Skip to content

Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 06.07.2000 INC.1999.73302

6 luglio 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,074 parole·~15 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 733.99.2 R                                                                  Lugano, 6 luglio 2000

N. 733.99.3 R

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sui reclami 23 maggio 2000 formulati dal

Comune di __________,

(patrocinato dall'avv. __________)

(Inc. Giar 733.1999.3)

e dal

Patriziato di __________

(patrocinato dall'avv. __________)

(Inc. Giar 733.1999.2)

contro la decisione 12 maggio 2000 della Procuratrice Pubblica avv. __________, con la quale sono state respinte le prove offerte dai reclamanti nell'ambito del procedimento penale aperto a carico di __________;

lette le osservazioni formulate dalle parti interessate;

avuti gli atti formanti l'inc. MP 6814/1999 del Ministero Pubblico,

considerato:

in fatto ed in diritto:

1.

__________, contadino cinquantatreenne di __________, si è costituito alla giustizia penale ticinese il 4 novembre 1999 ammettendo di avere malversato nella sua veste di Presidente (dal 1981) del consorzio ripari e premunizioni valangari __________ (Consorzio qui di seguito) a partire dal 1997 in danno del Consorzio stesso. In particolare egli ha ammesso alla PP avv. __________, che lo ha interrogato alla presenza del difensore avv. __________, di avere "effettuato dei prelevamenti a debito del conto intestato al Consorzio presso la Banca __________ " utilizzando detti fondi "per miei scopi personali e più precisamente per la mia azienda agricola e per restituire dei prestiti presso __________, che mi erano stati disdetti" mutui concessi all'accusato dalla banca nell'ambito della sua attività di contadino. __________ ha cifrato le sue malversazioni in CHF 563'223.-. Circa le modalità operative l'accusato ha indicato di avere effettuato molteplici prelevamenti per cassa, in contanti, dopo avere ottenuto dalla segretaria del Consorzio la sottoscrizione dell'ordine di prelevamento sfruttando il rapporto di fiducia. Per mascherare gli indebiti prelevamenti __________ ha fabbricato falsa documentazione modificando in particolare la data e gli importi di precedenti richieste di acconti di ditte, documenti che venivano fotocopiati e consegnati alla signora __________ che operava solo periodicamente le registrazioni delle operazioni effettuate.

La costituzione di __________, di cui va dato atto, è stata dettata manifestamente da motivi processuali tattici, in effetti l'accusato si è presentato alla magistratura il 4 novembre alle 10.30 mentre il Consorzio, alla luce delle emergenze degli atti preparati in vista dell'Assemblea del 3 novembre 1999, aveva già sporto una denuncia al Ministero Pubblico Cantonale confidando in un tempestivo intervento.

Più dettagliatamente, ritenuto come per gli anni 1997 e 1998 non era stata tenuta l'assemblea di approvazione dei conti del Consorzio, "… è stata approntata la contabilità per i due anni … e da tale contabilità emergeva chiaramente una situazione anomala" con la possibilità di verifica di pagamenti eccessivi ad alcune ditte intervenute. Capendo che sarebbe stato scoperto l'accusato ha quindi rassegnato le sue dimissioni, consegnate a __________, e l'assemblea prevista non ha avuto luogo (con informazione ai membri di necessità di ulteriore verifica dei conti).

Già al momento del suo arresto l'accusato ha prodotto all'inquirente estratti conto della Banca __________ intestati al Consorzio evidenziando le varie poste relative ai prelevamenti indebiti, garantendo completezza della sua confessione.

La PP avv. __________ ha ordinato l'arresto di __________ promuovendo l'accusa nei suoi confronti per titolo di truffa (come all'estensione del 24 novembre 1999), appropriazione indebita aggravata e falsità in documenti. Il provvedimento restrittivo della libertà è stato confermato da questo giudice.

2.

Nell'ambito dell'istuttoria subito avviata la PP ha ordinato la perquisizione domiciliare ed il sequestro presso la Banca __________ di tutta la documentazione bancaria utile ai fini delle indagini (AI 3 e 4). La magistrata ha inoltre operato perquisizioni e sequestri presso altri istituti bancari (__________; __________; __________; __________) delegando in pari tempo la Polizia Cantonale alla raccolta delle prove. Nell'ambito del procedimento penale il Comune di __________, membro del Consorzio con una partecipazione del 49%, si è costituito parte civile così come d'altra parte ha fatto il Consorzio stesso ed il Patriziato di __________ (pure membro del Consorzio con una quota del 3%).

__________, dopo essere stato sentito a più riprese dalla Polizia Cantonale, è stato interrogato dalla PP il 24 novembre 1999 confermando le sue precedenti dichiarazioni ed ammettendo nella sostanza di avere prelevato indebitamente dal conto bancario __________ del Consorzio complessivamente 605'104,70 e dal conto corrente postale della medesima vittima CHF 11'000.- per un complessivo indebito profitto di CHF 616'104,70 tra il maggio 1997 e l'aprile 1999. L'accusato ha altresì confermato la fabbricazione di documentazione fasulla e la falsificazione di documenti diversi per giustificare i suoi indebiti prelevamenti. Circa la sorte pertoccata ai danari prelevati illecitamente l'accusato ha dichiarato di averli immessi nella sua azienda (che comunque "… andava abbastanza bene") per migliorie, per l'estinzione di debiti precedentemente concessigli dall'__________ (due mutui relativi alla gestione della sua attività di contadino ed un terzo per le spese relative alla __________ [acquisto della mungitrice, del veicolo per trasportare il latte, …] alpe di proprietà del patriziato di __________ dove il Consorzio aveva eseguito dei lavori progettati, approvati e sussidiati regolarmente secondo l'accusato) e per l'estinzione di esecuzioni avviate a suo carico.

__________ ha specificato inoltre i suoi guadagni annui cifrandoli in CHF 143'000.- composti dall'indennità versatagli dal Consorzio annualmente (CHF 10'000.-), l'indennità di Municipale (CHF 3'000.-), CHF 70'000.- (netti) derivanti dall'alpeggio e ca. CHF 60'000.quale reddito netto annuo dall'attività dell'azienda agricola.

L'accusato è stato liberato il 24 novembre 1999.

Successivamente alla liberazione di __________ la PP ha accertato, presso la __________, l'esistenza di numerose relazioni dell'accusato debitorie nei confronti della banca (AI 32) ottenendo i dettagli delle varie posizioni (AI 35) analizzati - nel complesso con le altre relazioni - dall'équipe finanziaria del MP (v. riepilogo contenuto negli AI 42 e 43). La Pubblica Sicurezza ha rassegnato il suo rapporto di polizia giudiziaria in data 24 febbraio 2000 (AI 39).

3.

La PP ha deciso di depositare gli atti a disposizione delle parti con termine prorogato al 5 maggio scorso. Una prima richiesta dell'avv. __________ di ottenere l'acquisizione, da parte della PP, presso __________, della documentazione relativa alla disdetta dei mutui concessi all'accusato è stata esaudita. Agli atti è consegnata la richiesta della PP alla banca del 12 maggio 2000 riferita in particolare alla disdetta della linea di credito concessa ai __________ sul conto __________. __________ ha evaso la richiesta con scritto 18 maggio 2000 con cui ha prodotto corrispondenza intercorsa tra l'accusato e la banca stessa (AI 59), già trasmessa ai legali delle parti per conoscenza.

Con scritto 5 maggio 2000 l'avv. __________, in rappresentanza sia del Comune di __________ che del Patriziato di __________, d'intesa con l'avv. __________, ha chiesto l'assunzione di prove specifiche. In primo luogo ha ribadito la necessità di acquisire i documenti (già chiesti in precedenza) relativi al credito __________ di ca. 150'000.- in favore dell'Alpe di __________. Le parti civili interessate hanno quindi chiesto nuova audizione di __________ con esame delle fatture doc. _ con cui sono stati chiesti al Consorzio CHF 75'000.- complessivamente per "problemi di pascolo" all'Alpe di __________. Per le parti istanti dette fatturazioni appaiono di gran lunga superiori a quanto indicato dall'accusato stesso in occasione del verbale 24 novembre 1999. Le parti civili chiedono che l'accusato si esprima in merito poiché "… vi è ragione per dubitare che al consorzio siano state fatturate prestazioni che in realtà riguardavano l'alpe in gestione del signor __________ ". In terzo luogo l'istanza 5 maggio 2000 chiede l'acquisizione della documentazione relativa al finanziamento della casa della figlia dell'accusato a __________, documentazione già chiesta dalle parti civili direttamente alla difesa e non prodotta, che sarebbe importante "… poiché se risultasse un finanziamento da parte del padre alla figlia le conclusioni dell'inchiesta potrebbero modificarsi su punti decisivi". Da ultimo - con riferimento all'incendio della stalla dell'accusato - i reclamanti chiedono di accertare le coperture assicurative rispettivamente se sono stati perfezionati gli accordi di risarcimento. In merito il Comune ed il Patriziato di __________ chiedono l'audizione dell'accusato "… con contestuale produzione della relativa documentazione ed eventualmente verifica presso le compagnie interessate".

La PP avv. __________ ha respinto tutte le prove offerte, tranne quella relativa all'acquisizione della documentazione bancaria __________, con la decisione qui impugnata. Per la magistrata le fatturazioni al Consorzio per i problemi di pascolo all'Alpe __________ sarebbero stati sufficientemente chiariti dalla deposizione di __________. L'inquirente ha anche rifiutato le richieste tendenti all'accertamento del finanziamento della casa della figlia dell'accusato ritenuta l'assenza di indizi che un finanziamento sia avvenuto tramite l'accusato. Analogo ragionamento la PP ha fatto per quanto riguarda le richieste probatorie riferite alle pretese risarcitorie dell'accusato nei confronti dell'assicurazione, pretese derivanti dall'incendio della sua stalla. La magistrata osserva come __________ risulti essere parte lesa in conseguenza all'incendio e come nell'ambito di quel procedimento potranno avvenire accertamenti come quelli voluti dalle parti civili.

4.

Non soddisfatte della decisione della magistrata il Comune di ed il Patriziato di __________ hanno impugnato la decisione a questo giudice con atti separati che appare comunque opportuno, per ragioni di identità d'argomenti e per economia di giudizio, trattare congiuntamente. Nelle loro conclusioni le parti civili chiedono l'ammissione dell'audizione di __________ (con riferimento alle spese del Consorzio per i problemi di pascolo all'Alpe __________, come rilevabile dalle motivazioni a pag. 3 dei due reclami) nonché l'acquisizione della documentazione relativa alla costruzione dell'abitazione della figlia dell'accusato.

In particolare, per i reclamanti, l'accusato non avrebbe faticato ad allestire delle false fatturazioni nell'ambito delle malversazioni che ha ammesso. Vi sarebbe quindi il dubbio che egli abbia commesso "… malversazioni anche dove era più difficile essere scoperti" ossia nella fatturazione di sue pretese per i problemi di pascolo all'Alpe __________. Gli atti prodotti da __________ indicherebbero importi superiori a quelli indicati dall'accusato nella sua audizione dinanzi alla PP. Anche per il finanziamento della casa della figlia varrebbero le stesse considerazioni, le parti civili volendo "… verificare se la malversazione totale non sia superiore e quindi il reato più grave". Le parti civili danno atto alla PP di avere ricostruito il complesso delle spese dell'accusato per "… verificarne la congruità per rapporto agli importi sottratti".

La magistrata d'accusa si oppone ai gravami rilevando come l'inchiesta abbia chiarito i fatti. Non vi sarebbero elementi indizianti altre malversazioni, le prove offerte non avrebbero quindi motivazione sufficiente. D'altro canto la PP rammenta come, nel limite del possibile, sia stato accertata la sorte toccata ai danari oggetto delle malversazioni, ulteriori accertamenti tendenti alla verifica di eventuali altre malversazioni non potrebbero essere motivati con le possibili

uscite per i figli dell'accusato. Gli importi malversati sono stati calcolati "… al centesimo" e la destinazione degli stessi è stata indagata.

5.

Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito (v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).

6.         Audizione di __________ con riferimento alle fatturazioni al Consorzio per le difficoltà di pascolo all'Alpe __________

Come rileva giustamente la PP nelle osservazioni al reclamo (e come anticipato in sede di decisione impugnata) i reclamanti formulano generica ipotesi di possibile ulteriore malversazione in danno del Consorzio relativa alle fatturazioni per "problemi di pascolo", senza indicare il benché minimo indizio per sostenere tali ipotesi se non il pregresso allestimento di fatture fasulle a copertura degli indebiti prelievi eseguiti (ed ammessi). Non va dimenticato come i reclamanti siano partecipi, con quota di rilievo il Comune e con quota minoritaria il Patriziato di __________, del Consorzio. In tale loro veste, e con la veste di parti civili che la magistrata d'accusa ha loro riconosciuto, queste parti hanno pieno accesso agli atti d'interesse per l'azione penale. I reclamanti non hanno rilavato nulla dagli atti a sostegno di possibili ulteriori reati dell'accusato nell'ambito delle prestazioni in suo favore da parte del Consorzio. L'ipotesi di ulteriore possibile reato deriverebbe esclusivamente dall'indicazione erronea del __________ degli importi fatturati per le citate difficoltà di pascolo al Consorzio e dall'allestimento, come detto, in precedenza di falsi documenti per nascondere le sue malversazioni.

La PP, nella decisione impugnata, rammenta come in sede istruttoria sia stato sentito il teste __________. Di questa audizione nei loro gravami le parti civili non fanno cenno. Il teste __________ ha indicato di avere personalmente verificato e approvato tutte le fatture per lavori sussidiati eseguiti in favore del Consorzio.

__________, dal canto suo, è stato sentito dalla polizia su possibili pagamenti del Consorzio in favore dell'Alpe di __________ e vi ha preso posizione (verb. Pol. 23 novembre 1999 pag. 1 in fine e 2). Anche la PP lo ha interpellato in merito (pag. 5 verbale 24 novembre 1999) presenti i patrocinatori delle parti civili che avrebbero potuto approfondire l'argomento ma non lo hanno fatto. Il Comune ed il Patriziato di __________ non indicano, nei loro allegati ricorsuali, cosa da una nuova audizione di __________ potrebbe scaturire, ciò in considerazione dell'assenza di elementi indizianti possibile ulteriore attività delittuosa ed in assenza della possibilità di precise contestazioni. I reclamanti non dicono che "problemi di pascolo", così come evidenziati in sede istruttoria, non ve ne siano stati e non evidenziano neppure che le spese (od i danni) per detti problemi di pascolo non ammontassero alle cifre fatturate e comunque controllate da __________.

Alla luce di questi rilievi la prova offerta appare priva di sufficiente motivazione, non appare d'altra parte neppure rivestire carattere di novità e, nell'ottica delle precise imputazioni mosse all'accusato - ed ammesse -, appare anche di nullo rilievo. __________ ha ammesso i fatti contestatigli (ossia le malversazioni per più di CHF 600'000.-) come deducibile dai suoi verbali, è stato interpellato in merito ai fatti di cui si discute rendendo la sua versione, il dipendente del Consorzio __________ è pure stato sentito in merito agli aspetti relativi alle fatturazioni poi sussidiate senza che nuovi elementi indizianti siano emersi.

La prova offerta va quindi respinta.

7.           Acquisizione della documentazione relativa alla costruzione della casa della figlia dell'accusato

Scopo della prova, per i reclamanti, sarebbe quello di dimostrare possibili ulteriori malversazioni ad opera dell'accusato. A sostegno della richiesta sarebbe il fatto che la stessa PP avrebbe allestito il controllo delle spese ed in genere delle uscite di __________. Si potrebbe quindi ritenere, alla luce dell'allestito controllo, come il fatto che si vuole dimostrare (ossia versamenti da __________ alla figlia od a terzi per finanziare l'edificazione della casa) sarebbe già sostanzialmente ed indirettamente avvenuto.

Francamente non si vede come l'acquisizione della documentazione relativa al pagamento della casa della figlia dell'accusato potrebbe dimostrare ulteriori malversazioni quando la documentazione, in possesso del Consorzio vittima e quella nella disponibilità dell'accusato, è stata acquisita agli atti ed è stata vagliata in uno con la documentazione bancaria.

L'esame di questa documentazione non ha fornito agli inquirenti alcun nuovo spunto di indagine. __________ ha riferito, come rammentato anche sub. 6, di avere verificato puntualmente le fatture sussidiate. Il Comune ed il Patriziato di __________ non evidenziano, dagli atti contabili del Consorzio (di cui sono membri), altre poste di possibile malversazione, indicano semplicemente in maniera generica che se fosse dimostrato che __________ ha, in qualche modo, finanziato la costruzione della casa della figlia, ciò comproverebbe la commissione di ulteriori malversazioni. Il ragionamento non sta come rammenta anche la PP nelle sue osservazioni e nella decisone impugnata cui si rimanda. Dagli atti del Consorzio sono stati dedotti i prelevamenti abusivi, commessi come descritto nei verbali (ossia per cassa previa presentazione degli ordini di prelevamento firmati dall'accusato e dalla segretaria del Consorzio che riponeva in __________ piena fiducia), e non sono state evidenziate altre forme di malversazione. Non sono state evidenziate altre posizioni dubbie da approfondire.

La prova offerta appare quindi priva della necessaria motivazione, non bastando quanto sostenuto dai reclamanti, ed è priva della pertinenza che le prove offerte a questo stadio della procedura debbono avere e va quindi respinta.

8.

Alla luce di quanto precede il gravame va respinto con la presente decisione definitiva. Si giustifica il carico della tassa di giustizia fissata in CHF 500.-- e delle spese, cifrate in CHF 100.--, alla parte soccombente che rifonderanno all'accusato l'importo di CHF 100.-- a titolo di ripetibili.

P.q.m. visti gli artt. 280 e segg. e gli artt. 196 e segg. CCP,

decide:

1.             I reclami 23 maggio 2000 formulati dal Comune di __________ e dal Patriziato di __________ sono respinti.

2.             La tassa di giustizia, fissata in CHF 500.--, e le spese, cifrate in

CHF 100.--, vengono poste a carico dei reclamanti che rifonderanno all'accusato l'importo di CHF 100.-- a titolo di ripetibili.

3.             La presente decisione è definitiva.

4.             Intimazione:

·        alla parte reclamante Comune di __________ per il tramite dell'avv. __________;

·        al reclamante Patriziato di __________ tramite l'avv. __________;

·        alla PP avv. __________ con gli atti di ritorno;

·        al Consorzio ripari e premunizioni valangari __________, tramite l'avv. dott. __________;

·        all'accusato per il tramite dell'avv. __________.

                                                                            giudice __________

INC.1999.73302 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 06.07.2000 INC.1999.73302 — Swissrulings