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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 05.01.2000 INC.1999.72203

5 gennaio 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·490 parole·~2 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 722.99.3 R                                                             Lugano, 5 gennaio 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo 17/20 dicembre 1999 formulato da

__________, c/o Celle pretoriali di __________

(patr. dall'avv. __________)

contro la decisione 15 dicembre 1999 del Procuratore Pubblico avv. __________ di ordinare una perizia psichiatrica e contro omissioni del Procuratore Pubblico avv. __________;

letto lo scritto 3 gennaio 2000 del Procuratore Pubblico accompagnato dalla comunicazione 30 dicembre 1999 all'avv. __________ e da questi sottoscritta;

avuti a disposizione gli atti formanti l'inc. 6663/1999;

considerato

in fatto ed in diritto:

-    che __________ è stato arrestato in data 29 ottobre 1999 siccome accusato di violenza carnale, sequestro di persona, coazione, minaccia, vie di fatto e lesioni semplici;

-    che l'arresto, confermato dal Giar, è stato protetto dalla Camera dei Ricorsi Penali con sentenza 26 novembre 1999;

-    che l'istruttoria è stata delegata alla Polizia Cantonale;

-    che il Procuratore Pubblico avv. __________ ha ordinato l'erezione di una perizia psichiatrica con termine al dott. __________ scadente al 31 gennaio p.v. per rassegnare il referto;

-    che l'accusato impugna, con atto del 17 dicembre 1999, la decisione 15 dicembre 1999 di erezione della perizia e si aggrava contro "le omissioni (del) … Procuratore Pubblico in relazione alla pendente inchiesta";

-    che il Procuratore Pubblico ha preso posizione in merito al gravame con scritto 3 gennaio 2000 chiedendone lo stralcio ed annettendo scritto 30 dicembre 1999 all'avv. __________ e da questi sottoscritto con cui si attesta:

     -    la trasmissione alla difesa dell'intero incarto istruttorio dal 3.1.2000;

     -    trasmissione dei verbali dell'accusato il 30.12.1999;

     -    la revoca dell'opposizione all'allestimento della perizia psichiatrica, alla designazione del dott. __________, con osservazione di termine scadente il 31 gennaio 2000;

-    che l'avv. __________ ha sottoscritto tale lettera che si conclude con la comunicazione al difensore che del gravame di cui qui si tratta il Procuratore Pubblico avrebbe chiesto lo stralcio;

-    che il reclamo in discussione è divenuto in effetti privo di oggetto. L'incarto, come voluto dalla difesa, è stato posto a disposizione della stessa. Accertamenti istruttori sono stati compiuti (da ultimo con i verbali 30 dicembre scorsi) e la difesa ha revocato la sua opposizione all'ordinanza di perizia ed alla designazione del perito;

-    che il termine per rassegnare il referto peritale fissato per il prossimo 31 gennaio 2000 (unico quesito apparentemente irrisolto e soggetto a valutazione del Giar) appare termine consono, congruo ed adeguato alla fattispecie, la fissazione di tale termine non costituisce diniego di giustizia;

-    che il reclamo va quindi stralciato nella misura in cui è divenuto privo di oggetto e per il resto respinto. Non si percepiscono tasse e spese e non si allocano ripetibili.

P.q.m. visti gli artt. 280 e segg. CPP

decide:

1.      Il reclamo 17/20 dicembre 1999 formulato da __________, nella misura in cui non sia divenuto privo d'oggetto e stralciato, è respinto.

2.      Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3.      La presente decisione è definitiva.

4.      Intimazione:

          -    al reclamante __________ tramite l'avv. __________;

          -    al Procuratore Pubblico avv. __________.

                                                                            giudice Ivano Ranzanici

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