N. 722.99.3 R Lugano, 5 gennaio 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sul reclamo 17/20 dicembre 1999 formulato da
__________, c/o Celle pretoriali di __________
(patr. dall'avv. __________)
contro la decisione 15 dicembre 1999 del Procuratore Pubblico avv. __________ di ordinare una perizia psichiatrica e contro omissioni del Procuratore Pubblico avv. __________;
letto lo scritto 3 gennaio 2000 del Procuratore Pubblico accompagnato dalla comunicazione 30 dicembre 1999 all'avv. __________ e da questi sottoscritta;
avuti a disposizione gli atti formanti l'inc. 6663/1999;
considerato
in fatto ed in diritto:
- che __________ è stato arrestato in data 29 ottobre 1999 siccome accusato di violenza carnale, sequestro di persona, coazione, minaccia, vie di fatto e lesioni semplici;
- che l'arresto, confermato dal Giar, è stato protetto dalla Camera dei Ricorsi Penali con sentenza 26 novembre 1999;
- che l'istruttoria è stata delegata alla Polizia Cantonale;
- che il Procuratore Pubblico avv. __________ ha ordinato l'erezione di una perizia psichiatrica con termine al dott. __________ scadente al 31 gennaio p.v. per rassegnare il referto;
- che l'accusato impugna, con atto del 17 dicembre 1999, la decisione 15 dicembre 1999 di erezione della perizia e si aggrava contro "le omissioni (del) … Procuratore Pubblico in relazione alla pendente inchiesta";
- che il Procuratore Pubblico ha preso posizione in merito al gravame con scritto 3 gennaio 2000 chiedendone lo stralcio ed annettendo scritto 30 dicembre 1999 all'avv. __________ e da questi sottoscritto con cui si attesta:
- la trasmissione alla difesa dell'intero incarto istruttorio dal 3.1.2000;
- trasmissione dei verbali dell'accusato il 30.12.1999;
- la revoca dell'opposizione all'allestimento della perizia psichiatrica, alla designazione del dott. __________, con osservazione di termine scadente il 31 gennaio 2000;
- che l'avv. __________ ha sottoscritto tale lettera che si conclude con la comunicazione al difensore che del gravame di cui qui si tratta il Procuratore Pubblico avrebbe chiesto lo stralcio;
- che il reclamo in discussione è divenuto in effetti privo di oggetto. L'incarto, come voluto dalla difesa, è stato posto a disposizione della stessa. Accertamenti istruttori sono stati compiuti (da ultimo con i verbali 30 dicembre scorsi) e la difesa ha revocato la sua opposizione all'ordinanza di perizia ed alla designazione del perito;
- che il termine per rassegnare il referto peritale fissato per il prossimo 31 gennaio 2000 (unico quesito apparentemente irrisolto e soggetto a valutazione del Giar) appare termine consono, congruo ed adeguato alla fattispecie, la fissazione di tale termine non costituisce diniego di giustizia;
- che il reclamo va quindi stralciato nella misura in cui è divenuto privo di oggetto e per il resto respinto. Non si percepiscono tasse e spese e non si allocano ripetibili.
P.q.m. visti gli artt. 280 e segg. CPP
decide:
1. Il reclamo 17/20 dicembre 1999 formulato da __________, nella misura in cui non sia divenuto privo d'oggetto e stralciato, è respinto.
2. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione:
- al reclamante __________ tramite l'avv. __________;
- al Procuratore Pubblico avv. __________.
giudice Ivano Ranzanici