Skip to content

Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 15.03.2000 INC.1999.51006

15 marzo 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,586 parole·~8 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

nN. 510.99.6 L                                                             Lugano, 15 marzo 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 6 marzo 2000 da

__________, cittadino portoghese

(patrocinato dall'avv. __________)

e qui trasmessa con preavviso negativo il 10/13 marzo 2000 dalla Procuratrice pubblica avv. __________;

viste le osservazioni 14 marzo 2000 dell'accusato, che si conferma in contenuti e conclusioni dell'istanza;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che

-    in tema di libertà personale concernente __________, questo giudice (oltre alla conferma dell'arresto del 23 luglio 1999) già ebbe ad occuparsi con le decisioni del 27 agosto 1999 (inc. GIAR 510.99.3) e del 22 ottobre 1999 (inc. GIAR 510.99.4) che hanno respinto correlative istanze di libertà provvisoria, e con la decisione del 28 dicembre 1999 (inc. GIAR 510.99.5), che ha prorogato il carcere preventivo, nonostante opposizione dell'interessato, sino al 21 marzo 2000: nessuno di questi giudizi è stato impugnato alla Camera dei risorsi penali;

-    l'istruttoria predibattimentale è conclusa, per scadenza inutilizzata del termine per proporre eventuali nuove prove a norma dell'art. 196 CPP, ed è in corso di emanazione l'atto di accusa per il deferimento dell'accusato istante alla Corte delle Assise correzionali, segnatamente con le imputazioni di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per avere riassuntivamente trafficato importanti quantitativi di cocaina, vendendone da solo o con altri circa 100 g., intermediandone 200 g. e facendo preparativi per la vendita di almeno altri 500 g.;

-    la concessione della libertà provvisoria viene ora nuovamente chiesta con un esposto che sa tanto di arringa difensiva, inteso a minimizzare le responsabilità di __________, coinvolto "con la droga soltanto per foraggiare il proprio consumo personale", per cui dovrebbe essere sanzionato con una pena relativamente mite, tale da consentirne la sospensione condizionale o quantomeno un residuo da poter scontare in regime carcerario agevolato, con esclusione pertanto del pericolo di fuga, più non essendovi d'altro canto impedimenti per possibile inquinamento delle prove;

-    la Procuratrice pubblica ha espresso preavviso negativo per chiari indizi di colpevolezza, esuberanti le allegazioni dell'istanza, rimanendo inalterati gli altri presupposti dei pericoli di collusione (con un coaccusato a piede libero), di fuga (in relazione alla prevedibile pena privativa della libertà) e di recidiva (l'attività criminosa non essendo stata occasionale), il tutto coperto dal rispetto del principio di proporzionalità;

-    con le osservazioni a detto preavviso, __________ si diffonde ancora in discussione di merito sulla pretesa contenuta sua attività delittuosa, essenzialmente intesa a garantire il proprio consumo di cocaina, quindi con verosimiglianza di pena sospesa condizionalmente o tanto mite da rendere nullo l'interesse alla fuga, mentre il pericolo di collusione (accennato per la prima volta dalla magistrata inquirente) è "di per sé risibile" stante la chiusura dell'istruttoria e, per la situazione personale e famigliare, il rischio di recidiva (pure per la prima volta avanzato), è "quantomeno poco credibile";

-    all'accusato sono note le disposizioni procedurali e la correlativa giurisprudenza in tema di privazione della libertà personale, come alle precedenti richiamate decisioni, e meglio:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, il pericolo di recidiva ed eventualmente quello di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

-    allora mantengono nuovamente validità sufficienti presupposti di legge, proprio come esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, sino all'ormai prossimo dibattimento processuale;

-    per qualificare il non indifferente ruolo svolto dall'accusato, nell'ottica dell'esistenza di importanti e gravi indizi di colpevolezza, già sono sufficienti le pur limitate sue ammissioni, a cui vanno però aggiunti gli altri accertamenti istruttori, evidenziati nelle precedenti decisioni e che andranno a costituire le imputazioni di competenza della Corte delle Assise correzionali, essendo escluso un loro approfondimento critico in questa sede, anche per evitare inopportuno pregiudizio;

-    dato il comportamento processuale reticente di __________ e le sue tesi riduttive circa sue responsabilità dirette, è ipotizzabile considerare ancora di pregio il pericolo di collusione con altre persone coinvolte tuttora a piede libero e segnatamente con il coimputato __________ (pericolo di collusione e di inquinamento delle prove già considerato presente nelle precedenti decisioni di questo giudice);

-    anche gli altri presupposti di legge vennero considerati e fatti propri in decisioni tranquillamente cresciute in giudicato e senza neppure consistente appropriato riscontro in successivi esposti dell'accusato e, come già rilevato, senza impugnative in seconda istanza;

-    quindi sul pericolo di recidiva si veda il corrispondente considerando della decisione 27 agosto 1999, di poi confermato, come ora:

"L'illustrato comportamento dell'accusato istante consente di considerare dato il presupposto del pericolo di recidiva, richiamando come lo stesso debba essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (LUVINI, loc. cit., pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7).

Negare l'evidenza significa - anche e nel contempo mancata presa di coscienza dell'intollerabilità dei reati commessi e prospettiva di ripresa di lucroso traffico di stupefacenti, con la soggettiva convinzione di tolleranza per una scarcerazione senza completazione degli accertamenti istruttori e senza confronto di pena. L'attività lavorativa ed i rapporti famigliari non seppero minimamente trattenere l'accusato, per cui è pura ipotesi che nel futuro possano avere risvolti positivi, per rapporto anche ad una situazione economica - se regolare - non di certo brillante (come appare dai procedimenti esecutivi in corso, attestati dalla documentazione prodotta con l'istanza 26 agosto 1999 di ammissione al gratuito patrocinio)."

ed analogamente sul pericolo di fuga:

"Per quanto concerne il pericolo di fuga, si ricorda che i criteri determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).

La Procuratrice pubblica non insiste sul ricorrere di questo presupposto ad impedire scarcerazione. Tuttavia il descritto atteggiamento dell'accusato istante consente di ritenere per concreta la scelta della fuga e della latitanza al cospetto della prospettiva ormai certa di essere riconosciuto colpevole di spaccio di stupefacenti e verosimile di importante privazione della libertà personale. __________ mantiene forti contatti con il suo paese d'origine, tanto che le figlie minori vi sono rimaste sino alla fine della scolarità, qui arrivando solo lo scorso mese di luglio, con richiesta 9 agosto 1999 di permesso di dimora (allegata all'istanza 26 agosto per la concessione del gratuito patrocinio). Si tratta in ogni modo di valutazione abbondanziale rispetto alle altre ragioni che impediscono accoglienza dell'istanza ed in certo qual senso alternativa al pericolo di recidiva."

-    considerato che l'istruttoria formale si è protratta per la complessità dei fatti, coinvolgenti più persone, e per l'atteggiamento reticente dell'accusato istante, e che è imminente il deferimento alla Corte del merito, il principio di proporzionalità risulta ossequiato;

-    di conseguenza l'istanza è respinta con la presente decisione esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP);

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.      L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione:

avv. __________, per sé e per l’istante;

-          Procuratrice pubblica avv. __________ (con copia delle osservazioni dell’istante);

-          Presidente della Corte delle Assise correzionali, sede.

                                                                                giudice __________

INC.1999.51006 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 15.03.2000 INC.1999.51006 — Swissrulings