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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.04.2003 INC.2000.10303

25 aprile 2003·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,058 parole·~10 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. INC.2000.10303

Lugano 25 aprile 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 9 ottobre 2002 da

__________ (patrocinato dall'avv. __________)  

contro

la decisione 2 ottobre 2002 del procuratore pubblico avv. Claudia Solcà, che ha parzialmente respinto le richieste di complemento istruttorio , nell'ambito del procedimento penale contro __________ e __________ (patrocinato da avv. __________) per vari titoli di reato;

preso atto delle osservazioni 21 ottobre 2002 del Procuratore pubblico, dello scritto 21 ottobre 2002 dell'avv. __________, che comunica di non presentare osservazioni, mentre non ha preso posizione la parte civile (patrocinata dall'avv. __________);

visto l'incarto MP __________;

ritenuto

in fatto

A.

Dall'autunno 1997 è condotto un procedimento penale nei confronti di __________ in relazione ad asserite malversazioni ai danni di __________, la quale nel dicembre 1998 ha esteso la denuncia a __________, già direttore della Banca __________ di __________.

Con decisione 2 marzo 2000 il Procuratore pubblico ha promosso formalmente l'accusa nei confronti di entrambi i denunciati per i reati di appropriazione indebita, falsità in documenti e riciclaggio. Nell'autunno 2001 l'inchiesta è sfociata nell'estensione dell'accusa al reato di truffa e nel deposito atti (v. decisione MP 26 settembre 2001).

B.

A seguito della notifica del deposito atti, la difesa di __________ ha richiesto alcuni complementi istruttori, segnatamente due confronti, uno con __________ ed uno con l'altro accusato __________, e l'audizione in qualità di teste dell'avv. __________, direttore del servizio giuridico della Banca __________ (cfr. istanza 2.11.2001).

Il magistrato inquirente, con decisione datata 2 ottobre 2002, ha parzialmente accolto la suddetta istanza, respingendo unicamente la richiesta di confronto fra __________ e la parte civile. In particolare, ha ritenuto tale atto istruttorio non utile per l'inchiesta, poichè sia l'accusato che la parte civile hanno più volte ribadito in sede di verbale le proprie versioni dei fatti ed in quanto gli atti sono stati messi integralmente a disposizione delle parti con il deposito degli atti. Inoltre, gli argomenti posti alla base della richiesta, come peraltro è già stato fatto, possono essere contestati direttamente a __________, salvaguardando il principio del contraddittorio in presenza del difensore di __________

C.

Ha fatto seguito il reclamo in esame, mediante il quale __________, richiamandosi al principio del contraddittorio, ribadisce la necessità che si proceda ad un confronto fra lui e __________, peraltro più volte chiesto nel corso dell'istruttoria (ad esempio in chiusura del verbale 19.5.2000). A dire del reclamante, l'agire del magistrato inquirente sarebbe contraddittorio, in quanto ha accolto la richiesta di confronto fra i due accusati.

In sede di osservazioni il Procuratore pubblico si è limitato a chiedere la reiezione del gravame, riconfermandosi nella decisione impugnata.

Considerato

in diritto

1.

Il reclamo, presentato dal destinatario della decisione impugnata ed accusato, è presentato da persona legittimata e tempestivo, quindi ricevibile in ordine.

2.

In termini generali, per l'assunzione delle prove proposte dalle parti in sede di inchiesta valgono i seguenti principi.

a)

Gli art. 60 cpv. 1 (per la difesa) e 79 cpv. 1 CPP (per la parte civile), stabiliscono la facoltà di proporne in ogni tempo nel corso delle indagini di pertinenza del magistrato inquirente. Di massima, il Procuratore pubblico è tenuto a pronunciarsi in merito solo a conclusione dell’istruzione formale nel contesto di quanto disposto dall’art. 196 CPP (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del Codice di procedura penale del 20 marzo 1991, pag. 81, ad art. 58 ter risp. 61 bis del disegno di legge, per il rinvio del commento all’art. 58 quinquies risp. 61 quater del disegno di legge e all’art. 63 ter risp. 69 del disegno di legge: cfr. decisione 9 giugno 1995 in re F.M., GIAR 1093.93.10, e riferimenti), ma in presenza di anticipata decisione del magistrato inquirente è dato reclamo nelle vie ordinarie stabilite dagli art. 280 ss. CPP, ritenuto tuttavia che non potranno poi più trovare udienza in sede di deposito degli atti, a norma del citato art. 196 cpv. 1 CPP, complementi di prova in precedenza decisi e definitivamente respinti, per quanto concerneva necessità e contenuti dell’inchiesta (cfr. sentenze 15 luglio 1991 in re F.B., CRP 144/91, e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91; decisione 3 novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1), fatte beninteso salve nuove emergenze (v. decisione 17 agosto 1994 in re A.A., GIAR 209.94.12).

b)

I principi in base dei quali si deve determinare se la prova debba essere assunta, sono identici sia che la decisione avvenga in corso d'istruttoria, sia che avvenga alla conclusione della stessa (e nel termine del deposito degli atti).

"Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (art. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1). (GIAR 21 giugno 2001 in re C.)".

c)

Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente art. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi.

3.

Il reclamante invoca il diritto al contraddittorio. È pertanto utile ribadire  che il contraddittorio è un diritto (dell'accusato) la cui violazione può condurre all'inutilizzabilità di determinate prove, ma che tale diritto non deve, necessariamente, essere garantito durante la fase delle indagini preliminari o dell'istruttoria predibattimentale; é sufficiente che avvenga prima del giudizio di merito, se del caso al dibattimento che è, e rimane, il momento centrale e qualificato del processo penale per l'assunzione e la valorizzazione della prova (art. 6 § 3 lett. d.; DTF 116 Ia 289; DTF I 127; artt. 259 e 247 cpv. 1 CP; GIAR 23 luglio 2001 in re C., inc. 501.98.7).

Nel caso specifico, quindi, non è tanto il diritto al contraddittorio, in quanto tale, ad essere determinante per la decisione, bensì l'utilità della prova proposta per le successive decisioni di competenza del Procuratore pubblico, ritenuto che lo scopo dell'istruttoria è quello di sottoporre l'accusa ad un preventivo (quindi non definitivo esame), al fine di pronunciare abbandono o rinvio a giudizio (art. 189 CPP), rispettivamente per garantirne ininterrotta assunzione .

4.

Il confronto con __________ era stato chiesto per chiarire una serie di circostanze, legate all'apertura dei conti, alle operazioni di cambio effettuate, alle revoche delle procure a __________ e al conto __________ (cfr. istanza 2.11.2001).

Il 27 maggio 2002 il Procuratore pubblico ha proceduto all'audizione di __________, alla presenza del legale del reclamante, il quale ha eccepito che tale interrogatorio non poteva comunque sostituire quello a confronto con l'accusato (cfr. verbale 27.5.2002).

In questa sede __________ ribadisce la necessità di procedere a tale atto istruttorio. Considerato che oggetto delle denunce è sostanzialmente l'agire di __________ e che il reclamante sarebbe stato "coinvolto in seconda battuta, nel pretestuoso intento di creare una corresponsabilità della banca", sarebbe infatti evidente "l'esigenza di verificare al meglio tutti gli aspetti soggettivi (…) se i rimproveri mossi a carico del dir. __________ dal legale della donna, a scoppio ritardato, sono davvero fatti propri dell'interessata (…) quale versione la donna personalmente dà sulla lunga serie di fatti dettagliatamente precisata, per capitoli nell'istanza di complemento (…) quali dichiarazioni la donna oserà fare, interrogata a confronto con il dir. __________, cioè in presenza e in contraddittorio diretto con lui" (reclamo p. 5-6).

Il magistrato inquirente, in sede di osservazioni, si è limitato a riconfermarsi nella decisione impugnata, nella quale aveva ritenuto il confronto tra __________ e __________ non rilevante per il chiarimento della fattispecie, visto che entrambe le parti hanno più volte ribadito a verbale la propria versione dei fatti, che hanno avuto l'accesso agli atti e che comunque gli argomenti posti a sostegno della richiesta possono, come già è stato fatto, essere contestati alla parte civile in presenza del difensore del reclamante.

Il confronto richiesto è senz'altro in connessione con la fattispecie inquisita, ma per avere valenza di prova meritevole di essere assunta nella corrente fase procedurale dovrebbe presentarsi con presunzione di rilevanza e di pertinenza ed anche di novità rispetto a quanto già acquisito.

Innanzitutto __________ non dà sufficiente ragione dell'importanza di quel confronto per il chiarimento della fattispecie, né si tratterebbe di novità, ma piuttosto di ripetizione di quanto già descritto da __________ e dal reclamante nei rispettivi verbali. Da un esame di quelli di __________ (6.11.1997, 14.12.1999, 14.3.2000, 27.5.2002) - tutti noti all'accusato e di cui l'ultimo, il 27 maggio 2002, presente il suo difensore, che, pur avendone avuto la concreta possibilità, non ha posto alcuna domanda, precisando che tutte quelle ritenute opportune sarebbero state fatte a confronto con l'accusato stesso - risulta che la stessa ha fornito la propria versione dei fatti sulle circostanze indicate nell'istanza di complemento istruttorio (apertura dei conti, revoca delle procure a __________, operazioni di cambio sui conti __________ e __________, nonché sul conto __________), esprimendosi pure sul momento in cui ha iniziato ad avere dei sospetti sull'agire di __________. Pure quest'ultimo, più volte sentito a verbale, ha avuto modo di precisare la propria versione dei fatti.

In siffatte circostanze il confronto richiesto appare superfluo, oltre a non risultare produttivo per le conclusioni del Procuratore pubblico, per cui potrà - se del caso - essere chiesto ulteriormente all'eventuale dibattimento.

Irrilevante ai fini della presente decisione il fatto che il magistrato inquirente abbia invece ammesso il confronto tra i due accusati.

5.

Il reclamo è respinto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario) e con carico delle spese giudiziarie al reclamante soccombente (art. 39 lett. f TG).

richiamati i citati articoli di legge,

decide

1.      Il reclamo è respinto.

2.      La tassa di giustizia di fr. 300.00 e le spese di fr. 30.00 sono a carico di __________.

3.      La presente decisione è definitiva.

Intimazione a:

                                                                                 giudice Ursula Züblin

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