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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.02.2000 INC.1999.80003

3 febbraio 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,600 parole·~8 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 800.99.3 M                                                             Lugano, 3 febbraio 2000

N. 801.99.2 M

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo congiuntamente inoltrato in data 14/16 dicembre 1999 da

__________,                                    __________

e

__________,                                    __________

(entrambi difesi di fiducia dall’avv. __________)

avverso la decisione 30 novembre 1999, con la quale il Procuratore Pubblico avv. __________ ha disposto il sequestro del negozio __________ e dell’importo di fr. 27'500.— nell’ambito del procedimento penale condotto nei confronti dei due reclamanti per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice, e contravvenzione alla LFStup.;

viste le osservazioni 21 dicembre 1999 del magistrato inquirente, che postula la reiezione dei gravami;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP 7378/99/PE;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che

gli accusati reclamanti, conviventi e cointeressati nella gestione del canapaio __________ – lui quale titolare, lei quale venditrice – , sono stati arrestati in data 30 novembre 1999 in quanto sospetti autori dei reati menzionati in ingresso (v. rapporto d’arresto 30 novembre 1999, inc. GIAR 800.99.1 doc. _).Il giorno successivo, questo giudice ha confermato l’arresto, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa (v. inc. GIAR cit., doc. _; inc. GIAR 801.99.1 doc. _ per __________);

l’accusa nei loro confronti è di avere venduto canapa, fra l’altro anche a minorenni, nella consapevolezza che era destinata ad essere fumata – accusa che i reclamanti hanno subito ammesso essere fondata (v. verbale GIAR 1° dicembre 1999, cit., p. 2);

contestualmente all’arresto dei due reclamanti, il magistrato inquirente ha disposto la perquisizione dei locali a loro disposizione ed il conseguente sequestro dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta, nonché del ragguardevole importo di denaro parimenti trovato nella disponibilità primariamente di __________ (v. rapporto d’arresto 30 novembre 1999, inc. GIAR 800.99.1 doc. _, p. 2-3);

con il reclamo qui in discussione, gli accusati, ricordata la loro collaborazione, evidenziano l’assenza di esigenze d’inchiesta tali da giustificare il mantenimento del sequestro (v. reclamo, cit., pti. 3 a 6, p. 3-4). Definiscono “timori di recidiva del tutto destituiti di fondamento” (loc. cit., pto. 6 p. 4), e sottolineano come il protrarsi della chiusura del negozio peggiori non solo la loro situazione economica, ma anche quella psicofisica (loc. cit., pti. 7 e 8, p. 4-5). Ne deducono il carattere vessatorio del mantenimento del sequestro (loc. cit., pto. 9 p. 5-6);

dal canto suo il Procuratore Pubblico, nelle proprie osservazioni (inc. GIAR 800.99.3 doc. _), giustifica l’avvenuto sequestro del negozio con il carattere di strumento di reato del medesimo, e motiva il perdurare del sequestro con l’evidente pericolo di recidiva, desumibile dalla richiesta di riprendere la propria attività commerciale reiteratamente formulata dai reclamanti, richiesta che va valutata nella consapevolezza che “in questo ramo d’attività non si campa con la vendita di vestiti, corde, cosmetici ed alimentari (tra l’altro mercanzia in gran parte inesistente nell’assortimento del negozio!)” (loc. cit., p. 1). Pacifico sarebbe il sequestro del denaro, riconosciutamente per la maggior parte provento dell’attività illecita contestata agli accusati, ed ingiustificata sarebbe la richiesta di dissequestrarne almeno fr. 5'000.— (loc. cit., p. 2);

pur nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii). Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi (“Surrogate”, v. Schmid, cit., pto. 4.3.2, p. 334 ss.). Completamente rivisto è l’istituto della confisca risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se - pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS - i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v. Schmid, cit., pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, cit., pto. 4.4.1, p. 339). Infine, la misura può essere ordinata non solo nei confronti dell’autore, bensì anche di terzi che abbiano beneficiato dei proventi del reato, a meno che non trovino applicazione le eccezioni contemplate all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS (art. 59 cfr. 2 cpv. 1 ultima frase CPS; v. Schmid, cit., pto. 4.3.3, p. 336 ss.). Per non vanificare la portata di questa norma, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro di tali beni a titolo probatorio, confiscatorio (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, cit., pto. 6.3, p. 362) oppure risarcitorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS);

un ordine di perquisizione e sequestro bancario può rappresentare un attentato ai diritti personali, o causarne un pregiudizio. Come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.);

va preliminarmente rilevato, in ordine, come il reclamo sia manifestamente irricevibile: in quanto rivolto contro l’ordine di perquisizione e sequestro eseguito il 30 novembre 1999, esso – inoltrato in data 14 dicembre 1999 – è evidentemente tardivo (art. 281 cpv. 1 CPP); in quanto rivolto contro la pretesa omissione di revoca del sequestro, non solo esso è del tutto privo di motivazione, ma addirittura trae spunto da due scritti 7 e 9 dicembre 1999, con i quali viene lapidariamente (e senza esauriente motivazione) postulata la riapertura del negozio (inc. MP doc. _), tanto da apparire dubbia la loro ricevibilità quali istanze di dissequestro;

abbondanzialmente, il reclamo dovrebbe comunque essere respinto, almeno parzialmente, nel merito. Il denaro confiscato è quasi tutto (“per almeno il 90%”, verbale di polizia 30 novembre 1999 ore 16.48 dell’accusato __________, allegato al rapporto d’arresto, cit., p. 3) manifestamente provento di reato, e come tale passibile di definitiva confisca ai sensi dell’art. 59 cpv. 1 CPS. Eventuali ristrettezze economiche in cui venissero a trovarsi gli accusati reclamanti non sono da annoverarsi fra i motivi che impediscono per principio la confisca; e per evitare che venga vanificata la possibilità per la corte di eventualmente decidere diversamente (rinunciando, eventualmente in parte, alla confisca, v. art. 59 cfr. 1 cpv. 2 ultima frase CPS), il mantenimento del sequestro deve essere garantito fino al giudizio di merito;

quanto alla liberazione del negozio, va detto che già in sede di osservazioni al reclamo (cit., p. 2) il Procuratore Pubblico anticipava la possibilità di accogliere la richiesta dei reclamanti, come già fatto in altri casi. Ed a verbale MP 3 dicembre 1999 (inc. MP doc. _ per __________, p. 5; doc. _ per __________, p. 6) erano state anticipate le condizione per una ripresa dell’attività del negozio. Ora, premesso che al momento dell’inoltro del reclamo la perentoria richiesta degli accusati reclamanti appariva affrettata, ribadito che – in quanto fondato sulla censura di ritardata giustizia – il presente gravame non è sufficientemente motivato, ciò che ne impedisce l’accoglimento su questo punto, va pur ammesso che nulla sembra ormai ostare alla restituzione del negozio agli accusati: il magistrato inquirente non fa segnatamente valere precise necessità istruttorie. E se il suo timore che i reclamanti possano ricadere nei reati già inquisiti, poiché il commercio dei soli prodotti leciti non garantirebbe loro sufficienti entrate (v. osservazioni, cit., p. 1 in fine), non appare del tutto infondato, va pur detto che tale timore non giustifica ancora che nei confronti di __________ e __________ – persone, lo si ricorda, incensurate (inc. MP, doc. _) e che hanno effettivamente collaborato durante l’inchiesta – venga ritenuto un pericolo di recidiva tale da giustificare il mantenimento della chiusura del negozio;

nonostante la reiezione in ordine del presente gravame, allora, il Procuratore Pubblico è invitato ad evadere la richiesta di liberazione del negozio con la dovuta sollecitudine, dandovi seguito favorevole salvo sussistenza di ulteriori necessità istruttorie;

in conclusione, il reclamo deve essere respinto in ordine, con la presente decisione impugnabile alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione; l’esito sostanziale del reclamo giustifica che si prescinda dal prelevare tassa e spese di giudizio, comunque senza attribuzione di ripetibili.

*   *   *

Per i quali motivi

richiamati i citati articoli di legge e gli artt. 280 ss. CPP

decide:

1.   Il reclamo 14/16 dicembre 1999 di __________ e __________ contro gli ordini di perquisizione e sequestro 30 novembre 1999 è irricevibile.

2.   Non si prelevano tassa né spese di giustizia. Non si attribuiscono ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.   Intimazione:

-      avv. __________, per sé e per i reclamanti, con copia delle osservazioni del magistrato inquirente;

-      Procuratore Pubblico avv. __________, con l’inc. MP 7378/99/PE di ritorno.

giudice __________

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