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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 06.07.2000 INC.1999.73304

6 luglio 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·4,216 parole·~21 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 733.99.4 R                                                                  Lugano, 6 luglio 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

per statuire sul reclamo 24 maggio 2000 formulato dal

Consorzio __________

(patrocinato dall'avv. __________)

(Inc. Giar 733.1999.4)

contro la decisione 12 maggio 2000 della Procuratrice Pubblica avv. __________, con la quale sono state respinte le prove offerte dal reclamante nell'ambito del procedimento penale aperto a carico di __________;

lette le osservazioni formulate dalle parti interessate;

avuti gli atti formanti l'inc. MP 6814/1999 del Ministero Pubblico,

considerato:

in fatto ed in diritto:

1.

__________, contadino cinquantatreenne di __________, si è costituito alla giustizia penale ticinese il 4 novembre 1999 ammettendo di avere malversato nella sua veste di Presidente (dal 1981) del consorzio __________ (Consorzio qui di seguito) a partire dal 1997 in danno del Consorzio stesso. In particolare egli ha ammesso alla PP avv. __________, che lo ha interrogato alla presenza del difensore avv. __________, di avere "effettuato dei prelevamenti a debito del conto intestato al Consorzio presso la Banca __________ " utilizzando detti fondi "per miei scopi personali e più precisamente per la mia azienda agricola e per restituire dei prestiti presso __________, che mi erano stati disdetti" mutui concessi all'accusato dalla banca nell'ambito della sua attività di contadino. __________ ha cifrato le sue malversazioni in CHF 563'223.-. Circa le modalità operative l'accusato ha indicato di avere effettuato molteplici prelevamenti per cassa, in contanti, dopo avere ottenuto dalla segretaria del Consorzio la sottoscrizione dell'ordine di prelevamento sfruttando il rapporto di fiducia. Per mascherare gli indebiti prelevamenti __________ ha fabbricato falsa documentazione modificando in particolare la data e gli importi di precedenti richieste di acconti di ditte, documenti che venivano fotocopiati e consegnati alla signora __________ che operava solo periodicamente le registrazioni delle operazioni effettuate.

La costituzione di __________, di cui va dato atto, è stata dettata manifestamente da motivi processuali tattici, in effetti l'accusato si è presentato alla magistratura il 4 novembre alle 10.30 mentre il Consorzio, alla luce delle emergenze in vista dell'Assemblea intervenute la sera del 3 novembre 1999, aveva già sporto una denuncia al Ministero Pubblico Cantonale confidando in un tempestivo intervento.

Più dettagliatamente, ritenuto come per gli anni 1997 e 1998 non era stata tenuta l'assemblea di approvazione dei conti del Consorzio, "… è stata approntata la contabilità per i due anni … e da tale contabilità emergeva chiaramente una situazione anomala" con la possibilità di verifica di pagamenti eccessivi ad alcune ditte intervenute. Capendo che sarebbe stato scoperto l'accusato ha quindi rassegnato le sue dimissioni, consegnate a __________, e l'assemblea prevista non ha avuto luogo (con informazione ai membri di necessità di ulteriore verifica dei conti).

Già al momento del suo arresto l'accusato ha prodotto all'inquirente estratti conto della __________ intestati al Consorzio evidenziando le varie poste relative ai prelevamenti indebiti, garantendo completezza della sua confessione.

La PP avv. __________ ha ordinato l'arresto di __________ promuovendo l'accusa nei suoi confronti per titolo di truffa (come all'estensione del 24 novembre 1999), appropriazione indebita aggravata e falsità in documenti. Il provvedimento restrittivo della libertà è stato confermato da questo giudice.

2.

Nell'ambito dell'istruttoria subito avviata la PP ha ordinato la perquisizione domiciliare ed il sequestro presso la Banca __________ di tutta la documentazione bancaria utile ai fini delle indagini (AI 3 e 4). La magistrata ha inoltre operato perquisizioni e sequestri presso altri istituti bancari __________ delegando in pari tempo la Polizia Cantonale alla raccolta delle prove. Nell'ambito del procedimento penale il Comune di __________, membro del Consorzio con una partecipazione del 49%, si è costituito parte civile così come d'altra parte ha fatto il Consorzio stesso ed il Patriziato di __________ (pure membro del Consorzio con una quota del 3%).

__________, dopo essere stato sentito a più riprese dalla Polizia Cantonale, è stato interrogato dalla PP il 24 novembre 1999 confermando le sue precedenti dichiarazioni ed ammettendo nella sostanza di avere prelevato indebitamente dal conto bancario __________ del Consorzio complessivamente 605'104,70 e dal conto corrente postale della medesima vittima CHF 11'000.- per un complessivo indebito profitto di CHF 616'104,70 tra il maggio 1997 e l'aprile 1999. L'accusato ha altresì confermato la fabbricazione di documentazione fasulla e la falsificazione di documenti diversi per giustificare i suoi indebiti prelevamenti. Circa la sorte pertoccata ai danari prelevati illecitamente l'accusato ha dichiarato di averli immessi nella sua azienda (che comunque "… andava abbastanza bene")__________ per migliorie, per l'estinzione di debiti precedentemente concessigli dall' _____(due mutui relativi alla gestione della sua attività di contadino ed un terzo per le spese relative alla __________ [acquisto della mungitrice, del veicolo per trasportare il latte, …] alpe di proprietà del patriziato di Air__________lo dove il Consorzio aveva eseguito dei lavori progettati, approvati e sussidiati regolarmente secondo l'accusato) e per l'estinzione di esecuzioni avviate a suo carico.

__________ ha specificato inoltre i suoi guadagni annui cifrandoli in CHF 143'000.- composti dall'indennità versatagli dal Consorzio annualmente (CHF 10'000.-), l'indennità di Municipale (CHF 3'000.-), CHF 70'000.- (netti) derivanti dall'alpeggio e ca. CHF 60'000.quale reddito netto annuo dall'attività dell'azienda agricola.

L'accusato è stato liberato il 24 novembre 1999.

Successivamente alla liberazione di __________ la PP ha accertato, presso la __________, l'esistenza di numerose relazioni debitorie nei confronti della banca (AI 32) ottenendo i dettagli delle varie posizioni (AI 35) analizzati - nel complesso con le altre relazioni - dall'équipe finanziaria del MP (v. riepilogo contenuto negli AI 42 e 43). La Pubblica Sicurezza ha rassegnato il suo rapporto di polizia giudiziaria in data 24 febbraio 2000 (AI 39).

3.

Con istanza del 4 maggio 2000 il patrocinatore del Consorzio ha postulato l'accoglimento di complementi istruttori, in particolare l'audizione dell'accusato in merito alle azioni del Caseificio __________ (con lo scopo di accertare se __________ ha sottoscritto azioni della citata SA, se possiede ancora azioni, quando e con che mezzi ha liberato le azioni, di quante azioni sono in possesso i suoi stretti famigliari), in merito alla edificazione della casa della figlia a __________ (per accertare se l'accusato ha finanziato la costruzione, eventualmente con che mezzi e da quale fonte provengano detti mezzi), sulla vettura del figlio (per verificare se l'accusato ne abbia finanziato l'acquisto). L'interrogatorio richiesto dovrebbe permettere di accertare inoltre la situazione debitoria dell'accusato al momento della prima operazione illecita commessa in danno del Consorzio e di accertare come avvenne l'estinzione del debito verso __________ il 29 ottobre 1997 ed il precedente 13 agosto 1997. Nella contabilità del Consorzio non vi sarebbe poi traccia di un prelevamento di CHF 602,10 provenienti dalla CCC AVS AI IPG. Con la sua istanza la parte civile ha quindi chiesto di accertare se detto importo sia stato incassato dall'accusato e se lo stesso se ne sia impossessato nonché se esistano altri importi analoghi che avrebbero subito la stessa fine. Per quanto attiene all'incendio della stalla dell'accusato la parte civile ha chiesto l'accertamento della copertura dei danni (eventualmente presso quali compagnie), l'esistenza di eventuali accordi di indennità, ed il deposito degli stessi. In merito all'azienda agricola di __________ il Consorzio ha chiesto di accertare l'estensione dei terreni coltivati, il numero di capi di bestiame, gli eventuali dipendenti, il loro salario e se siano stati acquistati fondi dallo Stato a quali prezzi e finanziati con quali mezzi. Da ultimo il qui reclamante ha postulato il richiamo dall'Ufficio tassazioni di __________ degli incarti fiscali dell'accusato, di __________ e del figlio dell'accusato (i primi dal 1995 e l'ultimo richiamo dal 1997).

La PP ha respinto le richieste rilevando come le risultanze istruttorie permettano alla parte civile di accertare sufficientemente il suo danno e come non sia compito del magistrato penale cercare indiscriminatamente l'esistenza di eventuali beni da confiscare o da porre in garanzia. Per la PP non vi sono elementi indizianti che l'eventuale acquisto di azioni del caseificio, rispettivamente l'edificazione della casa della figlia dell'accusato e la vettura del figlio possano essere avvenuti con mezzi di provenienza illecita. L'istruttoria avrebbe comprovato la situazione debitoria dell'accusato e la destinazione dei

soldi indebitamente prelevati. In merito al presunto prelevamento di CHF 602,10 provenienti dalla CCC AVS AI IPG la PP rammenta che per la prima volta dall'inizio dell'istruttoria viene sollevato tale argomento, che il signor __________ e l'ing. __________ sono stati sentiti senza segnalazione di reati in danno del Consorzio con modalità diverse da quelle ammesse dall'accusato. Le richieste di accertamento relative all'incendio della stalla esulerebbero dal compito del magistrato inquirente riferito al caso di specie. Gli accertamenti fiscali di __________ e dei suoi famigliari appaiono, per la PP, anch'essi esulare da quanto oggetto del procedimento penale in discussione.

4.

Non soddisfatto della decisione il Consorzio ha impugnato, con il reclamo in discussione, il provvedimento postulando l'accoglimento delle prove offerte. Il reclamante evidenzia come la richiesta di audizione dell'accusato comporterebbe tempo limitato e le risposte potrebbero sovvertire la credibilità dell'accusato "oltre che modificare l'importo dovuto alla parte civile", l'assenza di elementi indizianti indicata dalla PP nella sua decisione deriverebbe dal fatto che in merito non sono state fatte indagini. Il tema dell'incasso di denaro da parte dell'accusato "in contanti o con assegni" sarebbe posto per la prima volta siccome "divenuto attuale  … dopo controllo della contabilità" da cui trasparirebbe che __________ ha incassato CHF 602,10, circostanza questa non nota al momento della verbalizzazione. Da qui nascerebbe la necessità di sapere se altre somme siano state indebitamente incassate dall'accusato. La parte civile ribadisce la necessità di operare gli accertamenti fiscali proposti per verificare "eventuali operazioni compiute con i soldi frutto dei reati" ciò nell'ottica della verifica della personalità e della sincerità di __________.

Le altre parti civili nel procedimento postulano l'accoglimento del gravame mentre l'accusato ne chiede la reiezione.

Dal canto suo la magistrata d'accusa postula la reiezione dell'impugnativa con osservazioni precise e puntuali di cui si dirà in corso di motivazione laddove necessario.

5.

Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se

promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito (v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).

6.      Richiesta di interrogatorio dell'accusato

La parte civile reclamante chiede l'interrogatorio dell'accusato su molteplici aspetti che occorre esaminare separatamente ed in dettaglio:

6.1.   Interrogatorio in merito alle azioni del Caseificio __________

La parte civile desidera accertare la sottoscrizione rispettivamente l'acquisto di azioni del Caseificio da parte dell'accusato, di sua moglie e dei suoi figli, e l'accertamento dei mezzi finanziari utilizzati per tali acquisti. La prova sarebbe necessaria per chiarire le responsabilità di __________, per verificare l'attendibilità del suo dire e per determinare il danno cagionato (come alla premessa generale dell'istanza 4 maggio 2000 del Consorzio).

In sede di reclamo il Consorzio precisa ulteriormente come non sia "indifferente sapere come siano state acquistate le azioni del Caseificio … posto che … __________ ha affermato di avere usato il danaro indebitamente incassato per il rimborso prestiti … e per il pagamento di debiti … I calcoli fatti … potrebbero essere sovvertiti, il che oltre a modificare l'importo dovuto alla PC, potrebbe anche cambiare il convincimento del magistrato a proposito della sincerità del prevenuto".

La motivazione addotta non appare sufficiente, nell'ottica della citata giurisprudenza, a giustificare l'assunzione della prova. L'inchiesta ha accertato le malversazioni ammesse dallo stesso accusato ed ha indiziato sufficientemente la destinazione pertoccata ai danari provento del reato. Accertando l'eventuale sottoscrizione di azioni del Caseificio da parte di __________ rispettivamente dei suoi famigliari, non si dimostra l'esecuzione di ulteriori malversazioni in danno della parte civile ad opera dell'accusato. Il reclamante appare troppo generico nella sua motivazione, non precisa - ad esempio - l'epoca della costituzione della SA citata, non precisa quando avvenne la sottoscrizione delle azioni rispettivamente loro liberazione. Tale incertezza non permette quindi l'assunzione della prova offerta, da un lato non sufficientemente motivata e dall'altro non rilevante.

6.2.   Interrogatorio in merito alla casa di __________ della figlia __________

In merito alla casa della figlia dell'accusato la PC chiede di accertare quando l'acquisto sia avvenuto, se __________ abbia finanziato la casa eventualmente come e con quali mezzi. A sostegno della richiesta probatoria  stanno le stesse motivazioni riportate sub. 6.1. cui si rimanda. Analoga prova è stata chiesta dal Comune di __________ e dal Patriziato di __________ nelle loro impugnative formanti gli inc. Giar 733.99.2/3. Nell'odierna decisione in merito a quei reclami, a proposito dell'edificazione della casa della figlia dell'accusato, questo giudice ha ritenuto come:

"Scopo della prova, per i reclamanti, sarebbe quello di dimostrare possibili ulteriori malversazioni ad opera dell'accusato. A sostegno della richiesta sarebbe il fatto che la stessa PP avrebbe allestito il controllo delle spese ed in genere delle uscite di __________. Si potrebbe quindi ritenere, alla luce dell'allestito controllo, come il fatto che si vuole dimostrare (ossia versamenti da __________ alla figlia od a terzi per finanziare l'edificazione della casa) sarebbe già sostanzialmente avvenuto.

Francamente non si vede come l'acquisizione della documentazione relativa al pagamento della casa della figlia dell'accusato potrebbe dimostrare ulteriori malversazioni quando la documentazione, in possesso del Consorzio vittima e quella nella disponibilità dell'accusato, è stata acquisita agli atti ed è stata vagliata in uno con la documentazione bancaria.

L'esame di questa documentazione non ha fornito agli inquirenti alcun nuovo spunto di indagine. __________ ha riferito, come rammentato anche sub. 6, di avere verificato puntualmente le fatture sussidiate. Il Comune ed il Patriziato di __________ non evidenziano, dagli atti contabili del Consorzio (di cui sono membri), altre poste di possibile malversazione, indicano semplicemente in maniera generica che se fosse dimostrato che __________ ha, in qualche modo, finanziato la costruzione della casa della figlia, ciò comproverebbe la commissione di ulteriori malversazioni. Il ragionamento non sta come rammenta anche la PP nelle sue osservazioni e nella decisone impugnata cui si rimanda. Dagli atti del Consorzio sono stati dedotti i prelevamenti abusivi, commessi come descritto nei verbali (ossia per cassa previa presentazione degli ordini di prelevamento firmati dall'accusato e dalla segretaria del Consorzio che riponeva in __________ piena fiducia), e non sono state evidenziate altre forme di malversazione. Non sono state evidenziate altre posizioni dubbie da approfondire.

Anche la PC Consorzio non indica motivazione più approfondita. Scopo dell'acquisizione probatoria sembra essere quello di dimostrare disponibilità finanziaria da parte di __________ e quindi verosimile ulteriori malversazioni. La circostanza sembrerebbe sorretta dall'ipotesi avanzata dalla reclamante che __________ si sia impossessato di CHF 602,10 provenienti dalla CCC AVS AI IPG. La motivazione appare comunque insufficiente. Si ribadisce come il Consorzio (ente di sicura importanza che esegue opere di tutto rilievo sia sociale che finanziario) ha a disposizione da tempo la sua contabilità, ha potuto verificarla ed accertare eventuali altre operazioni sospette. Dopo 6 mesi dall'inizio dell'istruttoria sarebbe emersa una sola operazione sospetta riferita ad un importo di poco superiore ai CHF 600.- genericamente segnalato alla magistrata (ed in merito al quale si dirà infra) e null'altro. Questi elementi non permettono di ritenere che l'eventuale aiuto finanziario di __________ alla figlia __________ possa derivare da malversazioni ulteriori commesse dall'accusato.

Non essendo sufficiente la motivazione e la rilevanza della prova offerta la prova non può essere ammessa.

6.3.   Interrogatorio in merito all'acquisto della vettura del figlio __________

Si può qui fare ampiamente riferimento a quanto precede e riferito alla casa della figlia __________. Si chiede qui di accertare se __________ possegga una vettura, di quale marca, con quali mezzi, se il padre è intervenuto con un aiuto finanziario, e da dove provengano detti soldi. Si tratta di elementi generici, tra l'altro per una parte verificabili direttamente dalla PC, senza rilievo per il procedimento che si conduce. Anche se dimostrata una partecipazione finanziaria del padre nell'acquisto della vettura del figlio ciò non significherebbe ancora la commissione di ulteriori malversazioni che vanno semmai sostanziate o comunque rese verosimili da parte della PC mediante esame della propria contabilità. L'indagine eseguita appare esauriente (si vedano anche i verbali __________ e __________) e - si ripete - che unico spunto per la richiesta devierebbe dall'esame della contabilità da parte del Consorzio che avrebbe evidenziato un importo di CHF 602,10 (rimborsato da un ente pubblico) di cui non si conosce la sorte. La prova offerta non appare quindi sufficientemente motivata ed è irrilevante. La stessa va quindi respinta.

6.4.   Interrogatorio in merito alla situazione finanziaria

La PC vuole conoscere la situazione finanziaria dell'accusato al momento dell'ammessa prima malversazione. Questo aspetto non appare rilevante al punto di imporre una audizione di __________ ancora in fase predibattimentale. L'inchiesta su questo punto offre documentazione sufficiente per la valutazione della situazione finanziaria dell'accusato nel tempo (documentazione bancaria acquisita). Gli accertamenti voluti, oltre a non essere rilevanti allo stadio attuale della procedura, sono facilmente eseguibili - come anche le audizioni sugli argomenti discussi sub. 6.1/2/3 - in sede di pubblico dibattimento. In quella sede sorretto dai documenti acquisiti - __________ potrà spiegare quale fosse la sua situazione economica il 26 maggio 1997.

La prova non è rilevante e pertinente a questo stadio della procedura e può essere facilmente acquisita in sede di pubblico dibattimento.

6.5.   Interrogatorio in merito al rimborso di mutui

Anche in questo caso il reclamante vuole accertare se ulteriori reati possano essere stati commessi in suo danno e lo vuole fare mediante audizione di __________ in merito ai suoi rimborsi di mutui nel 1997. Ancora una volta va detto come il Consorzio non sostanzi la sospetta commissione di ulteriori reati in suo danno, non lo ha fatto mediante esame dettagliato (possibile e certamente attuato come dimostra la scoperta di un sospetto indebito incasso di CHF 602,10 da parte di __________ nel 1998) della propria contabilità. L'istruttoria svolta e gli interrogatori svolti non hanno evidenziato a loro volta altre ipotesi di reato. La prova, non diversamente da quelle precedentemente discusse, e per analoghe motivazioni, va quindi respinta. __________ potrà fornire in sede dibattimentale le giustificazioni del caso.

6.6.   Interrogatorio in merito al sospetto incasso da parte dell'accusato di CHF 602,10

La PC indica che __________ avrebbe incassato l'importo di CHF 602,10 provenienti dalla CCC AVS AI IPG il 28 aprile 1998. A sostegno del suo dire il Consorzio non produce alcun documento specifico e non indica sulla base di quali elementi l'importo di cui si tratta sarebbe stato trasmesso al Consorzio per contanti, non viene specificata la prassi con cui importi della CCC AVS AI IPG vengono accreditati o comunque pagati al Consorzio, non viene indicato il motivo del pagamento, non viene accertato da parte del reclamante quali situazioni analoghe possono avere dato adito alla nascita di ulteriori crediti del del Consorzio nei confronti della CCC AVS AI IPG e non viene indicato se sia stata operata una verifica contabile in merito agli stessi. Si sa solo che l'esame della contabilità del Consorzio da parte dei responsabili stessi della parte civile

ha dato un sospetto incasso, che la PC attribuisce all'accusato, di CHF 602,10. Queste circostanze non impongono un nuovo interrogatorio dell'accusato come vuole il reclamo nell'ambito perlomeno della procedura per la quale è promossa l'accusa. Detta situazione impone invece alla PP l'apertura, certamente per il momento nei confronti di ignoti, di informazioni preliminari tendenti all'accertamento oggettivo del fatto stesso (che il Consorzio, nonostante ne avesse la possibilità, non ha dimostrato), con successiva ricerca dell'eventuale responsabile (se il sospetto di reato fosse comprovato). La magistrata d'accusa viene quindi invitata a valutare la segnalazione nell'ottica indicata, impregiudicate comunque le sue competenze in materia.

La segnalazione essendo generica, non suffragata da elementi documentali, essendo necessari approfondimenti e non indiziato l'incasso da parte di __________ dell'importo di cui si tratta, non impone audizione dell'accusato che sarebbe - a questo stadio e sulla scorta dell'assenza di elementi sufficienti agli atti - comunque di dubbia rilevanza. La prova non viene ammessa in questa sede e la PP è invitata a volere recepire la notizia di reato con la conseguente necessità di suo approfondimento.

6.7.   Interrogatorio in merito all'incendio della stalla ed alle indennità semmai percepite ed interrogatorio sull'azienda agricola

La PC vuole conoscere, nella sostanza, quali indennità sono state versate, e come, ed in virtù di quali coperture assicurative all'accusato a dipendenza dell'incendio della stalla dell'ottobre 1999. D'altro canto intende conoscere struttura, composizione ed organigramma dell'azienda agricola dell'accusato. A sostegno di tali richieste vi è unicamente il desiderio, o la necessità vantata dalla reclamante di conoscere "circostanze rilevanti" ai fini penali e civili. La motivazione appare insufficiente e le prove richieste non meritano di essere accolte in sede predibattimentale. A questo stadio della procedura le prove offerte non sono rilevanti ai fini delle conclusioni che il PP è chiamato ad esprimere. La prova offerta, ossia la deposizione dell'accusato sulle conseguenze dell'incendio e sulla sua azienda agricola, potranno essere facilmente acquisite in sede dibattimentale senza pregiudizio alcuno, anzi con beneficio certo visti gli accertamenti che incombono al Presidente della Corte competente, per il processo.

Per carenza di motivazione sufficiente, per insufficiente rilevanza e pertinenza con i fatti oggetto d'indagine e per la possibilità di acquisire la prova in sede dibattimentale le richieste qui discusse vanno respinte.

7.      Richiamo incarti fiscali dell'accusato e dei suoi figli

Gli incarti fiscali dovrebbero permettere, secondo il reclamante, di accertare "eventuali operazioni compiute con i soldi frutto dei reati". Non si vede come la documentazione fiscale, che ha precisi e noti scopi (ed ha precisi e specificati contenuti) possa in qualche modo fornire al Consorzio le informazioni volute ossia l'accertamento di "eventuali operazioni compiute con i soldi" provento di reato. Non sembra infatti deducibile dagli incarti fiscali completi dell'accusato, e tantomeno di quello dei figli, l'uso di specifici importi di danaro e la loro provenienza stante la natura ricapitolativa della dichiarazione fiscale. A prescindere dall'insufficiente motivazione la prova offerta va anche respinta per l'assenza di sufficiente rilevanza e pertinenza. I reati imputati all'accusato appaiono sufficientemente accertati, grazie alle ammissioni di __________, alle verifiche eseguite con gli atti acquisiti e le deposizioni di testimoni raccolte. La sorte pertoccata ai danari provento dei reati è stata indicata dall'accusato ed è stata oggetto di verifiche da parte della PP. Le prove offerte non tendono quindi a provare la commissione dei reati oggetto dell'inchiesta e non permettono di comprovare la sorte pertoccata  agli importi malversati (la PC non lo sostiene nella sua impugnativa e neppure nell'istanza 4 maggio 2000). L'accertamento relativo agli introiti dell'accusato è stato fatto mediante sua deposizione in sede istruttoria e non sembra avere provocato alcuna reazione da parte delle parti civili in sede di verbalizzazione del 24 novembre 1999.

Non solo è carente la motivazione, la rilevanza e la pertinenza della richiesta di acquisizione degli incarti fiscali dell'accusato ma lo pure la richiesta riferita agli incarti fiscali dei figli di __________. Queste persone non sono indagate e le loro pratiche fiscali non possono apportare nulla di concreto al procedimento penale contro il loro padre. La prova va quindi respinta.

8.

Alla luce di quanto precede il gravame va respinto con la presente decisione definitiva. Si giustifica il carico della tassa di giustizia fissata in CHF 600.- e delle spese, cifrate in CHF 100.-, alla parte soccombente che rifonderà all'accusato l'importo di CHF 100.- a titolo di ripetibili.

P.q.m. visti gli artt. 280 e segg. e gli artt. 196 e segg. CCP,

decide:

1.      Il reclamo 24 maggio 2000 formulato dal Consorzio __________ è respinto.

2.      La tassa di giustizia, fissata in CHF 600.- e le spese, cifrate in CHF 100.- vengono poste a carico del reclamante che rifonderà all'accusato l'importo di CHF 100.- a titolo di ripetibili.

3.      La presente decisione è definitiva.

4.      Intimazione:

·        al reclamante Consorzio __________, tramite l'avv. dott. __________;

·        al Comune di __________ per il tramite dell'avv. __________;

·        al Patriziato di __________ tramite l'avv. __________;

·        alla PP avv. __________ con gli atti di ritorno;

·        all'accusato per il tramite dell'avv. __________.

                                                                            giudice __________

INC.1999.73304 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 06.07.2000 INC.1999.73304 — Swissrulings