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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.03.2000 INC.1999.53106

2 marzo 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,237 parole·~11 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 531.99.6 R                                                             Lugano, 2 marzo 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull'istanza 1. marzo 2000 formulata dalla

Procuratrice Pubblica avv. __________

tendente ad ottenere la proroga della detenzione preventiva cui è astretto

__________, c/o PCT La Stampa, Cadro

(patr. d'ufficio dall'avv. __________)

sino e compreso il prossimo 5 aprile 2000;

lette le osservazioni formulate all'istanza da parte del patrocinatore dell'accusato in data 2 marzo 2000;

letti gli atti (attualmente depositati all'attenzione delle parti);

considerato

in fatto ed in diritto:

-    che la situazione processuale dell'accusato è nota alle parti ed a questo giudice per i suoi pregressi interventi (si vedano le decisioni: 5 gennaio 2000 in materia di prove, 13 gennaio 2000 in materia di libertà provvisoria e 21 gennaio 2000 in materia di proroga della detenzione);

-    che i fatti possono essere così descritti:

     "-  … nei confronti di __________ e contro la ex convivente dello stesso __________ la PP avv. __________ ha aperto un procedimento penale ed ha promosso l'accusa per titolo di infrazione aggravata alla Legge Federale sugli Stupefacenti;

     -    … in particolare, a carico di __________ vi sono chiamate in correità per importanti vendite di cocaina. Il nome dell'accusato è stato fatto inizialmente da __________ che lo ha riconosciuto come importante acquirente di __________ e facente capo a __________ per i suoi acquisti di stupefacente;

     -    … anche l'accusato __________ ha ammesso di avere venduto al duo __________ /__________ cocaina;

     -    …, a carico di __________, vi sono poi le deposizioni della stessa __________ (v. 11 agosto 1999) che ha ammesso acquisti importanti (superiori al chilogrammo) sia dalla __________ che da __________;

     -    … lo stesso __________ ha ammesso, inizialmente, acquisti di cocaina per non meno di 9 etti, circostanza ridimensionata dinnanzi alla PP avv. __________ nel verbale 12 agosto 1999 con ammissione di acquisti per non meno di 6 etti;

     -    … successivamente l'accusato ha ritrattato il suo dire ammettendo traffico per quantitativi contenuti;"

-    che nelle more della procedura prima ancora del deposito degli atti la difesa ha postulato l'accoglimento di prove in parte ammesse da questo giudice a seguito di impugnativa;

-    che l'accusato, al contrario della ex convivente __________ (che nel frattempo è stata posta al beneficio della libertà provvisoria), risulta essere stato più volte condannato in precedenza;

-    che con decisione 21 gennaio 2000 questo Giar ha prorogato la detenzione preventiva cui è astretto l'accusato sino al prossimo 5 marzo 2000;

-    che la fase istruttoria è sostanzialmente terminata, gli atti sono depositati all'attenzione delle parti interessate e, con atto del 1. marzo 2000 la difesa di __________ ha postulato l'accoglimento di istanza di complemento istruttorio tendente ad acquisizione di atti ed interrogatorio di una persona;

-    che la Procuratrice pubblica avv. __________, vista la richiesta di acquisizioni probatorie e ritenuto il sussistere di gravi indizi di colpevolezza nonché concreto rischio di recidiva (come già ritenuto da questo Giar) postula la proroga della detenzione preventiva cui è astretto __________ sino e compreso il prossimo 5 aprile 2000;

-    che la difesa dell'accusato ha indicato di non opporsi alla richiesta del magistrato d'accusa ;

-    che la difesa e l'accusato si sono espressi sull'istanza nel corso dell'udienza del 2 marzo 2000 richiamando il necessario rispetto del principio di proporzionalità che la richiesta della Procuratrice Pubblica non ossequierebbe;

-    che in diritto, come rammentato nella decisione 21 gennaio 2000 relativa allo stesso accusato, la materia è retta dall'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992/1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, il pericolo di fuga e quello di recidiva (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P 477/1993, consid. 3). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986

     pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128);

-    che nel caso di specie, non diversamente da quanto analizzato lo scorso 21 gennaio 2000, sono dati manifestamente tutti gli elementi giustificanti la detenzione preventiva dell'accusato ed anche per concedere la proroga della detenzione preventiva così come richiesto dalla PP;

-    che, come già ritenuto, a carico di __________ sussistono gravi e concreti indizi di colpevolezza elemento questo neppure approfonditamente discusso nell'istanza in questione. In effetti nel corso dell'istruttoria sono state acquisite numerose chiamate in correità da parte degli inquirenti a carico dell'accusato. Basta qui il rinvio alla lettura dei verbali di __________, __________, __________, nonché di __________. __________ indicava acquisti importanti di cocaina, per oltre un chilogrammo, in parte consumata dalla stessa __________ e dall'accusato ed in parte venduta a terzi.

     Lo stesso accusato ha ammesso forti vendite di sostanza stupefacente ritrattando poi il suo dire confermato (ma ridimensionato) dinanzi alla PP.

     Gli indizi, seri e concreti, contro __________ si riferiscono ad un importante traffico di cocaina posto in atto da un giovane (poco più che trentenne) più volte condannato per analoghi reati;

-    che sussistono ancora limitate necessità istruttorie finalizzate all'acquisizione dei documenti proposti con l'istanza 1. marzo 2000 da parte della difesa e per il voluto interrogatorio rispettivamente finalizzate all'evasione della procedura di complemento istruttorio;

-    che va ritenuto comunque un concreto rischio di inquinamento probatorio a fronte delle chiamate in correità, sempre contestate da __________, e formulate dalla sua ex convivente __________ ora a piede libero. In effetti non può essere omesso di indicare che l'accusato ha sempre tentato di screditare il dire della compagna chiedendo addirittura l'erezione di una perizia psichiatrica in favore della stessa. L'atteggiamento processuale di __________ ed i suoi stretti legami con la chiamante in causa permettono seriamente di ritenere un possibile tentativo di intervento nei confronti della giovane principalmente per ricondurre il dire della stessa alle più contenute ammissioni dell'accusato;

-    che sussiste quindi ancora un certo rischio di collusione e di possibilità di inquinamento probatorio che non permette la liberazione dell'accusato;

-    che, come già rammentato nelle decisioni 13 e 21 gennaio 2000, per poter ritenere un rischio di recidiva occorre che l'accusato possa, con verosimiglianza, delinquere nuovamente e costituire così un rischio per la società. Al fine di ammettere un rischio di recidiva la possibilità di ricaduta deve essere concreta (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme delle circostanze, tra cui i precedenti, il comportamento in istruttoria, la personalità, la costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati (Luvini, REP 1989 p. 287 ss; Piquerez n. 1186/7). In particolare, tenendo anche conto del tempo trascorso dalla cessazione della attività criminosa, il rischio di recidiva sarà più facilmente ammesso quando l'accusato sia un delinquente abituale o uno squilibrato, più difficilmente quando si sia reso colpevole di un solo reato o di più reati concentrati in un breve lasso di tempo (Luvini con rif. a STF 12.8.81 cons. 5 in re C.). Occorre quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano l'eventualità della reiterazione assai verosimile, rispettando così anche in tal modo il criterio di proporzionalità e senza dimenticare l'effetto deterrente del procedimento penale;

-    che possono essere riprese quindi le argomentazioni di cui alla decisione del 13 gennaio scorso che non hanno perso il loro valore:

          "Nel caso di specie l'accusato, pur essendo poco più che trentenne, è già stato oggetto di numerosi procedimenti penali. __________ risulta essere stato condannato la prima volta il 9 settembre 1988 con decreto d'accusa a 6 giorni di detenzione per furto e ripetuta contravvenzione alla LFStup. La pena  è stata sospesa condizionalmente ma la condizionale è stata revocata il successivo 7 agosto 1989 quando all'accusato è stata inflitta la prima condanna da una corte delle assise: 13 mesi per infrazione aggravata e ripetuta contravvenzione alla LFStup. Questa pena è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni (e si tratta di periodo eccezionalmente lungo) ma la fiducia nell'accusato si è rilevata mal riposta: il 28 marzo 1990 a __________ sono stati inflitti 90 giorni di detenzione (sempre per i medesimi reati) senza revoca della sospensione di cui alla condanna del 7 agosto 1989. L'indulgenza dei magistrati nulla ha potuto a fronte dell'ostinatezza dell'accusato che, il 14 marzo 1991, è stato condannato a 7 mesi di detenzione sospesi condizionalmente ma con revoca della condanna a 13 mesi. Anche in questo caso i 7 mesi sono stati sospesi per 3 anni quale nuovo monito a migliore comportamento. Inutile il tentativo del giudice. Il 14 marzo 1995 __________ è stato condannato dalla Corte delle Assise Criminali (il che da la dimensione del suo nuovo agire) ad una pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione, pena che l'accusato ha terminato di espiare (con liberazione condizionale ed un periodo di prova di 4 anni) il 21 maggio 1997 … appena pochi mesi (undici circa) prima di commettere - come ritenuto dall'inquirente - i nuovi reati per i quali è oggi accusato.

          A non averne dubbio tali precedenti, in crescendo, sono significativi di una personalità che si ostina a delinquere. I vari ammonimenti, le sanzioni sospese condizionalmente, l'indulgenza delle Corti (sensibili alla situazione personale dell'accusato ed all'allora sua giovane età) a nulla sono serviti.

          5 condanne, due da parte della Corte delle Assise Correzionali, due da parte del PP ed una da parte della Corte delle Assise Criminali appaiono decisamente troppe e concretizzano gravemente un rischio di recidiva per un giovane che non ha dimostrato ravvedimento, che non si è mai distanziato seriamente dalla droga, che non ha concreta possibilità lavorativa e di reinserimento sociale nulla potendo dimostrare il curriculum prodotto dalla difesa con le osservazioni";

-    che il carcere preventivo appare quindi giustificato non solo da residue necessità istruttorie e da residuo rischio di inquinamento probatorio ma anche poiché sussiste un concreto rischio di recidiva;

-    che la detenzione preventiva cui è astretto l'accusato appare rispettosa del principio di proporzionalità, infatti

          "Giusta l'art. 102 cpv. 2 CPP la durata del carcere preventivo durante l'istruzione formale può essere di sei mesi; tale termine può essere convenientemente prorogato (art. 103 CPP).

          La prassi del Tribunale federale ha comunque stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; Rep. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere preventivo deve comunque obbedire al principio della proporzionalità, stando al quale la durata dipende anche dalle circostanze concrete, in particolare, dalla vastità e complessità dell'inchiesta e dal comportamento dell'arrestato (DTF 107 Ia 259 consid. 3b, 105 Ia 33 consid. 4b)."

-    che nel caso di specie l'istruttoria è complessa, volge al suo termine e coinvolge numerosi accusati. La prevedibile pena - in caso di giudizio di condanna - appare elevata sia per i quantitativi di droga trattati sia per la recidiva dell'accusato (senza dimenticare la revoca della libertà concessa il 21 maggio 1997 all'accusato in conseguenza alla condanna delle assise criminali evocata). La misura chiesta dalla PP, un mese di proroga della detenzione preventiva, giustificata dal completamento dell'istruttoria voluto dalla difesa e dall'eventuale evasione delle richiesta di complemento che dovessero ancora provenire dalla difesa, appare adeguata alle circostanze ed ancora limitata nel tempo. La detenzione complessiva subita, considerata dall'arresto, e quella ancora prevedibile per giungere al processo appaiono di gran lunga inferiori alla possibile pena in caso di giudizio di colpevolezza;

-    che il principio di proporzionalità cui deve sottostare la detenzione preventiva appare rispettato come d'altra parte lo è il principio di celerità le inchieste __________ e __________ coinvolgendo numerosi detenuti con fatti complessi intrecciati tra loro;

-    che, visto quanto precede, l'istanza va integralmente accolta con il presente giudizio, esente da spese, soggetto ad impugnativa alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) quindi dall'intimazione della presente.

P.q.m., visti gli artt. citati e gli artt. 284 e segg. CPP

decide:

1.    L'istanza di proroga di cui in ingresso è accolta.

       Di conseguenza la detenzione preventiva cui è astretto __________ è prorogata sino e compreso il prossimo 5 aprile 2000.

2.    Non si percepiscono tasse e spese.

3.    Avverso la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.    Intimazione:

       -    all'accusato __________, per il tramite del difensore d'ufficio avv. __________;

       -    all'avvocato __________, personalmente;

       -    alla Procuratrice Pubblica avv. __________, con gli atti di ritorno.

                                                                            giudice __________

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