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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.02.2000 INC.1999.80203

7 febbraio 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,929 parole·~10 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 802.99.3 M                                                          Lugano, 7 febbraio 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 31 gennaio / 1° febbraio 2000 da

__________,                    __________

(difeso d’ufficio dall’avv. __________)

e trasmessa in data 3 febbraio 2000 con preavviso negativo dal Procuratore Pubblico avv. __________;

concesso all’accusato istante, con ordinanza 3 febbraio 2000, di formulare osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente, e preso atto che entro il termine assegnato non sono state inoltrate osservazioni;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP 7464/99/MV;

ritenuto

in fatto:

A.

__________ è stato tratto in arresto lo scorso 1° dicembre 1999, siccome coinvolto in un importante traffico di stupefacenti, segnatamente eroina (v. rapporto d’arresto 1° dicembre 1999, inc. MP doc. _, p. 1 ss.). Il giorno successivo, questo giudice ha confermato l’arresto, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa per titolo di infrazione aggravata e contravvenzione alla LFStup. (v. inc. MP, doc. _ rispettivamente 2).

B.

L’accusato istante, fortemente tossicodipendente, ha immediatamente ammesso le proprie responsabilità, segnatamente l’avvenuto acquisto, nel corso dell’ultimo anno prima dell’arresto, di cinque grammi di eroina al giorno, consumati in ragione di tre quinti, e per il resto rivenduti sulla piazza (v. verbale di conferma dell’arresto, cit., p. 2). Nell’unico verbale esperito avanti al Procuratore Pubblico (v. verbale MP 20 dicembre 1999, inc. MP doc. _), gli acquisti sono stimati in ca. 1'650 grammi e le vendite in non meno di 330 grammi (loc. cit., p. 3).

C.

Con l’istanza qui in discussione, __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria: “pienamente consapevole degli errori commessi” (istanza, inc. GIAR 802.99.3 doc. _, pto. 4 p. 2), nel corso della carcerazione sinora subita avrebbe potuto “riflettere sulla sua situazione e sulle sue intenzioni future” (loc. cit., pto. 7 p. 3). La sua “veritiera ed esaustiva confessione” (loc. cit., pto. 8 p. 4) avrebbe notevolmente semplificato l’inchiesta, da ritenersi conclusa (ibid.); da ciò egli deduce l’assenza di pericolo di collusione (ibid.). La disintossicazione forzata, causata dal periodo di carcerazione preventiva, lascia ben sperare che l’accusato non ricada nei reati oggi imputatigli (loc. cit., pto 9 p. 4-5). Ritenuta infine l’eventualità che __________ possa beneficiare di una condanna ad una pena sospesa condizionalmente, l’ulteriore mantenimento della sua carcerazione preventiva sarebbe contrario al principio di proporzionalità (loc. cit., pto. 10 p. 5).

D.

Il Procuratore Pubblico fonda il proprio preavviso negativo essenzialmente sull’esistenza di necessità istruttorie che potrebbero emergere dal rapporto di polizia giudiziaria, di imminente consegna (v. preavviso negativo, inc. GIAR 802.99.3 doc. _, p. 2) e su un marcato pericolo di recidiva, desumibile dai suoi precedenti specifici e dalla attuale indisponibilità dell’accusato per un serio discorso terapeutico (loc. cit., p. 2-3). Ritenendo di poter procedere all’emanazione dell’atto d’accusa già nel corso del prossimo mese di marzo, il Procuratore Pubblico riafferma la proporzionalità della carcerazione preventiva (già subita ed ancora prospettabile, loc. cit. p. 3) di __________.

Considerato

In diritto:

1.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss) -ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

2.

a)                          Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, e relativi a fatti peraltro da lui ammessi sin dal primo momento sia avanti agli inquirenti che a questo giudice (v. supra, consid. B; v. pure verbale di polizia 1° dicembre 1999, ore 16.08, allegato al rapporto d’arresto, cit., p. 2 ss., e istanza, cit., pto. 7 p. 3).

b)                          Non si può invece ammettere, sulla scorta delle indicazioni fornite dal magistrato inquirente, l’ulteriore sussistenza di necessità istruttorie: come da costante e nota giurisprudenza, eventuali puntuali bisogni d’inchiesta devono essere motivati in modo preciso ed esauriente, non potendo certamente bastare il generico rinvio a “tutte le ulteriori contestazioni che – sulla scorta di tale rapporto [preliminare di polizia giudiziaria, ndr.] – potrebbero essergli poste sia a conferma e/o ad aggravio di quanto da lui già riconosciuto nel verbale 20.12.1999” (preavviso, cit., p. 2).

E, già che ne è discorso, vale anche la pena rammentare che proprio il rapporto di polizia giudiziaria non è un mezzo di prova, l’attesa del quale possa giustificare il protrarsi dell’inchiesta: in quel rapporto confluiscono tutti gli atti d’inchiesta di cui il Procuratore Pubblico è stato (o avrebbe dovuto essere) informato in tempo reale. Allora, la ventilata contestazione all’accusato istante delle risultanze delle intercettazioni telefoniche e delle testimonianze di suoi acquirenti (v. preavviso, cit., p. 2) avrebbe potuto (e dovuto) essere effettuata ben prima della rassegnazione del rapporto preliminare di polizia, ed indipendentemente dallo stesso.

c)                          Non è dunque compatibile con il principio di proporzionalità avvalersi di necessità d’inchiesta che avrebbero dovuto essere già state evase. La presente istanza non può essere respinta facendo riferimento a necessità d’inchiesta.

3.

a)                          Potendosi trascurare qui il pericolo di fuga dell’accusato istante, neppure invocato dal Procuratore Pubblico e comunque contestato da __________ (v. istanza, cit., pto. 12 p. 6), resta da valutare il pericolo di una sua recidiva.

b)                          Notoriamente, il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra le quali i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica, e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (v. Mario Luvini, I presupposti materiale del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in: Rep. 122 [1989], p. 287 ss., pto. 3 p. 294; Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994, margin. 1388 s.).

c)                          Contrariamente a quanto lui medesimo ritenga (e limitatamente a quanto qui possa importare, ovvero nell’ottica della messa in libertà provvisoria), tutti gli elementi di giudizio per una prognosi sul futuro comportamento di __________ non possono essere considerati a lui favorevoli. Recidivo specifico plurimo (v. estratto del casellario giudiziale, inc. MP doc. _, con allegati), senza occupazione fissa e oberato dai debiti (v. verbale MP 20 dicembre 1999, cit., p. 4-5), la sua professione di ravvedimento (v. istanza, cit., pto. 7 p. 3) non convince per nulla: quand’anche la ricaduta nella spirale della tossicodipendenza fosse da ricondurre unicamente alla dolorosa esperienza vissuta in concomitanza con la scomparsa di un suo amico (v. verbale MP 20 dicembre 1999, cit., p. 5), va detto che proprio per le modalità di quel decesso, forse pure legato a questioni di stupefacenti (ibid.), quell’esperienza avrebbe dovuto fungere da deterrente più di qualsiasi altro avvertimento. Invece, dopo un persino lungo periodo lontano dalla droga vi è stata ricaduta, estremamente pesante per le dosi di eroina assunta e spacciata, e pure assai prolungata nel tempo. Tutto ciò indizia perlomeno una debolezza psichica preoccupante, e che non appare relativizzata neppure dall’avvenuta disintossicazione fisica – involontaria conseguenza, quest’ultima, proprio del periodo di carcerazione preventiva.

In altre parole, visti anche i precedenti di __________ non bastano certo né la sua disintossicazione fisica, né le sue professioni di ravvedimento, né la sua disponibilità a sottoporsi a cure psichiatriche in forma ambulatoriale (significativamente limitate all’elaborazione della morte dell’amico, v. istanza, cit., pti. 4 e 5, p. 2, e non nell’ottica di un’ipotetica misura ex art. 44 CPS, come auspicato dal Procuratore Pubblico, v. preavviso, cit., p. 2 in fine) per ritenere in modo fondato che egli avrà la forza psichica di uscire dalla dipendenza nella quale si trova oggi. D’altronde, già la Corte delle Assise correzionali di Lugano, nel non così lontano 1995, aveva espresso con tutta chiarezza il proprio scetticismo circa la capacità di __________ di staccarsi dal mondo della droga “da solo o tuttalpiù con un aiuto terapeutico nella forma ambulatoriale” (v. sentenza 3 maggio 1995, all’inc. MP doc. _, consid. 2 p. 5 in fine); e tale scetticismo, come i fatti qui discussi dimostrano, era purtroppo giustificato.

d)                          Ne discende che il pericolo di recidiva (ovviamente non solo quo al consumo, bensì anche al traffico con stupefacenti, da lui visto evidentemente come ineluttabile conseguenza della propria tossicodipendenza, v. istanza, cit., pto. 7 p. 3) appare nell’evenienza specifica sufficientemente fondato da giustificare la reiezione della presente istanza.

4.

Resta da valutare la proporzionalità della carcerazione preventiva cui è astretto l’accusato istante. Al proposito, gli elementi di giudizio sono contraddittori: da un lato, già è stato detto come l’inchiesta non sia stata portata avanti con la sollecitudine imposta dalle circostanze (v. supra, consid. 2b). D’altro canto, se rapportato alla pena ragionevolmente prevedibile tenuto conto dei precedenti dell’accusato e dei rilevanti quantitativi di stupefacente trattato, il tempo già trascorso (ed ancora prospettabile) in carcerazione preventiva appare ampiamente rispettoso del principio di proporzionalità – tanto più che l’eventualità di una sospensione condizionale della pena, data quasi per certa dall’accusato (v. istanza, cit., pto. 10 p. 5 e pto.12 p. 6), sembra ostarsi irrimediabilmente con la lunga espiazione di pena da lui patita nel 1995 (in totale più di dieci mesi, dall’8 febbraio al 24 dicembre, a seguito della sentenza 3 maggio 1995 della Corte delle Assise correzionali di Lugano, all’inc. MP doc. _, con la quale era stata ordinata l’esecuzione di due precedenti condanne, v. dispositivo cfr. 4, p. 7-8; art. 41 cfr. 1 cpv. 2 CPS).

Anzi, proprio per questa ragione una messa in libertà dell’accusato, con la prospettiva certa di dover tornare in carcere per l’espiazione della pena, parrebbe contraria al suo stesso interesse.

Resta sottinteso l’obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP) – a maggior ragione il presente incarto, che ha già patito un’ingiustificata stasi dell’istruttoria dal 20 dicembre 1999.

5.

In conclusione, l’istanza in discussione dev’essere respinta, con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese.

*   *   *

Per i quali motivi,

visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP

decide:

1.      L’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 31 gennaio / 1° febbraio 2000 da __________ è respinta.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione:

-    avv. __________, per sé e per l’accusato __________, con copia del preavviso negativo del magistrato inquirente;

-    Procuratore Pubblico avv. __________, con l’inc. MP 7464/99/MV di ritorno.

giudice __________

INC.1999.80203 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.02.2000 INC.1999.80203 — Swissrulings