N. 811.99.4 M Lugano, 23 giugno 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sull’istanza 21 giugno 2000 inoltrata dal
Procuratore Pubblico dott. __________,
e volta ad ottenere la proroga di tre mesi, ovvero sino al 5 ottobre 2000 compreso, della carcerazione preventiva cui è astretto
__________,
(difeso d’ufficio dall’avv. __________)
visto il verbale MP 16 giugno 2000 dell’accusato, che comunica di non opporsi all’istanza di proroga;
letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP 7539/99/RI;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto:
che
questo giudice ha recentemente esaminato in dettaglio la situazione processuale di __________ (v. decisione 26 maggio 2000 di proroga del carcere preventivo, inc. GIAR 811.99. 3);
per evitare inutili ripetizioni, può essere fatto integrale rinvio a quella decisione;
all’approssimarsi della scadenza del periodo di carcerazione preventiva allora prorogato, il Procuratore Pubblico ne ha chiesto l’ulteriore proroga di tre mesi con istanza 21 giugno 2000 (inc. GIAR 811.99.4 doc. _), motivando la sua richiesta essenzialmente con la necessità di procedere all’assunzione di nuove prove proposte dall’accusato dopo la prima decisione di proroga, nonché al deposito degli atti ed alla chiusura formale dell’istruttoria, ciò che non appare possibile entro il termine originariamente prorogato;
l’accusato, informato a verbale della necessità di chiedere una nuova proroga della sua carcerazione preventiva, ha dato – in presenza del proprio difensore – il suo esplicito assenso (v. verbale MP 16 giugno 2000, ore 15.50, verbale n. 8 all’inc. MP, p. 1), confermandolo telefonicamente per bocca del proprio difensore in data odierna;
l'art. 95 CPP, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e - segnatamente come nel caso in discussione - proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione ed un certo pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3), e ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381);
i menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128);
la legittimità dell’arresto va esaminata d’ufficio, perlomeno sommariamente, anche in presenza di un incondizionato accordo dell’accusato;
si deve allora constatare che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale disposto dall’art. 102 cpv. 2 CPP;
in punto all’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza e del pericolo di fuga, si può integralmente rinviare alla già citata decisione 26 maggio 2000 (p. 3), nessun elemento di giudizio essendosi modificato nel frattempo;
si prende atto, invece, che posteriormente alla precedente decisione di proroga sono emerse nuove esigenze istruttorie, scaturite da puntuali richieste dell’accusato (v. inc. MP doc. _ e doc. _, del 5 risp. 16 giugno 2000) – richieste che solo in parte (audizione di __________, v. verbale MP 16 giugno 2000, inc. MP, verbali ni. 6 e 7) hanno potuto essere già evase, mentre gli accertamenti tecnici relativi all’acquisto rispettivamente messa in funzione della carta di telefonia mobile (v. già i rapporti __________ 6, 7 e 8 giugno 2000, inc. MP doc. _) esigeranno tempi più lunghi;
oltre a quanto precede, si dovrà procedere al deposito degli atti – fatta ovvia riserva per il diritto dell’accusato di proporre anche in quella sede l’assunzione di nuovi mezzi di prova;
per quanto riguarda la proporzionalità del carcere preventivo, va detto che il procedimento penale contro __________ – se verrà riconosciuta la sua colpevolezza – sfocerà con tutta verosimiglianza in una condanna ad una importante pena privativa della libertà, di durata comunque ben superiore alla carcerazione preventiva già subita ed ancora prospettabile, da cui discende la proporzionalità della proroga richiesta sia con riferimento alla durata complessiva del carcere preventivo sia con riguardo ai tempi tecnici necessari per l’assunzione delle nuove prove richieste nonché per la chiusura dell’istruttoria formale – fermo restando che, così come quelle recentemente inoltrate dall’accusato hanno portato alla necessità della proroga qui accordata, eventuali ulteriori istanze di complemento istruttorio potrebbero giustificare un’ulteriore proroga della carcerazione preventiva cui è astretto;
resta ovviamente impregiudicato l’obbligo del magistrato inquirente di procedere alla conclusione dell’istruttoria formale ed all’emanazione dell’atto d’accusa con la massima celerità possibile (artt. 102 e 176 cpv. 3 CPP);
in conclusione, l’istanza di proroga appare giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere e, soprattutto, di un grave e concreto pericolo di fuga. Essa è pure ragionevolmente agevole nella durata, e deve dunque essere accolta, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP
decide :
1. L’istanza 21 giugno 2000 di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ è accolta.
§ Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto l’accusato viene prorogata sino al prossimo 5 ottobre 2000 compreso.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
- avv. __________, per sé e per l’accusato __________;
- Procuratore Pubblico dott. __________.
giudice __________