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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.03.2000 INC.1999.72205

28 marzo 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,335 parole·~17 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 722.99.5 R                                                             Lugano, 27 marzo 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo formulato in data 14 marzo 2000 da:

__________, c/o Celle pretoriali di __________

(patr. dall'avv. __________)

contro la decisione di data 9 marzo 2000 del PP avv. __________ in materia di prova;

lette le osservazioni formulate in data 20/21 marzo 2000 dal PP avv. __________ chiedenti la reiezione del gravame e lette le osservazioni di data 27 marzo 2000 formulate dalla parte lesa __________;

avuti gli atti a disposizione, considerato

in fatto ed in diritto

1.

I fatti posti alla base del presente giudizio possono essere ripresi, nella loro sostanza, dalla decisione di data 3 febbraio 2000 in materia di libertà provvisoria che fa riferimento al rapporto preliminare di polizia giudiziaria redatto il 23 gennaio 2000 del Commissariato di Lugano (cui si rimanda per completezza) da cui si può ritenere come:

"il 29 ottobre 1999, tramite l'avv. __________, __________, cittadina portoghese domiciliata a __________, ha segnalato di essere stata vittima di violenza carnale, minaccia e vie di fatto da parte di __________. A sostegno del suo esposto la vittima ha prodotto certificati medici attestanti escoriazioni (2x2 cm) al collo sulla parte destra ed ematomi, uno di cm. 2x4 sempre al collo sulla parte sinistra ed altri tre piccoli alle gambe (all'altezza delle ginocchia). L'esame ginecologico eseguito dal dott. __________ non ha invece evidenziato escoriazioni o lesioni a livello degli organi genitali.

La vittima ha inizialmente indicato, in maniera imprecisa, le date delle violenze subite. I fatti sono stati poi acclarati in corso di indagine ed è emerso che __________ avrebbe subito violenza in data 11/12 ottobre 1999. Nel suo verbale 28 ottobre 1999 la vittima (all. 5 al Rapporto preliminare di polizia giudiziaria) ha indicato di avere conosciuto l'accusato nel febbraio 1997, di avere allacciato con lui una relazione sentimentale e di avere convissuto con lo stesso dall'aprile 1997 sino all'ottobre 1999, prima a __________ e quindi a __________. Unica fonte d'entrata per la coppia era costituita dal salario della vittima, tranne un breve periodo di tempo in cui __________ avrebbe guadagnato appena CHF 400.-- (secondo l'accusato si tratterebbe invece di CHF 1'000.-- mensili per un periodo di un anno) neppure sufficienti per coprire le spese. All'inizio del 1999 sorgevano i primi problemi tra i conviventi siccome, a detta della vittima, la stessa non era più disposta a concedere danaro all'accusato che gliene faceva frequente richiesta, d'altro canto (sempre secondo il dire della vittima) l'accusato si era fatto più aggressivo e percuoteva la convivente. Dopo un breve periodo di cessazione della vita comune nel settembre 1999, durante il quale __________ si era allontanato dall'appartamento (per una ventina di giorni), l'accusato rientrava a casa nell'ottobre 1999 chiedendo alla vittima di sposarlo. Ne nasceva una lite con minacce profferite nei confronti di __________ da parte di __________, persona comunque prestante fisicamente. In quella circostanza (era il 9 ottobre 1999) l'accusato imponeva alla vittima la congiunzione carnale non voluta da __________ ma tollerata passivamente dalla stessa per timore. Il successivo 11 ottobre 1999 al rientro a casa dopo il lavoro e le commissioni __________ veniva raggiunta dall'accusato, tra i due nasceva un'ulteriore discussione con percosse. L'accusato, in questa circostanza, avrebbe preso la vittima di peso sbattendola sul letto, chiudendo quindi a chiave la porta della camera (la chiave nella toppa), e - dopo essersi spogliato - avrebbe ulteriormente percosso la vittima (per un insulto ricevuto), le avrebbe strappato i pantaloni e le mutande, avrebbe quindi legato la vittima con i pantaloni alle caviglie e, dopo averle trattenuto le mani, l'avrebbe più volte penetrata. Durante quella notte l'accusato avrebbe inoltre ripetuto più volte la congiunzione carnale con la vittima ormai sfinita ed incapace di reagire e senza il consenso della stessa. Dopo un breve sonno la vittima sarebbe stata svegliata il mattino del 12 ottobre 1999 dalle mani dell'accusato che la stavano toccando, __________ sarebbe quindi stata violentata una quarta volta.

Quel giorno la vittima si è quindi recata al lavoro dove i colleghi l'avrebbero vista scossa e con difficoltà di deambulazione. Al rientro a casa __________ le avrebbe chiesto scusa.

Il successivo 17 ottobre 1999 __________, pur non desiderando avere rapporti sessuali con l'accusato e pur manifestando tale suo desiderio, sarebbe stata ulteriormente obbligata all'atto sessuale, non portato a termine da __________, senza reagire. Il 20 ottobre 1999 la vittima ha versato CHF 1'500.-- all'accusato invitandolo comunque ad andarsene. Il denaro è stato praticamente tutto recuperato in corso d'istruttoria. __________ ha effettivamente lasciato l'appartamento e __________ ne ha approfittato per cambiare la serratura. Nei giorni successivi l'accusato ha ulteriormente avuto contatto con la vittima che avrebbe percosso e gravemente minacciato.

I fatti sono emersi a seguito dello sfogo della vittima con una vicina di casa e, soprattutto, a seguito delle confidenze fatte __________ alla datrice di lavoro che ha chiesto l'intervento del legale.

Dopo le verbalizzazioni del 28 e 29 ottobre 1999 della vittima il magistrato d'accusa ha disposto il sequestro di un paio di pantaloni strappati, della segreteria telefonica della vittima e della chiave dell'appartamento della stessa rinvenuta nella buca delle lettere, ed ha ordinato l'arresto dell'accusato avvenuto lo stesso 29 ottobre 1999.

__________ è stato interrogato dalla polizia, ed anche dinanzi a questo giudice, ha negato ogni addebito. Contro il provvedimento restrittivo di libertà egli si è aggravato alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello che ha respinto il gravame ammettendo l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, necessità istruttorie e pericolo di fuga (sentenza 26 novembre 1999). Anche nel prosieguo dell'inchiesta l'accusato ha sempre negato gli addebiti mossi giungendo a dire che la vittima si sarebbe procurata da sola i lividi riscontrati (anche fotograficamente) sul collo. Le indagini hanno permesso di raccogliere numerose deposizioni tra le quali quelle dei vicini di casa della coppia, con significative dichiarazioni in particolare di __________, __________ e della signora __________ che attesta di avere sentito il 9 ottobre 1999 un trambusto dall'appartamento della vittima e la signora __________ (da tutti chiamata __________) che chiedeva di essere lasciata stare. Pure acquisita agli atti la deposizione della signora __________ che da sostanziale riscontro della versione della vittima, in particolare se letta in uno con il dire del teste __________, circa il cambiamento di cilindro nonché la situazione e lo stato d'animo di __________.

Di particolare rilievo anche il verbale reso dalla signora __________ che ha raccolto le confidenze di __________ ed il comportamento della stessa vittima che avrebbe anche omesso una denuncia (come l'eliminazione delle mutande strappate lascia intendere) e ciò per un profondo senso di vergogna per quanto avvenuto. Le funzionarie della PS di Lugano hanno inoltre interrogato … colleghi di lavoro della vittima che ne hanno confermato lo stato fisico il giorno successivo alle violenze subite con riferimento ai dolori alle gambe ed alla necessità di procedere a visita medica.

Come detto __________ è stato interrogato in dettaglio dagli inquirenti negando tutta una serie di fatti in maniera decisa, in particolare di avere violentato e percosso __________, di averle procurato dei lividi al collo e di averla in generale picchiata (contrariamente agli elementi scaturenti dall'incarto), di avere avuto con lei dei rapporti subito dopo un intervento da parte del ginecologo e contro il parere dei medici, di avere sottaciuto alla vittima di essere padre di tre figli in patria, di avere avuto con __________ una normale vita sociale concedendole libertà (mentre agli atti vi sono riscontri in senso contrario) ed ancora su altri particolari apparentemente privi di significato (quali le modalità del suo possesso della fotografia della madre della vittima).

Il magistrato inquirente ha ordinato una perizia psichiatrica al dott. __________, perizia che non ha potuto essere eseguita siccome l'accusato ha rifiutato l'incontro con il perito professandosi innocente. Le parti sono state poste a confronto il 30 dicembre 1999 dinanzi al PP, esse hanno mantenuto le loro rispettive versioni, la vittima ammettendo che dopo gli episodi di violenza dell'11 e 12 ottobre 1999 essa ha continuato ad avere contatto e parziale convivenza con l'accusato, circostanza questa che già emergeva dalle precedenti deposizioni.

L'istruttoria è giunta alla fine ed il PP ha proceduto al deposito degli atti nel corso del quale la difesa ha postulato l'accoglimento di talune prove solo in parte ammesse dall'accusa con decisione del 9 marzo 2000. In particolare il PP ha negato l'assunzione, in sede predibattimentale, delle deposizioni (comunque già assunte in sede di polizia) rese da parte di __________, __________ e __________. Il magistrato d'accusa ha inoltre respinto la richiesta di audizione di __________, __________ e __________ ritenuti testi di moralità che non potrebbero riferire nulla in merito ai fatti. Anche per quanto riguarda l'audizione dei medici che hanno visitato la vittima, dott. __________ e __________, il PP ha considerato sufficienti i certificati prodotti agli atti ritenendo che non vi fossero altri motivi per una loro audizione. Per il resto il PP ha ammesso l'acquisizione del rapporto di polizia relativi all'incidente occorso alla vittima ed al signor __________ il 14 ottobre 1999 e l'audizione del dott. __________.

2.

La difesa di __________, non contenta per l'ammissione solo parziale delle sue richieste, ha inoltrato il gravame in discussione in cui, in maniera succinta, ripropone parte delle prove offerte con l'istanza del 21/23 febbraio 2000 rilevandone la novità, la rilevanza e motivazione sufficiente. In realtà il reclamo appare stringato all'eccesso e non viene formulato un petitum, dalle motivazioni si desume l'intenzione di ottenere l'audizione delle signore __________, __________, __________, nonché dei medici __________ e __________ rispettivamente dei testi __________ e __________. In particolare, secondo __________, sarebbe opportuno riassumere in sede predibattimentale, le signore __________ e __________ già interrogate dalla polizia siccome le stesse non sarebbero state interrogate in sua presenza e di conseguenza alle stesse non sarebbe stato possibile porre domande. La signora __________ sarebbe stata nell'appartamento della vittima il giorno 17 (si presume dell'ottobre 1999), i medici __________ e __________ potrebbero deporre in merito alle visite effettuate alla vittima "… e ciò sia per quanto riguarda gli ematomi ed i piccoli graffi … trovati sulle gambe … sia per l'esame ginecologico" la difesa non avendo potuto porre alcuna domanda. La difesa ribadisce poi l'esigenza di interrogare __________, __________ e __________ poiché gli stessi avrebbero "assistito e visto" (senza specifica dei fatti di cui sarebbero personalmente testimoni). La difesa rinuncia invece espressamente all'audizione del fratello dell'accusato.

La pubblica accusa chiede la reiezione dell'impugnativa osservando che le deposizioni già raccolte sono agli atti ed i testi potranno essere interrogati al dibattimento processuale. Le deposizioni che si vogliono raccogliere non sarebbero di testi diretti (vicini d'appartamento) e non potendo mutare la decisione di rinvio a giudizio che il magistrato d'accusa intende emanare non appena possibile.

Anche la vittima signora __________ ha postulato la reiezione dell'impugnativa. La parte lesa osserva come le prove offerte siano irrilevanti.

3.

Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).

Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito (v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).

4.

Nel caso in esame le prove offerte dalla difesa ed ancora ribadite in sede di reclamo appaiono, tranne per la proposta di audizione della signora __________, da respingere da un lato per difetto di motivazione, novità (per quelle prove già assunte in sede istruttoria) e per assenza di rilevanza come discusso nei considerandi che seguono. Le prove respinte potranno, se del caso, essere assunte in sede di udienza dibattimentale.

Audizione di __________ e di __________

Queste due testimoni sono state sentite in sede istruttoria, su delega del PP, da parte della polizia. Il reclamo, come d'altra parte anche l'istanza dello scorso febbraio della difesa, non indicano fatti particolari e di dettaglio sui quali le testimoni non avrebbero fornito la loro versione, fatti il cui accertamento potrebbe portare il magistrato d'accusa a decisione diversa rispetto al prospettato rinvio dinanzi ad una Corte di merito. Le testimoni hanno spiegato la loro conoscenza con le parti, hanno indicato - per quanto a loro conoscenza - quali erano i rapporti tra accusato e vittima ed hanno riferito quanto a loro conoscenza sui fatti oggetto delle imputazioni. Circa le deposizioni rese si rinvia a quanto evidenziato sub. 1.

A ragione la difesa osserva di non avere potuto formulare domande alle testimoni le cui deposizioni costituiscono indizi indiretti a sostanziale conferma della versione dei fatti formulata dalla vittima. Il magistrato d'accusa avrebbe potuto, nel corso delle passate settimane, procedere a nuova audizione delle testimoni più importanti in sua presenza con la partecipazione della difesa. Tale mancanza può però essere supplita da un'audizione in sede dibattimentale, ciò anche per il rispetto del principio di immediatezza. In sede processuale, quindi, alla difesa dovrà essere possibile sentire ulteriormente le testimoni ed ottenere completamento, laddove necessario, del loro dire.

La prova non ha quindi carattere di novità ed appare motivata unicamente dalla volontà di contraddittorio ciò che l'aula penale permetterà. Le prove offerte vanno quindi respinte.

Audizione della teste __________

Secondo la difesa la signora __________ si sarebbe recata nell'appartamento della vittima il 17 ottobre 1999, ossia pochi giorni dopo i fatti di maggiore rilievo ed oggetto delle indagini. In quella occasione la signora __________ avrebbe potuto constatare i rapporti esistenti tra le parti e la sua deposizione potrebbe riferire delle sue constatazioni. Come detto il PP ha ritenuto la deposizione proposta come testimonianza di moralità e l'ha rinviata al dibattimento processuale. La richiesta difensiva appare motivata in maniera invero assai scarna, non vi è dubbio comunque che la visita della signora __________ alla vittima nei giorni immediatamente seguenti l'11 e 12 ottobre 1999 appare di rilievo anche per le decisione che il magistrato d'accusa è chiamato a prendere dopo la chiusura dell'istruttoria. La signora __________, i cui rapporti con la vittima e l'accusato non vengono comunque spiegati dalla difesa, potrà riferire circa quanto visto all'interno dell'appartamento, circa le confidenze fatte dalla vittima ed in merito ai suoi rapporti con le parti. Si tratta di una deposizione, ancorché indiretta con riferimento ai fatti, di rilievo e pertinente che va ammessa in questa sede. La signora risulta residente a __________ e l'acquisizione della deposizione non dovrebbe essere tale da ritardare eccessivamente la chiusura dell'istruttoria.

Audizione dei testi __________ e __________

Il teste __________ viene proposto dalla difesa siccome avrebbe accompagnato in più occasioni l'accusato ad aspettare __________ sul posto di lavoro. Si tratta di motivazione che appare generica ed imprecisa. Non si vede poi quale rilevanza potrebbe avere il fatto che si vuole accertare mediante la deposizione per il merito del processo. La prova appare quindi ininfluente e va respinta. Per quanto attiene l'audizione del teste __________ la difesa indica semplicemente sua presenza, per un periodo che neppure viene specificato, nell'appartamento della vittima il 17 ottobre 1999. Non viene specificato, né in sede di istanza e neppure in sede di impugnativa, il motivo di tale visita la durata della permanenza ed i rapporti esistenti tra accusato, vittima e teste. La prova risulta comunque inutile ed irrilevante siccome viene - con il presente giudizio - ammessa la deposizione della teste __________ pure presente il 17 ottobre 1999 nell'appartamento della vittima e che - al dire della difesa - "ha potuto constatare i rapporti esistenti tra le parti". L'audizione ammessa della signora __________ rende quindi inutile - a questo stadio - una deposizione del signor __________ in merito a quanto visto e recepito nell'appartamento delle parti il 17 ottobre 1999.

Audizione dei testi __________ e __________

Si tratta qui dei medici che hanno allestito i certificati medici in atti sub. AI 1, 3, 4 e 65, all. 2,3,4 come rammenta lo stesso magistrato d'accusa in sede di decisione impugnata. A non averne dubbio i certificati medici in atti appaiono chiari, e la difesa non ne contesta la leggibilità e comprensione, ed appaiono sufficientemente completi. In sede d'istanza e di reclamo non viene indicato alcun argomento tale da rendere dubbie le loro certificazioni mediche. Non basta, in sede di motivazione dell'impugnativa, indicare il desiderio dell'accusato di formulare domande ai medici in merito sia all'esame ginecologico che agli ematomi riscontrati ed ancor meno appare di rilievo l'argomentazione della difesa in sede d'istanza dove si chiede l'audizione semplicemente perché i medici hanno visitato la vittima. Si tratta di richiesta generica che non adempie ai requisiti di motivazione che la prassi di questo ufficio impone. La difesa, in particolare, non indica che gli ematomi non sarebbero compatibili con l'azione imputata all'accusato e non sostiene che detti ematomi sarebbero invece conseguenza di altra causa. Da notare che, in merito agli ematomi, vi sono agli atti fotografie e vi sono le deposizioni raccolte. In sede dibattimentale la vittima potrà poi specificare ancora meglio (se fosse necessario) la loro natura e modalità d'inflizione. Le prove offerte, che potranno semmai essere riproposte in sede dibattimentale, non hanno quindi substrato di sufficiente motivazione e carattere di novità tali per essere ammesse.

Si ribadisce che i certificati medici in atti appaiono completi e sufficienti, sono leggibili e comprensibili. La Corte del merito li valuterà anche alla luce delle ulteriori deposizioni agli atti e raccolte in sede dibattimentale. L'accertamento dello stato fisico della vittima appare quindi sufficiente e completo.

5.

Alla luce di quanto precede il reclamo va quindi solo in parte accolto come ai considerandi che precedono. Viene quindi ammessa unicamente la deposizione della signora __________ mentre per il resto le prove offerte vanno respinte.

Vista la concessione del gratuito patrocinio all'accusato e l'esito dell'impugnativa non si giustifica il carico di tassa di giustizia e spese allo stesso. La presente decisione è definitiva.

Pqm, visti le norme procedurali citate e gli artt. 284 e segg. CPP;

decide:

1.      Il reclamo formulato in data 14 marzo 2000 da __________ è parzialmente accolto nel senso dei considerandi. Viene quindi ammessa unicamente la deposizione della signora __________.

2.      Non si percepiscono tasse e spese.

3.      La presente decisione è definitiva.

4.      Intimazione all'accusato, per il tramite del difensore d'ufficio avv. __________, all'avv. __________ personalmente con copia delle osservazioni formulate dal PP ed al PP avv. __________ con gli atti di ritorno.

                                                                            giudice __________

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