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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 05.01.2000 INC.1999.53103

5 gennaio 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,258 parole·~6 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 531.99.3 R                                                          Lugano, 5 gennaio 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo 3/4 gennaio 2000 formulato da:

__________,                    c/o Penitenziario "La Stampa", Lugano

(patrocinato dall’avv. __________);

contro la decisione 23 dicembre 1999 della PP avv. __________ in materia di prove;

sentita verbalmente la PP avv. __________ che rinuncia a formulare specifiche osservazioni al gravame;

avuti gli atti a disposizione, considerato;

in fatto ed in diritto

-    che nei confronti di __________ e contro la ex convivente dello stesso __________ la PP avv. __________ ha aperto un procedimento penale ed ha promosso l'accusa per titolo di infrazione aggravata alla Legge Federale sugli Stupefacenti;

-    che, in particolare, a carico di __________ vi sono chiamate in correità per importanti vendite di cocaina. Il nome dell'accusato è stato fatto inizialmente da __________ che lo ha riconosciuto come importante acquirente di __________ e facente capo a __________ per i suoi acquisti di stupefacente;

-    che anche l'accusato __________ ha ammesso di avere venduto al duo __________ /__________ cocaina;

-    che, a carico di __________, vi sono poi le deposizioni della stessa __________ (v. 11 agosto 1999) che ha ammesso acquisti importanti (superiori al chilogrammo) sia dalla __________ che da __________;

-    che lo stesso __________ ha ammesso, inizialmente, acquisti di cocaina per non meno di 9 etti, circostanza ridimensionata dinnanzi alla PP avv. __________ nel verbale 12 agosto 1999 con ammissione di acquisti per non meno di 6 etti;

-    che successivamente l'accusato ha ritrattato il suo dire ammettendo traffico per quantitativi contenuti;

-    che in sede istruttoria - prima ancora del deposito degli atti la difesa di __________ ha chiesto alla PP avv. __________ di sottoporre __________ a perizia psichiatrica, di voler procedere - tra gli altri all'audizione di __________;

-    che, con decisione 23 dicembre 1999, la PP avv. __________ ha negato l'erezione di una perizia psichiatrica indicando l'assenza dei presupposti legali per tale atto non sussistendo dubbi sulla responsabilità penale della giovane. Anche la proposta audizione del teste __________ è stata negata con il rilievo che __________ sarebbe inattendibile per gravi problemi di tossicodipendenza e pregresso tentativo di suicidio;

-    che, insoddisfatto della decisione della magistrata, __________ si è aggravato a questo giudice evidenziando la contraddittorietà della chiamata in correità della __________ rispetto anche al dire delle altre persone coinvolte nell'istruttoria. Ciò sarebbe sintomo di "forte problema a livello di personalità". Lo strano comportamento della __________ deriverebbe da prime ammissioni importanti e susseguenti ritrattazioni. Anche l'audizione di __________ sarebbe importante poiché permetterebbe di accertare che __________ spacciava  prima di conoscere __________ circostanza questa sottaciuta;

-    che, di principio, il magistrato d'accusa deve chinarsi sulle richieste di complemento istruttorio a completamento della sua istruttoria e dopo il deposito degli atti. Se lo fa antecedentemente, come in casu, è certamente data la facoltà di impugnativa per la parte interessata. Il reclamo risulta quindi ricevibile;

-    che, per essere ammesse, le prove offerte in conseguenza a deposito degli atti (ed anche nelle fasi precedenti se giudicate dal magistrato inquirente) debbono adempiere tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: i complementi di prove devono essere motivati per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita, debbono avere il requisito della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni del magistrato inquirente, dopo definitiva conclusione dell'istruttoria dibattimentale, e poi - se ne sarà il caso - del giudice del merito. Le prove debbono poi essere di difficile produzione all'eventuale dibattimento (cfr. Giar 668.99.1 del 14 dicembre 1999 in re GB);

-    che di principio il magistrato d'accusa è libero ed autonomo nell'assunzione delle prove e nella valutazione della completezza delle indagini predibattimentali e, tra le prove cui può far capo, vi è il ricorso all'esperto ogniqualvolta occorra stabilire fatti e circostanze all'accertamento delle quali siano indispensabili speciali cognizioni. In particolare, per quanto attiene alla perizia psichiatrica, la procedura penale prevede unicamente la possibilità per il magistrato d'accusa di ordinare tale accertamento peritale mentre le condizioni materiali per procedere in tal senso sono espressamente fissate nel CPS all'art. 13. Tale norma prevede che l'autorità dell'istruzione rispettivamente quella di giudizio possono ordinare l'esame dell'accusato se vi sia dubbio circa la sua responsabilità o se un'informazione sullo stato psichico dello stesso sia necessaria per l'adozione di una misura di sicurezza;

-    che una perizia può essere ricusata nella misura in cui non sussistano dubbi quanto alla responsabilità dell'accusato (JdT 1982 34);

-    che, nel concreto caso, la responsabilità dell'accusata __________ non sembra fare difetto. Dagli atti non appaiono elementi tali da far dubitare della consapevolezza delle ammissioni dell'accusata, ammissioni (non meno di quelle formulate dal qui reclamante) di seguito in parte almeno rettificate. Nel suo gravame __________ non indica alcun serio e valido elemento tale da indurre il sospetto che lo stato di salute mentale della correa possa essere in qualche modo alterato. Certo __________ ha una difficile vita alle spalle, come gli atti permettono di ritenere, e non meno del reclamante ha abusato di sostanze stupefacenti. Il reclamo non fonda però su tali elementi - comunque di per se insufficienti ad ordinare una perizia psichiatrica - le sue richieste. __________ evidenzia il dire apparentemente contraddittorio dell'accusata, la divergenza tra la sua versione con le altre raccolte in corso di istruttoria (senza peraltro specificarle) e da ciò desume forti problemi a livello della personalità. La valutazione circa la credibilità della chiamata in correità della signora __________ spetta al giudice del merito. Qui va ribadito che __________ è stata spontanea nelle sue ammissioni, e che ciò possa disturbare il reclamante è comprensibile, e le sue ammissioni, con le successive rettifiche o precisazioni, non possano costituire un elemento tale da imporre l'erezione di una perizia psichiatrica;

-    che la prova offerta, comunque non riferita al reclamante stesso bensì a terza persona e quindi di tutta evidenza inconferente per __________, non può essere ammessa in questa sede ed il reclamo va quindi respinto su questo specifico punto;

-    che il reclamante chiede l'audizione di __________ che potrebbe attestare come la signora __________ spacciasse anche prima della sua conoscenza con __________. Si tratterebbe di spaccio di certa importanza. Quanto indicato con l'istanza di complemento costituisce una segnalazione di reato alla magistratura e la PP deve, conformemente al dettato di legge, porsi nella condizione di verificare se promuovere l'accusa o meno per i fatti segnalati. L'audizione del teste __________ appare quindi necessaria già per questo fatto. D'altra parte, nell'ottica dell'istruttoria, appare rilevante sentire il teste proposto per accertare, o smentire, la circostanza secondo cui la signora __________ abbia commerciato cocaina solo con il reclamante o meno. La PP non ha rifiutato la prova siccome irrilevante, non pertinente od inconferente. Essa l'ha scartata siccome il teste sarebbe inaffidabile sia per la tossicomania che per un pregresso tentativo di suicidio. La prova come tale va ammessa ed il magistrato d'accusa, rispettivamente gli agenti di polizia giudiziaria dalla stessa delegati, interpelleranno __________ sui fatti d'interesse. L'affidabilità del teste sarà saggiata nel corso dell'audizione (il teste potrà o meno ricordare i fatti, potrà o meno essere preciso sugli stessi fornendo informazioni circostanziate, …) senza che un accertamento peritale si imponga;

-    che, visto l'esito del gravame, parzialmente ammesso, si giustifica di non caricare tasse di giustizia e spese al reclamante e di non attribuire ripetibili. La presente decisione è definitiva.

Pqm, visti le norme procedurali citate e gli artt. 280 e segg. CPP;

decide:

1.      Il reclamo è parzialmente accolto nel senso dei considerandi. Di conseguenza è ammessa unicamente l'audizione della deposizione di __________.

2.      Non si percepiscono tasse e spese e non si allocano ripetibili.

3.      La presente decisione è definitiva.

4.      Intimazione al reclamante per il tramite dell'avv. __________ ed alla PP avv. __________.

                                                                           giudice __________

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