N. 824.99.2 R Lugano, 6 aprile 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sul reclamo 30 marzo / 3 aprile 2000 formulato da
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(patrocinato dall'avv. __________)
contro la decisione 22 marzo 2000 del PP avv. __________ in materia di proroga del termine di deposito degli atti;
preso atto della comunicazione 4 aprile 2000 del PP avv. __________, con cui proroga il deposito degli atti sino al 21 aprile 2000;
trasmessa alla difesa copia della decisione del PP direttamente da parte del Ministero Pubblico e ricevuta da questo giudice la comunicazione dal patrocinatore del reclamante secondo cui lo scritto 4 aprile 2000 del magistrato d'accusa rende privo d'oggetto l'impugnativa, la procedura può essere stralciata dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili;
visti gli artt. 280 e segg. CPP
decide:
1. Il reclamo 30 marzo 2000 di __________ è stralciato dai ruoli.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Intimazione:
- al Procuratore Pubblico avv. __________;
- all'avv. __________, per sé e per il reclamante.
giudice __________