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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.03.2000 INC.1999.60907

3 marzo 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,082 parole·~15 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 609.99.7 M                                                              Lugano, 3 marzo 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza inoltrata in data 31 gennaio 2000 dal

Procuratore Pubblico avv. __________

intesa ad ottenere la proroga di tre mesi, ovvero sino al 9 giugno 2000, del carcere preventivo cui è astretto

__________,                          __________,

(difeso d’ufficio dall’avv. __________)

nel procedimento penale a suo carico per titolo di atti sessuali con fanciulli, pornografia e violazione del dovere di assistenza o educazione;

lette le osservazioni 10/11 febbraio 2000 dell’accusato, che per il tramite del proprio difensore si oppone alla proroga richiesta;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP 2909/99/MV;

ritenuto

in fatto:

A.

__________ è stato tratto in arresto in data 9 settembre 1999 in virtù di ordine d’arresto di medesima data emanato dal competente Procuratore Pubblico, intervenuto dopo aver raccolto segnalazioni che volevano l’accusato reo di atti sessuali sui propri figli _. e _. (v. rapporto d’arresto 9 settembre 1999, inc. GIAR 609.99.1 doc. _). Il giorno successivo, questo giudice ha confermato l’arresto, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa per i reati menzionati in epigrafe (inc. GIAR cit., doc. _ rispettivamente doc. _).

Il prosieguo dell’inchiesta ha visto affiorare, a carico di __________, precise e determinate chiamate in causa da parte delle due piccole vittime, nonché – dopo non poche reticenze – da parte della moglie rispettivamente madre (v., per tutti, il verbale MP 28 ottobre 1999, inc. MP doc. _, passim). A fronte di tali accuse, tuttavia, l’accusato ha costantemente negato ogni sua responsabilità (v. per tutti, i verbali MP 9 dicembre 1999 ed il verbale MP 14 dicembre 1999, inc. MP doc. _ risp. _, passim). Sulla scorta di queste risultanze istruttorie, il magistrato inquirente ha esteso l’accusa al titolo di reato di atti sessuali con persone incapaci di discernimento, abbandonando invece l’ipotesi di pornografia (v. verbale 14 dicembre 1999, cit., p. 18).

B.

Riassunti i fatti ed indicate dettagliatamente le numerose prove a carico dell’accusato, consistenti essenzialmente in accertamenti medici e testimonianze (v. istanza, inc. GIAR 609.99.7 doc. _ p. 2), il Procuratore Pubblico indica, a valere quali bisogni dell’istruzione, alcuni mezzi di prova che devono ancora essere assunti (loc. cit., p. 3). Ritiene inoltre fondato il pericolo di fuga, visto “come a seguito dei fatti di inchiesta __________ non abbia più alcun legame con il nostro territorio” (ibid.): ormai in procedura di divorzio, disoccupato, egli potrebbe facilmente preferire un ritorno in Italia, dove ha parenti che vivono al nord, pur di evitare il pubblico dibattimento e la verosimilmente conseguente lunga pena detentiva da espiare (loc. cit., p. 4). Il magistrato inquirente ritiene proporzionata, in conclusione, una proroga di tre mesi della carcerazione preventiva cui è sottoposto l’accusato.

C.

__________ apre le proprie osservazioni (inc. GIAR 609.99.7 doc. _) rammentando come l’accusato si trovi di regola in libertà, e solo in via eccezionale debba essere posto in carcere preventivo (loc. cit., pto. 1 p. 1-2). Per quanto attiene i gravi indizi di colpevolezza a suo carico, egli ne pone in dubbio l’univocità, criticando il referto peritale del dr. __________ ed evidenziando il fatto che le vittime, al momento della loro audizione collocate in un centro apposito, abbiano potuto essere influenzate dalla presenza di altri bambini vittime di violenze (loc. cit., p. 2-3). Contesta indi l’esistenza di bisogni dell’istruzione, avendo l’accusa raccolto gran parte del materiale probatorio prima dell’arresto di __________, e non essendo ipotizzabile che l’accusato possa interferire con la raccolta di quegli elementi che ancora mancano per completare l’istruttoria (loc. cit., p. 3). Nega poi l’esistenza di un pericolo di fuga, e conclude ricordando il carattere indiziario del procedimento, ciò che implicherebbe automaticamente la possibilità di un’assoluzione ed impedirebbe, di converso, una protrazione della carcerazione preventiva (loc. cit., p. 4).

Considerato

in diritto:

1.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss) -ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

2.

a)                          Si deve allora constatare che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale disposto dall’art. 102 cpv. 2 CPP.

b)                          Va preventivamente ricordato che l’esame degli indizi di colpevolezza che compete al giudice del merito ed a questo giudice è di natura ben diversa: se il primo deve valutarli a fondo al fine di porli alla base della propria sentenza (condannatoria o assolutoria), questo giudice, visto anche lo stadio nel quale è chiamato a pronunciarsi ed accompagnato dalla costante preoccupazione di non interferire appunto con il giudizio di merito, non può che esprimere un giudizio di verosimiglianza, commisurato alla propria limitata competenza (che consiste nel valutare la legittimità di misure d’inchiesta) (decisione 12 gennaio 1999 in re B.E., inc. GIAR 582.98.4, consid. 2a p. 3-4).

c)                          Nell’ottica menzionata, e nei limiti che gli competono, questo giudice ritiene che gli oggettivi riscontri medici e le numerose e convergenti testimonianze raccolte – ed in particolare quella della moglie dell’accusato, unico testimone oculare dei fatti, che prima di parlare ha dovuto superare importanti remore psicologiche, ma che ha poi integralmente reiterato le proprie dichiarazioni anche quando posta a confronto con il marito di cui è stata a lungo succube (v., per tutti, i verbali MP di lei del 28 ottobre 1999, inc. MP doc. _, ed il verbale MP 28 febbraio 2000, con lei e l’accusato a confronto, agli atti MP s.n.) – meritino ben maggiore credito che non i ripetuti “non so cosa dire”, “cosa devo dire?”, “non capisco più niente”, “si inventa tutto”, “è la prima volta che sento queste cose” di cui sono farciti i verbali di __________ (v.  verbale MP 14 dicembre 1999, inc. MP doc. _, p. 10-18; v. verbale di confronto 28 febbraio 2000, inc. MP s.n., p. 9, 10, 12, 13). La valutazione critica delle prove sinora raccolte, proposta dalla difesa (v. osservazioni, cit., pto. 3a p. 2-3), spetterà, come la difesa medesima giustamente sottolinea (loc. cit., p. 2), alla Corte giudicante, e non deve essere anticipata in questa sede; basterà dire qui che le obiezioni sollevate dall’accusato non sono di immediato ed indiscutibile riscontro, e dunque non sono tali da inficiare la portata degli indizi a suo carico.

d)                          Il requisito dell’esistenza di seri indizi di colpevolezza a carico dell’accusato è dunque certamente soddisfatto.

3.

Per quanto riguarda le esigenze istruttorie vantate dal Procuratore Pubblico (v. istanza, cit., p. 3), va premesso che nel frattempo esse sono state quasi integralmente evase: manca ancora il rapporto medico-legale del dott. __________, integrato successivamente con una richiesta relativa ad un determinato medicamento (inc. MP, doc. _), ed un breve rapporto sull’attuale stato di salute delle vittime e sulle prospettive di durata e di successo di un loro eventuale trattamento psicoterapeutico, commissionato al Servizio medico psicologico (inc. MP doc. _). Entrambi i rapporti dovrebbero essere consegnati entro breve. Completata la raccolta delle prove, si dovrà poi procedere al deposito degli atti, senza dimenticare un ragionevole termine entro il quale valutare, ed eventualmente dar seguito a, possibili istanze di complemento proposte dalle parti.

Tuttavia, decisivo per un’eventuale protrazione della carcerazione preventiva cui è sottoposto un determinato accusato non è unicamente la necessità di completare l’istruttoria, quanto piuttosto valutare i possibili danni per l’istruttoria che un’eventuale liberazione dell’accusato potrebbe causare: deve sussistere, in altre parole, il ragionevole pericolo che l’accusato, se messo prematuramente in libertà, pregiudichi il buon esito dell’inchiesta. Tale timore viene espresso, di regola, facendo riferimento al pericolo di inquinamento delle prove, rispettivamente di collusione.

Nel caso di specie, il Procuratore Pubblico ha omesso di prendere posizione in proposito, e così pure ha fatto l’accusato.

4.

a)                          Vanno fatte alcune premesse: in primo luogo, i fatti oggetto del presente procedimento penale sono non solo gravi dal punto di vista del diritto, ma anche particolarmente delicati con riferimento agli effetti diretti ed indiretti, rispettivamente a breve e a lungo termine, che essi possono avere sulle vittime. Secondariamente, l’accusato ha sin dall’inizio pervicacemente negato ogni e qualsiasi propria responsabilità.

b)                          La gravità dei reati contestati all’imputato è di certo peso anche per l’esame del pericolo di collusione: infatti, la pena in cui rischia di incorrere il prevenuto è tanto più severa quanto più gravi sono i reati di cui deve rispondere. Allora, anche la tentazione di influenzare le prove sarà tanto maggiore quanto più gravi sono i fatti in discussione. Nel medesimo senso si sviluppa il secondo argomento: l’accusato che, in modo lineare e costante, ammette i reati di cui è considerato autore dimostra, almeno in nuce, il proprio ravvedimento, e contemporaneamente concorre a minimizzare la parvenza di un pericolo di collusione.

Qui, il fatto che __________ abbia sempre negato non può non essere considerato quale elemento a suo sfavore anche nell’ottica del pericolo di collusione: nella misura in cui il suo dovesse avverarsi mero atteggiamento tattico di difesa, sprovvisto di un qualsiasi fondamento (ciò che spetterà alla Corte giudicante accertare), esso sarebbe parimenti indizio che egli intenda avvalersi di ogni e qualsiasi mezzo per giungere in aula con una situazione probatoria meno sfavorevole. Ed allora, se già si è accertata la presenza di concreti indizi di reato a suo carico, il suo atteggiamento processuale deve essere coerentemente considerato alla stregua di indizio di pericolo di collusione.

Vi è poi un ulteriore elemento atto a far ritenere concreto il pericolo di collusione. L’accusato ha sempre cercato il contatto con i propri figli (v. ad esempio il reclamo da lui inoltrato contro il rifiuto di contatto epistolare, inc. GIAR 609.99.4). Ora, potrebbe non esservi nulla da obiettare all’intenzione dell’accusato, se egli avesse dimostrato di aver compreso gli errori fatti (per usare un eufemismo): ma questa sua medesima intenzione, se vista nella prospettiva del suo comportamento processuale negatorio e dell’atteggiamento intimidatorio che egli era solito tenere nei confronti dei familiari (v. i già citati verbali MP della moglie __________), non può non dare spunto per un accresciuto timore che tali ambìti contatti con i figli siano piuttosto finalizzati ad influenzarli in proprio favore, in vista del pubblico dibattimento (v., per un’argomentazione analoga, decisione 20 ottobre 1997 in re M.A., inc. GIAR 570.97.3, consid. 5.2 p. 6, confermata con sentenza CRP 20 novembre 1997, consid. 3 p. 5; decisione 23 ottobre 1998 in re S.M., inc. GIAR 352.98.6, consid. 4c p. 6, confermata con sentenza CRP 19 novembre 1998). Inoltre, l’attuale situazione dei figli non basta per dissipare i timori esposti, poiché non garantisce che un contatto fra padre e figli sia comunque impossibile.

Infine, possibilità di collusione sussiste, per l’accusato, non solo con i propri figli, bensì anche con terzi, quali la moglie o i parenti di lei – questi ultimi, possibili testi in misura di influenzare il giudizio della Corte sulla sua personalità, cioè su un importante elemento di giudizio. E a tal proposito va rammentato che l’accusato aveva pesantemente e ripetutamente minacciato la moglie al fine di farla desistere dall’intenzione di denunciare agli inquirenti le sue malefatte (v. verbale di polizia di __________ del 12 ottobre 1999, ore 18.00, agli atti MP s.n., p. 2-5; verbale MP 28 ottobre 1999, inc. MP doc. _, p. 1-2, 3) – in un primo tempo, purtroppo, con successo, tanto che la prima segnalazione del marzo 1999 non aveva potuto avere immediato e concreto seguito penale per via della ritrattazione della teste (v. verbale di polizia 15 marzo 1999, ore 14.00, all’inc. MP s.n., p. 2).

c)         Da ultimo, e abbondanzialmente, va detto che dall’imminente conclusione dell’istruttoria formale predibattimentale non sarebbe lecito dedurre l’irrilevanza del paventato pericolo di collusione. La gravità dei fatti, e la constatazione che i medesimi sono contestati dall’accusato, sono fattori che attribuiscono al pubblico dibattimento una accresciuta valenza, poiché sarà in quella sede che dovranno essere definitivamente valutate le prove sinora raccolte (ed eventualmente ancora da raccogliere). È dunque essenziale garantire l’impossibilità di collusione non solo fino alla conclusione dell’inchiesta, bensì fino alla conclusione dell’istruttoria dibattimentale compresa (v. decisione 16 ottobre 1997 in re A.Z., inc. GIAR 116.97.4, consid. 4 p. 4; decisione 23 ottobre 1998 in re S.M., inc. GIAR 352.98.6, consid. 4d p. 7, confermata con sentenza CRP 19 novembre 1998).

5.

Le parti non si sono espresse neppure su di un eventuale pericolo di recidiva, quale motivo per la protrazione del carcere preventivo. Visto che la questione non appare determinante per la presente decisione, ritenuto che vi sono già sufficienti indizi di colpevolezza, bisogni istruttori e pericolo di collusione, appare preferibile neppure affrontarla, anche per rispetto nei confronti della corte di merito, che sarà verosimilmente chiamata ad esprimersi in proposito.

6.

Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando l’accusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all’esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, l’insieme delle circostanze, quali il carattere dell’interessato, la sua morale, i suoi legami familiari, l’assenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (così verbatim DTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4 e ad altra sentenza di imminente pubblicazione).

Nel caso di specie, il pericolo di fuga da parte di __________ appare concreto: egli è sì naturalizzato svizzero e qui domiciliato, ma unicamente a seguito del matrimonio con la moglie svizzera – matrimonio ormai irrimediabilmente fallito a causa di quanto da lui commesso. L’accusato ha mantenuto la cittadinanza italiana, ed in Italia vive il suo nucleo familiare originario. Ora, considerato che la sua permanenza in Ticino non può più nemmeno essere ragionevolmente motivata con il desiderio di svolgere qui la sua professione, essendo egli considerato invalido, è lecito affermare che la Svizzera non sarà (più) il centro dei suoi interessi personali e familiari. Tutto ciò, unito alla pena detentiva prospettabile – che, per quanto ragionevolmente prevedibile in considerazione della gravità dei fatti, sarà senz’altro importante – rende serio e concreto il pericolo che, se posto anticipatamente in libertà, __________ possa preferire la fuga all’estero piuttosto che affrontare qui il processo e la probabile espiazione di pena. La gravità della pena prospettabile, unita all’atteggiamento processuale di assoluta negazione da lui assunto, rende infine improponibile l’adozione di misure sostitutive dell’arresto, come invece chiesto dalla difesa (v. osservazioni, cit., pto. 3c p. 4).

7.

Considerato come la proroga richiesta appaia giustificata di principio, resta da decidere sulla sua durata. È questione, qui, della proporzionalità per sé e in rapporto alla presumibile pena a cui l’accusato va incontro. Su quest’ultimo punto, va detto che a carico di __________ è lecito prevedere la condanna ad una pena di durata ben superiore alla carcerazione preventiva già subita ed ancora prospettabile, da cui discende la proporzionalità della proroga richiesta con riferimento alla durata complessiva del carcere preventivo.

Con riguardo ai passi istruttori ancora da compiere, invece, la proroga richiesta appare di durata eccessiva. Va infatti rilevato come il magistrato inquirente medesimo ritenga l’istruttoria praticamente terminata, tanto da prospettare il deposito degli atti per la prima settimana di marzo (v. istanza, cit., p. 3). Né i rapporti che mancano (v. supra, consid. 3) dovrebbero farsi attendere a lungo. Ammesso che la loro consegna possa avvenire per la metà del corrente mese di marzo, il deposito atti dovrebbe potersi concludere per l’inizio di aprile. Non è detto di sapere, a questo stadio del procedimento, se l’accusato intenda proporre complementi d’inchiesta. È ovvio che se lo farà, dovrà assumersi la conseguenza di un’eventuale prolungamento del carcere preventivo; comunque, per quanto oggi prevedibile, non sono ipotizzabili delle istanze di complemento che non possano essere evase in tempi relativamente brevi.

Considerati tutti i tempi tecnici, in conclusione, non si giustifica una proroga di durata superiore a due mesi. Ovviamente, resta impregiudicato l’obbligo del magistrato inquirente di procedere alla conclusione dell’istruttoria formale ed all’emanazione dell’atto d’accusa con la dovuta celerità (art. 176 cpv. 3 CPP; art. 102 CPP). Ciò significa, in altre parole, che egli non è autorizzato a lasciar decorrere l’intera proroga, ma è invece tenuto a procedere con i passi formali di propria competenza nel più breve lasso di tempo possibile.

8.

In conclusione, l’istanza di proroga appare giustificata a causa almeno del pericolo di collusione, delle ancora prospettabili necessità d’inchiesta e, abbondanzialmente, di un concreto pericolo di fuga. Essa appare invece eccessiva nella durata, e deve dunque essere accolta solo parzialmente, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).

*   *   *

Per i quali motivi,

richiamati gli articoli menzionati e gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP

decide:

1.    L’istanza 31 gennaio 2000 di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ è parzialmente accolta.

§     Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto l’accusato viene prorogata sino al prossimo 9 maggio 2000 compreso.

2.    Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.    Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.    Intimazione:

-      avv. __________, per sé e per l’accusato __________;

-      Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni dell’accusato resistente e l’inc. MP 2909/99/MV di ritorno.

giudice __________

INC.1999.60907 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.03.2000 INC.1999.60907 — Swissrulings