Il magistrato inquirente, in sede di osservazioni, si è limitato a riconfermarsi nella decisione impugnata, nella quale aveva ritenuto il confronto tra __________ e __________ non rilevante per il chiarimento della fattispecie, visto che entrambe le parti hanno più volte ribadito a verbale la propria versione dei fatti, che hanno avuto l'accesso agli atti e che comunque gli argomenti posti a sostegno della richiesta possono, come già è stato fatto, essere contestati alla parte civile in presenza del difensore del reclamante.

Il confronto richiesto è senz'altro in connessione con la fattispecie inquisita, ma per avere valenza di prova meritevole di essere assunta nella corrente fase procedurale dovrebbe presentarsi con presunzione di rilevanza e di pertinenza ed anche di novità rispetto a quanto già acquisito.

Innanzitutto __________ non dà sufficiente ragione dell'importanza di quel confronto per il chiarimento della fattispecie, né si tratterebbe di novità, ma piuttosto di ripetizione di quanto già descritto da __________ e dal reclamante nei rispettivi verbali. Da un esame di quelli di __________ (6.11.1997, 14.12.1999, 14.3.2000, 27.5.2002) - tutti noti all'accusato e di cui l'ultimo, il 27 maggio 2002, presente il suo difensore, che, pur avendone avuto la concreta possibilità, non ha posto alcuna domanda, precisando che tutte quelle ritenute opportune sarebbero state fatte a confronto con l'accusato stesso - risulta che la stessa ha fornito la propria versione dei fatti sulle circostanze indicate nell'istanza di complemento istruttorio (apertura dei conti, revoca delle procure a __________, operazioni di cambio sui conti __________ e __________, nonché sul conto __________), esprimendosi pure sul momento in cui ha iniziato ad avere dei sospetti sull'agire di __________. Pure quest'ultimo, più volte sentito a verbale, ha avuto modo di precisare la propria versione dei fatti.

In siffatte circostanze il confronto richiesto appare superfluo, oltre a non risultare produttivo per le conclusioni del Procuratore pubblico, per cui potrà - se del caso - essere chiesto ulteriormente all'eventuale dibattimento.

Irrilevante ai fini della presente decisione il fatto che il magistrato inquirente abbia invece ammesso il confronto tra i due accusati."

3.

Nel giugno 2004, si è proceduto al deposito atti in relazione ai complementi d'inchiesta effettuati, ex art. 196 cpv. 4 CPP (AI 301).

Con istanza di complemento del 12 luglio 2004 (AI 309), __________ chiede l'interrogatorio della denunciante "sui temi indicati nella mia istanza di complemento 2.11.2001" (Istanza pag. 1); segnala che, salvo il 27.5.2002 in esecuzione del complemento chiesto dall'accusato __________, il suo legale non è mai stato convocato agli interrogatori della denunciante, anche perché non ancora oggetto del procedimento. Il qui reclamante ricorda, inoltre, che tale richiesta era già stata presentata il 29 aprile 2003 (AI 274) ed elenca i motivi per i quali l'interrogatorio sarebbe necessario (sentire la sua versione - della denunciante- su: apertura conti, operazioni di cambio, revoca delle procure, Conto __________).

4.

Il magistrato inquirente, con decisione del 20 luglio 2005 (AI 355) ha respinto la richiesta asserendo che la stessa era già stata presentata il 2 novembre 2001 (a sostegno del confronto) e respinta dal magistrato inquirente, con conferma da parte del GIAR e, quo all'utilità dell'interrogatorio, rinvia alle considerazioni espresse dal GIAR nella decisione del 23 aprile 2003.

5.

Con il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc. GIAR 103.2000.4), __________ chiede che la decisione 20 luglio 2005 venga annullata e ordinato il complemento istruttorio richiesto.

A motivazione della richiesta si diffonde dapprima sull'iter processuale e sulla sua buona fede nella vicenda (Reclamo, punti da 1 a 4), ribadisce di non aver mai potuto presenziare agli interrogatori della denunciante, salvo quello del 27 maggio 2005, e spiega perché, in quest'ultima occasione non ha potuto porre domande (Reclamo, punti 5 e 6), rinvia all'istanza per l'oggetto dell'interrogatorio richiesto (Reclamo, punto 7) e segnala che la denunciante potrebbe facilmente sottrarsi all'interrogatorio in sede di dibattimento che, comunque, egli vorrebbe evitare (il dibattimento, appunto: Reclamo, punto 8).

6.

Il coaccusato __________ si associa alle conclusioni del reclamo; ritiene indispensabili l'interrogatorio della denunciante visto il ruolo fondamentale delle dichiarazioni della stessa e l'irreparabile danno che un dibattimento pubblico può causare a persone poi prosciolte; inoltre, visto che la pubblica accusa aveva accolto la richiesta di audizione e questa aveva avuto luogo il 27 maggio 2002 in modo solo parziale, l'agire della pubblica accusa costituirebbe un "venire contra factum proprio" (doc. 4, inc. GIAR 103.2000.4).

Nelle proprie osservazioni, il magistrato inquirente ribadisce quanto detto nella decisione, sostanzialmente la carenza di "novità" della richiesta (doc. 5, inc. GIAR 103.2000.4).

Anche la parte civile __________ si oppone alla richiesta (quindi al reclamo), sottolineando come l'occasione di formulare domande sia stata offerta il 27 febbraio 2002 e non utilizzata (doc. 6, inc. GIAR 103.2000.4).

7.

Il reclamo, presentato tempestivamente dall'accusato e destinatario della decisione, è ricevibile in ordine.

8.

In diritto, è opportuno ricordare che:

"Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5)."

(sentenza 14 gennaio 2004, GIAR 237.2003.11)

e che:

"La giurisprudenza ha riconosciuto la facoltà per le parti di proporre l'assunzione di prove in ogni tempo (art. 58 cpv. 1 e 60 cpv. 1 CPP, per quanto concerne l'accusato) durante il procedimento di istruzione (e financo nell'ambito delle informazioni preliminari quando ricorrano gli estremi per una anticipata applicazione delle norme procedurali relative alla garanzia dei diritti della difesa: v. tra tante la decisione 22 maggio 1997 in re D.C., GIAR 832.96.2, e riferimenti). Il Procuratore pubblico è comunque tenuto a pronunciarsi in merito solo a conclusione dell'istruzione formale (loc. cit.; Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione totale del CPP, pag. 81 nota 2 in fine), con la riserva che eccezione a tale principio potrebbe essere costituita dall'eventualità di pericolo nel ritardo, ad esempio per l'età avanzata e la salute cagionevole di persona da interrogare.

Non potranno però più trovare udienza nel seguito della fase predibattimentale - ed in particolare in sede di deposito degli atti complementi di prova in precedenza anticipatamente già proposti, decisi e respinti, per quanto concerneva necessità e contenuti dell'inchiesta preparatoria. Anche qui è comunque di pregio l'eccezione costituita dall'emergenza di nuove acquisizione di elementi probatori che rendono utile e pertinente la prova in precedenza non ammessa. Mentre l'evenienza di questa eccezione sarà esaminata di seguito, questa giurisprudenza non consente di ammettere la premessa del reclamo sulla possibilità di poter validamente riproporre mezzi di prova sino al deposito degli atti a norma dell'art. 196 CPP: i diritti dell'accusato in proposito sono propriamente ed ampiamente salvaguardati dal diritto di presentare o ripresentare prove dinnanzi alla Corte del merito e sino alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale (art. 227 e 228 CPP), non esclusa quella peritale psichiatrica (sentenza 13 ottobre 1998 del Tribunale federale in re G.V.), mentre in sede di istruttoria formale al magistrato competente è riservato il potere di apprezzamento sull'opportunità di tale prova (sentenza 24 febbraio 2000 del Tribunale federale in re C.B.)."

(sentenza 24 novembre 2000, GIAR 377.2000.9)

Non da ultimo, va pure ricordato che nell'ambito di un deposito atti relativo a complementi istruttori effettuati a seguito della procedura ex art. 196 cpv. 1 CPP, l'oggetto degli eventuali ulteriori complementi è limitato al "loro oggetto ed alle loro risultanze" (art. 196 cpv. 4).

9.

Nel caso in esame, per pronunciarsi, non è necessario disquisire sull'identità o meno tra la richiesta di confronto (presentata in sede di primo deposito degli atti, respinta dal magistrato inquirente - con conferma della decisione da parte del GIAR mediante la sentenza citata sopra e, quindi, di principio non più proponibile, salvo nuove emergenze, nel seguito dell'istruttoria - REP 1997 n. 97) e la richiesta di interrogatorio della parte civile formulata il 12 luglio 2004. Infatti, ammettendo l'identità (tra confronto e interrogatorio) pertinenza e rilevanza debbono essere motivati in relazione alle successive emergenze istruttorie; in caso contrario (se non la si ammette), pertinenza e rilevanza debbono essere motivate in relazione alle emergenze dei complementi oggetto del deposito atti del giugno 2004 (AI 301), ciò che nella presente fattispecie è la stessa cosa.

10.

L'istanza del 12 luglio 2005, è presentata con riferimento ai "temi indicati" nel complemento del 2.11.2001 (AI 39, pag. 1) e con le stesse identiche motivazioni (cfr. AI 309 pag. 2/3 punti di cui alle lettere a., b. c. d. e AI 222 punti 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.4), senza alcun riferimento alle risultanze di successivi atti istruttori (quelli esperiti a seguito del primo deposito degli atti).

Non supplisce a tale carenza il riferimento alle modalità con le quali ha avuto luogo l'interrogatorio __________ del 27.5.2002, sia perché non concerne né le "risultanze" né l' "oggetto" dell'atto istruttorio in questione, sia perché lo stesso non è stato esperito a seguito di richiesta di complemento da parte del qui reclamate (come egli stesso ammette: AI 309, pag. 2) che non è quindi legittimato a dolersi di eventuali incompletezze nell'esecuzione dell'atto in questione (al quale comunque la difesa ha partecipato scegliendo di non porre domande e di attendere il confronto, poi rifiutato - AI A18, pag. 1).

11.

Non modifica quanto appena detto, il fatto che dopo il rifiuto del novembre 2001, il qui reclamante abbia chiesto il "semplice" interrogatorio della parte civile (AI 274). Infatti, da un lato, scaduto il termine per proporre complementi istruttori, la presentazione di richieste alternative è (può essere giudicata) tardiva, dall'altro (se l'istruttoria prosegue in relazione a complementi ammessi) deve essere motivata con le emergenze della fase di complemento.

Il fatto che il magistrato inquirente non abbia deciso in un unico momento su tutti i complementi istruttori proposti nel novembre 2001 ingenerando confusione o assenza di chiarezza nelle difese è certamente possibile; tuttavia, occorre anche constatare che tale modo di procedere non è mai stato formalmente contestato (per es. per omissione ex art. 280 CPP).

12.

Abbondanzialmente, e per quanto concerne il diritto al contraddittorio non si può che rinviare alla precedente decisione di questo ufficio (25 aprile 2003, GIAR 103.2000.3), segnalando come la circostanza che la parte civile possa "facilissimamente sottrarsi" (Reclamo, punto 8) alla convocazione per l'eventuale dibattimento, non è indizio di un rischio concreto d'impossibilità (o di particolare difficoltà) d'assunzione in tale sede; se ciò dovesse avvenire, spetterà al giudice del merito determinarsi sulla validità e l'utilizzabilità delle prove precedentemente assunte (in casu: precedenti interrogatori) qualora constatasse la violazione del diritto in questione.

13.

In conclusione, ed in virtù di tutto quanto sopra espresso, si deve constatare che l'istanza del 12 luglio 2004 è priva di sufficiente motivazione in merito alla novità, pertinenza e rilevanza della prova richiesta; analogamente il reclamo che deve quindi essere respinto, con carico di tasse e spese, nonché ripetibili per l'opponente, con la presente decisione, definitiva a livello cantonale.

P.Q.M.

viste le norme citate nel corpo della decisione ed in particolare gli artt. 138 (140) vCP, 158 (159 vCP), 251, 305bis, 146 cpv. 1 (148 cpv. 1 vCP) CP, 5, 196, 280 ss., 281, 282, 284 e contrario CPP;

decide:

1.      Il reclamo è respinto.

2.      La tassa di giustizia di fr. 250.00 e le spese di fr. 120.00 sono a carico del reclamante che rifonderà alla parte civile __________ la somma di fr. 200.00 a titolo di ripetibili.

3.      La presente decisione è definitiva.

4.      Intimazione:

                                                                     giudice Edy Meli

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