N. 787.99.3 R Lugano, 1. marzo 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 25 febbraio 2000 da
__________, __________)
Alias
__________ 1972, cittadino sloveno titolare del passaporto sloveno no. __________ rilasciato a __________ il 4 febbraio 1993 con scadenza il 4 febbraio 2003 e titolare della licenza di condurre slovena no. __________ rilasciata a __________ il 6 luglio 1995
(patrocinato dal dott. jur. __________, Studio legale avv. __________)
trasmessa a questo giudice con preavviso negativo del 28 febbraio 2000 dal Procuratore pubblico generale avv. __________;
offerto alla difesa dell'accusato di formulare delle contro osservazioni e letto lo scritto 29 febbraio 2000 della difesa che conferma l'istanza;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
1.
Il 26 novembre 1999 la Polizia del Cantone Ticino ha proceduto all'arresto del sedicente __________ siccome gravemente indiziato di compartecipazione a ripetuti furti subordinatamente ricettazione. L'accusato, al momento dell'arresto, è stato trovato in possesso di un passaporto sloveno a nome __________ risultato essere fasullo come pure fasulla sarebbe la licenza di condurre pure slovena sempre a nome di __________.
Gli accertamenti avviati dagli inquirenti hanno permesso di accertare come __________ /__________ sia stato in possesso numerosi oggetti di valore (in particolare anelli e pietre), in parte poi consegnati e venduti ad una gioielleria del luganese, provento di furto. Solo in parte detta refurtiva è stata recuperata. Nel corso delle indagini è stato pure tratto in arresto altro cittadino straniero __________ pure coinvolto nella commissione dei furti di cui si tratta - quasi una quarantina quelli individuati dagli inquirenti con una refurtiva superiore ai CHF 300'000 - rispettivamente gravemente indiziato di ricettazione. Presunto autore, rispettivamente compartecipe dei furti segnalati (commessi in varie parti del Cantone [__________] tra il 5 ed il 26 novembre 1999 giorno dell'arresto del qui istante) sarebbe tale __________ non meglio identificato e latitante.
La PS di Lugano ha rassegnato un Rapporto preliminare di polizia giudiziaria all'inizio del mese di febbraio 2000 contenente, tra gli altri, verbalizzazione dell'accusato resa dinanzi al magistrato d'accusa il 22 dicembre 1999. Successivamente al Rapporto il magistrato d'accusa ha potuto accertare come una partita di oggetti di valore di provenienza furtiva sarebbe stata consegnata alla Gioielleria __________ da __________ ulteriormente rispetto a quanto indicato nel Rapporto di polizia. In merito a questa circostanza il magistrato ha ordinato accertamenti istruttori posti in atto dai segretari giudiziari in forze presso il Ministero Pubblico (in questo senso le verbalizzazioni del 25 febbraio 2000). Detto elemento nuovo ha imposto ed impone l'esecuzione di verifiche dettagliate.
2.
Con istanza del 25/29 febbraio 2000 __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria rilevando come l'istruttoria sia avanzata al punto tale da non presentare necessità istruttorie impedenti la sua liberazione ed escludendo un concreto rischio di fuga. Per la difesa l'accusato sarebbe infatti reo confesso del reato di ricettazione, non vi sarebbero più state verbalizzazioni recenti di
__________ e - vista l'oggettiva gravità delle imputazioni - non vi sarebbe dubbio nell'inflizione di una pena sospesa condizionalmente tale da rendere privo di senso un rischio di fuga.
Il PP ha preavvisato negativamente l'istanza indicando l'esistenza di concreti e gravi indizi di colpevolezza riferiti ad attività delittuosa oggettivamente grave, ha segnalato la scoperta di nuovi elementi successivamente alla redazione del Rapporto preliminare di polizia del 2 febbraio 2000, ha indicato la necessità di procedere al completamento dell'istruttoria (con particolare riferimento alla destinazione data a refurtiva consegnata presso la Gioielleria __________) ed ha indicato il sussistere di un concreto rischio di fuga vista l'assenza di legami dell'accusato con il territorio, la mancanza di una attività professionale, il possesso di documenti fasulli da parte di __________ (ricercato anche in patria) e la sua vita per un periodo prolungato in Ticino in clandestinità. Per il magistrato d'accusa il carcere sin qui subito appare rispettoso del principio di proporzionalità.
Alla difesa è stata offerta la possibilità di formulare delle contro osservazioni. Con allegato del 29 febbraio 2000 __________ contesta di essere stato reticente, indica la sua ammissione del reato di ricettazione, ribadisce che quanto ancora necessario per terminare gli accertamenti possa essere acquisito senza il mantenimento della detenzione preventiva, contesta la fuga alla luce della presumibile pena in caso di giudizio di condanna. La difesa indica poi le sue perplessità circa il rispetto del principio di proporzionalità della detenzione preventiva che va valutata ponderatamente quando sia di durata importante.
3.
In diritto la materia è nota alle parti, l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, il pericolo di recidiva e quello di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -,
ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
4.
Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà sino al dibattimento processuale.
4.1 Indizi di colpevolezza
L'accusato è stato arrestato dopo che aveva depositato presso la Gioielleria __________ una serie di gioielli provento da una serie di reati che la polizia ha ricapitolato nel suo rapporto preliminare del 2 febbraio scorso. Si tratta di una serie di 36 furti, commessi in varie località del Cantone che hanno permesso agli autori di conseguire una refurtiva di tutto rilievo (CHF 300'000.--). Con il loro agire gli autori del reato hanno inoltre cagionato danni di notevole importanza. Il possesso di refurtiva provento dai predetti reati detenuta dall'accusato e da altra persona coinvolta nelle indagini, rispettivamente la recente scoperta che già una partita di oggetti di valore era stata in precedenza consegnata a gioielliere di Lugano, oggetti anch'essi di presumibile provenienza da reato, da parte di __________ permette di ritenere l'esistenza di gravi e concreti indizi di reato a carico dell'accusato.
Non solo. L'istante risulta essere stato trovato in possesso di documenti di legittimazione falsi e risulta avere risieduto in Ticino, in piena clandestinità facendo capo a terze persone, per un periodo di tempo prolungato.
4.2 Esigenze istruttorie
L'inchiesta non è ancora conclusa. Il PP ha ricevuto il rapporto preliminare di polizia e, successivamente, ha potuto scoprire che non solo una partita di oggetti di valore era stata consegnata dall'accusato presso la Gioielleria __________ ma anche ulteriore quantitativo di analogo materiale era stato in precedenza consegnato alla stessa gioielleria. L'istruttoria deve ora, per quanto possibile e senza interferenza dell'accusato, permettere di recuperare detti gioielli e deve permettere l'identificazione certa della persona indicata come
autore materiale dei furti __________ non altrimenti identificato se non con il soprannome. Detta persona, che ha agito con il qui accusato, risulta essere latitante e la liberazione di __________ renderebbe l'identificazione e la raccolta di elementi contro lo stesso decisamente più difficile.
Non tutta la refurtiva oggetto dei reati ipotizzati dal magistrato d'accusa risulta ancora essere stata reperita ed anche in questa direzione vanno approfonditi gli accertamenti istruttori.
L'istruttoria, pur essendo in fase avanzata, non può quindi essere ritenuta terminata e sussiste quindi un concreto rischio sia collusivo che di inquinamento probatorio. __________, come rammenta il PP e nonostante le contestazioni della difesa su questo punto, non è apparso collaborativo nelle sue dichiarazioni. Le stesse sono state revocate in dubbio dalle deposizioni raccolte in corso d'istruttoria. Detta reticenza appare ancora maggiore se si pensa all'identificazione del correo __________ per il quale sono stati forniti pochi elementi.
La difesa non deve poi dimenticare che __________ è sospettato di essere autore dei furti e non solo della semplice ricettazione di parte della refurtiva. Indicazioni agli atti permettono di ritenere come a commettere i furti non sia stata una sola persona (si veda a titolo esemplativo il rapporto di constatazione del furto 10 novembre 1999 in danno del signor __________ all. 8 al Rapporto preliminare). Pur prevedendo i reati di furto e di ricettazione (nelle forma semplice) la medesima pena edittale non va dimenticato come l'attività del ladro (nel caso di specie) appaia più estesa rispetto all'ammessa ricettazione da parte di __________. Va poi ritenuto come le forme aggravate dei rispettivi reati si differenziano anche a livello di pena.
Sussistono quindi necessità istruttorie tali da impedire la liberazione dell'accusato.
4.3 Rischio di fuga
Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando l’accusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all’esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, l’insieme delle circostanze, quali il carattere dell’interessato, la sua morale, i suoi legami familiari, l’assenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (così verbatim DTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4 e ad altra sentenza di imminente pubblicazione).
Nel caso concreto __________ risulta essere giunto in Ticino in maniera clandestina senza essere al beneficio di regolari documenti di legittimazione ed in possesso di un passaporto e di licenza di condurre sloveni risultati fasulli. Egli risulta essersi spostato tra la Svizzera e la sua patria anche nell'agosto 1999 senza apparente difficoltà. Dal suo arrivo in Ticino egli ha mantenuto un buon tenore di vita disponendo in particolare di soldi e di un'autovettura opportunamente intestata a terze persone (come alle deposizioni contenute nel Rapporto preliminare di polizia giudiziaria: verbale __________, __________ [che rammenta come l'accusato abbia uno zio in Svezia e come era sempre ben vestito, aveva sempre danaro con se e spendeva con facilità] e __________).
__________ non risulta avere contatto alcuno con il territorio ticinese e qui risulta essere giunto unicamente per porre in atto i reati che oggi gli vengono addebitati dal magistrato d'accusa. Dagli atti risulta una ricerca nei suoi confronti da parte dell'Italia, che ha comunque rinunciato a chiederne l'estradizione, e risulta una ricerca nel suo paese d'origine.
La deposizione di __________, come ricordato, indica l'esistenza di uno zio dell'accusato in Svezia. Questa circostanza, in uno con una clandestinità (ma con facilità di passaggio sulla frontiera grazie a documenti falsi) durata per diversi mesi in Ticino (grazie anche alle amicizie di __________ nell'ambiente dei suoi connazionali) rendono non solo indiziato un rischio di fuga ma altamente verosimile che - se liberato - l'accusato preferirebbe certo sottrarsi agli ulteriori atti procedurali necessari per terminare l'istruttoria ed al processo (rispettivamente all'eventuale espiazione della pena). La fattispecie appare poi oggettivamente grave essendo riferita ad un numero importante di furti, commessi in un lasso di tempo decisamente contenuto e quindi con un'intensità di tutto rilievo. Se si considera tale aspetto in uno con la commissione degli altri reati imputato a __________ appare tutt'altro che scontata l'ammissione di una prognosi favorevole se la Corte del merito decidesse per l'inflizione di una pena inferiore o uguale ai diciotto mesi di detenzione (ed una pena di tale entità non può essere data per scontata in questa fattispecie). Altrimenti detto le imputazioni mosse a __________ appaiono di certa importanza e rischiano di comportare l'inflizione di una pena ferma, ciò anche in considerazione della mancata spontanea collaborazione dell'accusato (certo legittimato in tale suo agire che comunque non mostra resipiscenza).
Come indicato quindi il rischio di fuga appare non solo concreto ma assai verosimile in caso di liberazione dell'accusato.
5.
Il carcere preventivo sin qui sofferto e ipotizzabile sino al deferimento al giudice del merito ed alla celebrazione del processo, in un procedimento che risulta essere ad uno stadio avanzato, è pienamente rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto anche conto del complesso dei fatti da accertare e delle persone coinvolte, nonché della prevedibile pena privativa della libertà. La durata della detenzione subita sin qui, e quella ancora prevedibile per giungere al processo, deve essere considerata decisamente inferiore all'entità della probabile condanna che potrebbe essere inflitta. Per giurisprudenza del TF viola il principio di proporzionalità la detenzione preventiva la cui durata superi quella della presumibile pena. __________ è privato della sua libertà da poco più di tre mesi a fronte di caso articolato, che coinvolge più accusati, che vede implicata persona latitante in fase di identificazione e che rischia di comportare l'inflizione di una severa pena detentiva.
Non solo il principio di proporzionalità è salvaguardato ma anche il principio di celerità è ossequiato nel caso di specie. La fase istruttoria si è svolta senza sostanziale soluzione di continuità nonostante l'accusato non sia stato interrogato (come sottolinea la difesa) per due mesi. L'accusato è senz'altro a conoscenza del fatto che costituiscono istruttoria non solo i suoi verbali di interrogatorio ma anche le verbalizzazioni dei testi, la ricerca delle denunce di furto, l'identificazione delle parti lese, l'acquisizione delle informazioni atte all'identificazione dei correi, la ricerca della refurtiva, … . Il semplice "non interrogare" non può assurgere, in questa fattispecie, a doglianza per diniego di giustizia o violazione del principio di celerità.
6.
L’istanza, che sin dall'inizio non presentava possibilità di accoglimento alla luce della prassi giudiziaria di questo ufficio che trova conforto nella giurisprudenza della CRP (ed anche in quella del TF), va allora respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1. L’istanza di libertà provvisoria 25/29 febbraio 2000 formulata dal sedicente __________ è respinta.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
all'accusato per il tramite del patrocinatore dott. __________, Studio legale avv. __________;
al dott. __________, Studio legale avv. __________;
- Procuratore pubblico generale avv. __________, con gli atti di ritorno e copia delle contro osservazioni della difesa.
giudice __________