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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.11.2000 INC.1999.38617

8 novembre 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·5,057 parole·~25 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 386.99.17 M                                                          Lugano, 8 novembre 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 28 luglio 2000 da

__________,            __________

(patrocinata dall’avv. __________)

avverso la decisione 17 luglio 2000, con la quale il Procuratore Pubblico avv. __________ ha decretato il dissequestro della relazione bancaria n. __________ (recte: __________), detenuta dalla reclamante presso __________, nell’ambito del procedimento penale pendente nei confronti di __________ (avv. dott. __________), __________ e __________ (avv. dott. __________), __________ (avv. __________) e __________ (avv. __________);

lette le osservazioni 2 agosto 2000 dell’accusato __________, che si rimette al giudizio di questo giudice; le osservazioni 4 agosto 2000 dell’accusato __________ e 9 agosto 2000 dell’accusato __________, che postulano la reiezione del gravame; le osservazioni 10 agosto 2000 delle parti civili e resistenti __________ e Cassa di Risparmio __________ SpA, e 11 agosto 2000 della parte civile e resistente __________, che si riconfermano nell’istanza di dissequestro e postulano la reiezione del gravame; infine le osservazioni 8 agosto 2000 del magistrato inquirente, che si riconferma nella decisione impugnata;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP 2308/99/EM/EM;

ritenuto

in fatto:

A.

__________ è stato tratto in arresto in data 4 giugno 1999, in virtù di corrispondente ordine 1° giugno 1999 del competente Procuratore Pubblico, in quanto sospettato di avere effettuato, nella sua qualità di operatore sul mercato dei cambi di divise (“forex”), delle operazioni manipolate, traendo per sé e per terzi un indebito profitto e causando, fra gli altri, alla parte civile e proprio datore di lavoro __________ un danno patrimoniale (v. verbale MP 4 giugno 1999, ore 08.40, inc. GIAR 386.99.1 doc. _). Il giorno successivo, questo giudice ha confermato l’arresto, con contestuale intimazione della promozione d’accusa per titolo di amministrazione infedele a scopo di lucro (inc. GIAR cit., doc. _).

B.

Dopo aver inizialmente negato ogni addebito, già avanti a questo giudice __________ ha ammesso le proprie responsabilità, confermando di aver scientemente e volutamente posto in atto operazioni forex a prezzi di sfavore per la propria banca, andando d’accordo con l’acquirente, il quale sapeva che poteva immediatamente rivendere quanto acquistato a condizioni di favore a prezzo di mercato, e dividendo con lui l’utile conseguito (v. verbale GIAR cit., p. 2). Ha ammesso, fra l’altro, operazioni con la società di brokeraggio __________, e per essa con il broker __________ (loc. cit., p. 3).

C.

Accertato il coinvolgimento nella fattispecie inquisita del citato __________, il Procuratore Pubblico ha bloccato il saldo attivo della relazione da lui detenuta presso la __________, con decreto 26 agosto 1999. Con successivo decreto 10 febbraio 2000, il sequestro è stato limitato all’importo di Fr. 250'000.--. Infine, preso atto che __________ ed altre persone attive in __________ avevano raggiunto un accordo sulle conseguenze risarcitorie con la parte civile __________ e con le banche italiane asseritamente danneggiate dall’agire degli accusati, e che tale accordo contemplava pure il dissequestro delle relazioni di pertinenza degli operatori di __________, con la decisione impugnata il Procuratore Pubblico ha ordinato la liberazione della relazione in oggetto, previo contestuale bonifico dell’importo concordato con le parti civili sul conto del loro rappresentante legale (v. decreto 17 luglio 2000, inc. GIAR 386.99.17, doc. _, passim).

D.

Contro predetta decisione insorge la __________ (di seguito: __________), società anonima svedese attiva nella gestione patrimoniale (v. reclamo 28 luglio 2000, inc. GIAR 386.99.17 doc. _, pto. III.1 p. 3). Premessa la propria titolarità del conto in oggetto, con la precisazione che si tratterebbe di “un conto terzi su cui vengono versati i fondi dei propri clienti in attesa di venir investiti presso i brokers [...]” (reclamo, cit., pto. III.2 p. 3), __________ motiva la propria opposizione al dissequestro con il fatto che essa vanterebbe pretese risarcitorie nei confronti di __________, conseguenti ai danni che essa avrebbe subito “a seguito delle sue condotte suscettibili di illecito penale e civilistico [...] con riflessi pregiudizievoli per il patrimonio della reclamante a seguito dell’ordine di sequestro disposto il 26 agosto 1999 dal Magistrato inquirente” (reclamo, cit., pto. III.5 p. 4). __________ invoca dunque verso __________ un corrispondente “diritto di compensazione/ritenzione/pegno o altro diritto preferenziale rispetto alle pretese annunciate vuoi da terzi, vuoi da __________ stesso, sugli averi in conto no. __________” (reclamo, cit., pto. III.5 in fine, p. 5). In diritto, __________ pretende che il Procuratore Pubblico non avrebbe avuto titolo per ordinare la devoluzione a terzi dei fondi sequestrati, facendo difetto il consenso “di tutte le parti terze potenzialmente coinvolte ed interessate alla restituzione” (reclamo, cit., pto. III.6 p. 6 in fine), segnatamente della reclamante. Lamenta anzi di non essere stata del tutto coinvolta, e nemmeno informata dal Procuratore Pubblico, nella procedura di dissequestro, ciò che già di per sé renderebbe nulla la decisione impugnata (v. reclamo, cit., pto. III.7 p. 7).

E.

A parte il coaccusato __________, che ha rinunciato a presentare osservazioni (v. scritto 2 agosto 2000, inc. GIAR 386.99.17 doc. _), e la parte civile __________, che ha dichiarato di associarsi alle conclusioni del Procuratore Pubblico (v. scritto 11 agosto 200, inc. GIAR 386.99.17 doc. _), le altre parti coinvolte postulano concordemente la reiezione del reclamo, con argomenti simili. In primo luogo, viene fatto rilevare come la pretesa risarcitoria di __________ non sia sufficientemente circostanziata (v. osservazioni __________ SpA e Cassa di Risparmio __________ SpA [di seguito: __________], inc. GIAR 386.99.17 doc. _, pto. 6 p. 4; osservazioni __________, inc. GIAR 386.99.17 doc. _, pto. 4 p. 2); che il preteso danno subito da __________ sarebbe difficilmente riconducibile all’agire di __________ (per considerazioni di diritto contrattuale e per l’assenza di validi diritti reali, v. osservazioni Intesa, cit., pto. 4-5 p. 3; ma anche perché __________ deve assumersi i rischi connessi con la propria decisione di far confluire i fondi dei clienti su un conto collettivo, v. osservazioni MP, inc. GIAR 386.99.17 doc. _ p. 2), soprattutto perché __________ avrebbe omesso di porre in atto quanto in suo potere per limitare l’asserito danno (v. osservazioni Intesa e MP, ll. cc., ibid.); che __________ non si è neppure costituita parte civile (v. osservazioni Intesa, cit., pto. 3 p. 2-3), rispettivamente non può essere considerata parte lesa (v. osservazioni __________, cit., pto. 6 p. 3). All’unisono, poi, viene censurata la mala fede processuale di __________: il magistrato inquirente rileva come __________ avesse già acconsentito ad un trasferimento dell’importo qui discusso lo scorso mese di settembre 1999, e non si sia comunque opposta alle precedenti decisioni di dissequestro (v. osservazioni MP, cit., p. 2), mentre __________ sottolinea come __________ si fosse “già arrogata il diritto di prelevare quanto da lei preteso a titolo di risarcimento del danno” (osservazioni, cit., pto. 7 p. 3, con rinvio allo scritto 2 marzo 2000 del patrocinatore di __________, ed allo scritto 23 marzo 2000 di __________ a __________, dove gli si comunica l’avvenuto trattenimento dell’importo di Eur. 124'776.—[recte: Eur. 124'766.--]).

Considerato

in diritto:

1.

            a)        Per principio, sequestro (e dissequestro) “di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo come mezzi di prova oppure che possono essere confiscati o devoluti allo Stato” (art. 161 cpv. 1 CPP) seguono il destino dell’azione penale, tant’è che tale misura decade automaticamente in assenza di una decisione dell’autorità competente, quando questa statuisce sull’abbandono del procedimento o emana la sentenza definitiva (art. 165 cpv. 1 CPP). Ogni eccezione a questa regola esige una soluzione particolare: così, all’art. 350 CPP è regolato il caso del mantenimento del sequestro oltre la pendenza dell’azione penale (v. in merito decisione 14 luglio 1998 in re B.P., inc. GIAR 286.98.2 consid. 2), mentre all’art. 165 cpv. 2 e 3 sono descritte le condizioni alle quali è possibile procedere ad un dissequestro prima del giudizio di merito (oltre al caso, scontato, in cui siano venuti meno nel frattempo i presupposti del sequestro).

            b)        In vista della revisione totale del CPP, il Messaggio 11 marzo 1987 prevedeva che gli oggetti e i valori sottratti con il reato “sono restituiti all’avente diritto quando la sentenza é cresciuta in giudicato. Gli stessi possono essere restituiti prima con il consenso del procuratore e dell’indiziato” (loc. cit., art. 124 cpv. 2 Prog., p. 148). Il medesimo progetto di legge prevedeva che “se il diritto alla restituzione é contestato o dubbio l’autorità competente ordina il deposito” e può rinviare “il richiedente al competente giudice civile” (ibid.; v. in merito decisione 22 gennaio 1999 in re J.J.M., inc. GIAR 1047.98.2, in: Rep. 132 [1999], n. 131 consid. 3 p. 359). A rendere poco chiaro il pensiero del legislatore, interveniva tuttavia la nota 3 (Messaggio, loc. cit.), secondo la quale la restituzione anticipata avrebbe dovuto essere possibile, diversamente da quanto previsto nell’avamprogetto Schultz, “quando il diritto della parte lesa sia manifesto” eventualità, invece, che non trova riscontro nel testo della norma commentata.

Nell’ambito dell’esame di detta norma, la competente Commissione speciale del Gran Consiglio, nel suo Rapporto dell’8 novembre 1994 (p. 58) relativo all'art. 165 CPP, ha deciso “l’inserimento di un nuovo terzo capoverso per evitare un pregiudizio eccessivo alla parte lesa con la rigorosa applicazione del cpv. 2 che richiede, per la restituzione all’avente diritto degli oggetti e dei valori sottratti con il reato, una sentenza cresciuta in giudicato o il consenso del Procuratore Pubblico e dell’accusato. Si prescrive pertanto che se ‘il diritto della parte lesa é manifesto, gli oggetti e i valori sottratti con reato possono essere restituiti a quest'ultima prima della crescita in giudicato della sentenza, anche senza il consenso dell’accusato’”. Questa norma, nuova rispetto al previgente CPP (art. 224 cpv. 2 CPP/1941), rappresenta dunque un’eccezione al principio in virtù del quale una restituzione anticipata alla parte lesa è possibile solo a seguito di convergente accordo tra le parti. Essa sembra derivare principalmente dalla necessità di superare i problemi connessi con la latitanza dell'accusato, e quindi la difficoltà concreta di ottenerne il consenso (in questo senso CRP 333/1991, si veda GIAR 863.93.3 del 21 marzo 1996 p. 4 e 5; come qui la già citata decisione in: Rep. 132 [1999], n. 131 consid. 3 p. 359).

c)         Presupposto del dissequestro senza il consenso dell’accusato é che il diritto della parte lesa sia “manifesto” (v. Messaggio, loc. cit., nota 3). Con tale termine occorre intendere che il diritto della parte lesa appaia chiaro e liquido, senza contestazioni tali da poterne porre in dubbio l’esistenza. Trattandosi di giudizio di verosimiglianza occorre porre attenzione di volta in volta alla specificità del caso ed al cospetto di dubbio si deve optare per il mantenimento dello status quo al fine di non anticipare un giudizio di merito (che potrebbe smentire la decisione incidentale) rispettivamente per non vanificare il giudizio di merito stesso (così, verbatim, in decisione 29 luglio 1999 in re D.C., inc. GIAR 457.99.1, consid. 2.2 p. 5-6; v. anche decisione 21 aprile 1997 in re S.C., GIAR 207.97.1, e la citata Rep. 132 [1999], n. 131 consid. 3 p. 360).

d)        La norma di cui all'art. 165 cpv. 3 CPP ha trovato, nella recente giurisprudenza di questo ufficio, pochi significativi casi di applicazione (segnatamente la decisione 21 aprile 1997, inc. GIAR 207.97.1; decisione 29 luglio 1999 in re D.C., inc. GIAR 457.99.1; mentre nella decisione 29 novembre 1996, inc. GIAR 292.96.2, il magistrato d’accusa competente aveva revocato la sua decisione di sequestro, e nel precedente caso GIAR 863.93.3 il reclamo era apparso addirittura temerario a fronte della situazione processuale; il dissequestro è invece stato negato da questo giudice nella decisione 6 maggio 1999 in re M.C. et al., inc. GIAR 236.96.2).

2.

Se, usualmente, fulcro di un reclamo contro il dissequestro di un conto bancario è l’esame, quand’anche sommario, del merito della questione, ovvero a sapere se il diritto della parte lesa alla quale il Procuratore Pubblico vuole attribuire gli attivi dissequestrati sia davvero “manifesto” (v. decisione inc. GIAR 236.96.2, cit., consid. 4b p. 7-8), come pretende l’art. 165 cpv. 3 CPP, nell’evenienza specifica la questione neppure si pone: con la firma dell’accordo con le banche __________, __________ SpA e Cassa di Risparmio __________ SpA, __________ ed i coaccusati operatori __________ hanno concretamente riconosciuto la legittimità del loro obbligo di risarcire dette parti civili nella misura concordata (senza, con ciò, accettare di assumersi responsabilità penali di alcun genere). Il diritto delle parti civili ad incassare il risarcimento pattuito è dunque senz’altro chiaro e liquido ai sensi dell’art. 165 cpv. 3 CPP, così come è chiaro ed incontestato l’accordo degli accusati.

Le difficoltà risiedono altrove: una terza parte si manifesta, pretendendo diritti preminenti sui beni dissequestrati. La reclamante, essenzialmente, si dichiara danneggiata dall’operato di __________ perché, a seguito dei comportamenti delittuosi di lui, essa non avrebbe potuto esplicare la propria usuale attività di gestione patrimoniale. Tale blocco dell’attività le avrebbe dunque causato la perdita di provvigioni (lucrum cessans) e l’obbligo di risarcire altri clienti per il loro mancato guadagno (per un totale di US$ 111'955.— e fr. 2'000.— oltre ad interessi, v. reclamo, cit., pto. III.5 p. 4-5). La questione è, dunque, se __________ possa opporsi al dissequestro in oggetto non in quanto parte lesa in concorrenza con altre vittime, bensì in quanto creditrice asseritamente privilegiata rispetto a queste. A ben guardare, la questione è addirittura duplice: è __________ legittimata ad interporre reclamo, benché non parte lesa/civile nel procedimento penale contro __________ e altri? E in secondo luogo: può e deve questo giudice esaminare, per quanto sommariamente, la fondatezza delle pretese della reclamante, e se del caso respingere il reclamo qualora le medesime apparissero infondate?

Per rispondere alla prima domanda, si deve preventivamente chiarire se la reclamante __________ sia terzo con interesse legittimo ai sensi dei combinati artt. 280 cpv. 2 CPP e 59 s. CPS.

3.

Dovendosi giudicare, nell’evenienza specifica, la posizione di un terzo asseritamente in buona fede ed estraneo al reato per il quale è stata condotta l’inchiesta penale, la sedes materiae è rappresentata dall’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS.

            a)        Dato che la confisca è misura di carattere reale, essa deve poter essere pronunciata nei confronti di chiunque sia in possesso del bene in questione, indipendentemente dal fatto che egli abbia a vedere o meno con il reato (Messaggio, FF 1993 volume III, pto. 223.3 p. 219). Ciò spiega il tenore volutamente indeterminato dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS, che non si pronuncia in merito alla cerchia di persone nei confronti delle quali la norma possa trovare applicazione. Tuttavia, la confisca è esclusa in due casi: qualora i valori in questione “debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ristabilirne i diritti” (art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase; v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach StGB Art. 58 ff., in: RPS 113 [1995] p. 321 ss., pto. 4.4.1 p. 339), oppure nei confronti di un detentore in buona fede degli stessi valori (art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS). Queste due varianti hanno intendimenti e portata ben distinti: la prima vuole rendere più semplice per la vittima diretta del reato il recupero della refurtiva, e apre alla corte di merito la possibilità di procedere senza far capo ai meccanismi della confisca (v. Schmid, cit., pto. 4.4.2 p. 340).

            b)        La seconda variante, invece, è da intendersi come correttivo alla regola dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 prima parte, ovvero che la confisca può essere ordinata contro chiunque. In effetti, un’applicazione rigorosa di questo principio potrebbe portare a conflitti con la garanzia costituzionale della proprietà di cui si dovesse avvalere il sequestratario asseritamente in buona fede ed estraneo al reato per il quale è stata condotta l’inchiesta penale (v. Schmid, cit., pto. 4.5.1 p. 342). Per questo motivo, in sede di revisione delle norme sulla confisca il legislatore ha introdotto una “via penale” per la soluzione delle difficili questioni legate alle pretese di terzi in buona fede nei riguardi di beni sottoposti a confisca. Ma questa via si discosta in parte dalle regole civilistiche sulla proprietà (v. Schmid, ibid.).

Ai sensi del diritto penale, la buona fede che abilita il terzo detentore ad opporsi alla confisca è data se questi “ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata [inteso: la confisca, n.d.r.]”, ma soltanto se tale ignoranza sia accompagnata (e, in un certo senso, suffragata) dal pagamento di ”una controprestazione adeguata” (art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS). Altro motivo di rinuncia alla confisca, qui senza rilievo, è costituito dall’eventuale eccessiva severità della misura nei confronti del terzo (art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS ultima frase).

            c)         Ne discende, in conclusione, che un valore patrimoniale provento (diretto, ma anche indiretto, v. Schmid, cit., pto. 4.5.2 p. 343) di reato e rinvenuto in possesso di terzo può essergli sottratto e restituito alla parte lesa (la restituzione diretta alla parte lesa del “surrogato” in senso stretto non ha invece base legale sufficiente nell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 prima parte CPS, v. Schmid, cit., pto. 4.4.2 p. 341), a meno che il terzo non dimostri la propria buona fede nei modi esposti.

d)        Va da ultimo precisato che le considerazioni che precedono (mutuate verbatim dalla decisione 2 dicembre 1997 in re T.T., inc. GIAR 116.97.3 consid. 4 p. 4-6), originariamente formulate nel caso di terzo postulante un dissequestro in proprio favore, valgono mutatis mutandis anche nella presente circostanza, nella quale il terzo si limita ad opporsi ad un dissequestro che lo priverebbe del sostrato al quale attingere per soddisfare le proprie pretese risarcitorie. La situazione è del tutto parallela, vedendo contrapposti da un lato gli interessi delle parti lese (qui le banche che hanno concluso l’accordo risarcitorio con __________ e altri accusati, là la banca vittima della truffa) agli interessi del terzo in pretesa buona fede.

4.

a)        Di regola, come detto (supra, consid. 3b), unicamente l’esistenza di diritti reali (anche solo limitati e legali) legittima un terzo ad insorgere contro una sentenza di confisca, rispettivamente di rinuncia alla confisca (v. Messaggio 30 giugno 1993, FF 1993 vol. III p. 193 ss., pto. 223.3 p. 219-220; pto. 223.4 p. 220; Niklaus Schmid, in: Schmid [Hrsg.], Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998 [citato: Kommentar], nota 96 ad art. 58 CPS; nota 78 ad art. 59 CPS). Pretese di carattere obbligatorio, invece, non bastano (v. Messaggio, cit., pto. 223.4 p. 221; Schmid, Kommentar, nota 82 ad art. 59 CPS, con rinvio a dottrina ed ai lavori preparatori, e con la possibilità di eccezioni in casi del tutto particolari, qui senza interesse).

b)        La ratio di tale distinzione è da ricercarsi nello scopo primo perseguito dalla novella legislativa del 1994 relativa alle norme sulla confisca, ossia: semplificare la possibilità di procedere alla confisca di beni di origine delittuosa anche qualora (formalmente) in mano a terze persone (v. Messaggio, cit., pto. 223 p. 217), con particolare attenzione ai beni di pertinenza del crimine organizzato (v. Messaggio, cit., pto. 223.1 p. 217-218). In altre parole, il legislatore ha focalizzato la propria attenzione sulla possibilità di assicurare alla giustizia beni di origine criminosa, ma nel frattempo acquisiti da terze persone estranee al reato a monte. Ha invece ritenuto che la considerazione dei diritti obbligatori dei terzi, in materia di confisca, non spetti al diritto penale, essendo sufficienti le disposizioni pertinenti del Codice delle obbligazioni (v. Messaggio, cit., pto. 223.4 p. 221).

c)         La scelta del legislatore si spiega e si giustifica con un ragionamento molto semplice. Essendo stata sua priorità assoluta quella di conferire incisività alle norme sulla confisca, al fine di combattere con efficacia il crimine, il legislatore ha statuito il primato della confisca (quale misura di natura reale) sugli altri diritti di terzi. Resosi conto che ciò poteva, in casi estremi, entrare in conflitto con il diritto alla proprietà garantito a livello costituzionale, ha statuito eccezioni all’obbligo di confisca – eccezioni di natura civilistica, ma “soltanto nella misura in cui ci si debba scostare dal diritto privato” (Messaggio, cit., pto. 223.4 p. 220). Così facendo, ha scientemente messo in conto di annacquare il diritto alla confisca penale.

Certo, esso avrebbe anche potuto andare oltre, e stabilire che prima di procedere ad una confisca, il giudice penale doveva tenere pure conto di eventuali concorrenti pretese obbligatorie. La conseguenza sarebbe stata, tuttavia, non solo un ulteriore indebolimento della misura penale, ma anche un’ingiustificata estensione delle competenze del giudice penale, che avrebbe appunto dovuto improvvisarsi civilista (con l’insito pericolo di giudizi contraddittori in sede penale e civile). Inoltre, e di converso, tale approccio avrebbe ulteriormente allargato la cerchia di terzi potenzialmente interessati a partecipare alla realizzazione di beni sequestrati, con il rischio – fra gli altri – di estendere per vie traverse e praeter legem il sequestro civile e di privilegiare quel creditore che, in modo del tutto casuale, si trovasse a detenere attivi di pertinenza di un debitore sotto inchiesta penale.

Ma soprattutto, un tale approccio avrebbe ulteriormente confuso il discorso penale con quello civile: va allora riaffermato senza mezzi termini che la confisca serve a ristabilire i diritti della vittima (e dello Stato), fatta salva una ben delimitata categoria di diritti reali di terzi non coinvolti nella fattispecie penale, che il legislatore ha voluto anteporre, appunto, ai diritti della vittima.

5.

a)        Nel caso di specie, la reclamante __________ si oppone al dissequestro ordinato dal Procuratore Pubblico in virtù non tanto di propri preminenti diritti reali sui denari in discussione (il fugace cenno in sede di reclamo, cit., pto. 8 p. 8, all’acquisizione di proprietà per frammistione è insufficientemente motivato, ed appare anche poco compatibile con la natura stessa del conto posto sotto sequestro – un conto collettivo sul quale confluivano gli apporti dei vari clienti della fiduciaria, v. reclamo, cit., pto. 2 p. 3, e comunque suddiviso in chiare rubriche di gestione, v. lo scritto 2 marzo 2000 del patrocinatore di __________ al difensore di __________, allegato alle osservazioni di quest’ultimo), quanto di pretese risarcitorie scaturenti da danni che la reclamante medesima avrebbe subito a seguito del coinvolgimento di __________ nella nota vicenda penale (v. reclamo, cit., pto. 5 p. 4-5). Si tratta dunque di pretese di mera natura obbligatoria, come tali non sufficienti a legittimare la reclamante all’inoltro del presente rimedio di diritto – tanto più che tali sue pretese non sono in diretta connessione con il reato perseguito (v. Schmid, Kommentar, nota 155 ad art. 59 CPS).

b)        In quanto ricevibile, il reclamo va allora già respinto per carenza di legittimazione della reclamante, senza necessità di esaminare la fondatezza delle sue pretese, rispettivamente la loro rilevanza quale impedimento alla restituzione del denaro sequestrato alle parti lese.

6.

Anche volendo intraprendere, a titolo del tutto abbondanziale, un sommario esame della fondatezza delle pretese avanzate da __________, l’esito del reclamo non cambierebbe.

a)        In primo luogo, è certo che la reclamante non ha per nulla sostanziato l’entità del danno asseritamente subito (v. osservazioni Intesa, inc. GIAR 386.99.17 doc. _, pto. 6 p. 4; osservazioni __________, inc. GIAR 386.99.17 doc. _, pto. 4 p. 2). A parte il fatto che non è in nessun caso lecito rinviare genericamente a documentazione già agli atti (così, tuttavia, reclamo, cit., pto. 5 p. 4), quanto prodotto in allegato al reclamo (v. inc. GIAR 386.99.17, sub doc. _) relativamente alla mancata performance degli investimenti affidatile consiste in un’unica tabella, di fonte del tutto ignota, che riproduce dati del tutto astratti sulla media mensile ed annuale della performance netta dei portafogli individuali, dei quali purtroppo però non si sa a chi appartengano né da chi sarebbero stati gestiti; a mente di questo giudice, un metodo di calcolo di inaccettabile superficialità, soprattutto se si considera che __________ – volendo rivalersi su __________ per i risarcimenti da essa asseritamente versati ai propri clienti danneggiati – non avrebbe dovuto fare altro che produrre la documentazione che attestasse, appunto, i calcoli fatti con gli altri clienti ed i versamenti in loro favore. Ma la reclamante non ha ritenuto di produrre nemmeno ciò. Per i medesimi motivi inutilizzabile è, poi, la tabella sulle mancate commissioni, anch’essa estrapolata su medie pluriennali. Abbondanzialmente, l’esistenza di validi diritti reali a garanzia delle menzionate pretese non è stata motivata dalla reclamante, ed è contestata (v. osservazioni Intesa, cit., pto. 4-5 p. 3).

b)        Secondariamente, il nesso di causalità fra il comportamento di __________ e l’asserito danno subito da __________ è assai dubbio. Come a giusta ragione rileva il Procuratore Pubblico, __________ deve assumersi i rischi connessi con la propria decisione di far confluire i fondi dei clienti su un conto collettivo (v. osservazioni MP, inc. GIAR 386.99.17 doc. _ p. 2); perché è certo che se avesse attribuito un conto singolo ad ogni cliente, il coinvolgimento di uno di essi in un’inchiesta penale non avrebbe paralizzato tutta la sua attività. Inoltre, è anche vero che la reclamante deve imputare unicamente a sé stessa la durata del sequestro della relazione collettiva: essa ha preferito interporre contro il sequestro un reclamo manifestamente del tutto sprovvisto di ogni e qualsiasi possibilità di esito favorevole, piuttosto che fornire quel minimo complesso di informazioni che avrebbe permesso agli inquirenti di focalizzare immediatamente la misura sui beni di __________, e contestualmente liberare la relazione – ciò che è avvenuto unicamente a seguito dell’intervento della direttrice di __________, sollecitata direttamente dal magistrato inquirente, che ha prodotto le informazioni richieste e ritirato il reclamo (v. osservazioni MP, inc. GIAR 386.99.17 doc. _ p. 2, con rinvio alle carte istruttorie, doc. _). Ne discende che __________ ha effettivamente omesso di porre in atto quanto in suo potere per limitare l’asserito danno (v. osservazioni Intesa e MP, ll. cc., ibid.), sì da doversi assumere la principale responsabilità, o almeno una grave concolpa per l’inutile prolungamento dell’iniziale sequestro.

c)         Da ultimo, soprattutto, non si può negare che l’atteggiamento processuale della reclamante __________ appaia viziato da mala fede: parrebbe, infatti, che essa già blocca altri attivi a tutela di proprie pretese risarcitorie (v. osservazioni __________, cit., pto. 7 p. 3, con rinvio allo scritto 2 marzo 2000 del patrocinatore di __________, ed allo scritto 23 marzo 2000 di __________ a __________, dove gli si comunica l’avvenuto trattenimento dell’importo di Eur. 124'766.--) – fatto, questo, che __________ non menziona del tutto in sede di reclamo. Atteso che le pretese formulate dal legale di __________ al difensore di __________ con scritto 2 marzo 2000, ed in virtù delle quali __________ ha già trattenuto l’importo di Eur. 124'766.--, sono numericamente identiche con quelle qui discusse, e per le quali __________ si oppone al dissequestro, sembra che se ne debba dedurre che __________ stia cercando di legittimare la ritenzione di un importo doppio rispetto al preteso danno subito, per il quale essa ha già trattenuto il controvalore da un’altra rubrica attribuibile a __________ (la cosiddetta “gestione no. _”, mentre quella soggetta a sequestro penale sarebbe la “gestione no. _”, v. scritto 2 marzo 2000, allegato alle osservazioni __________, cit.). Se così fosse, sarebbe difficile definire l’atteggiamento processuale di __________ altrimenti che temerario ad oltranza.

Inoltre, il Procuratore Pubblico richiama l’accordo di __________, concesso già lo scorso mese di settembre 1999 (inc. MP doc. _), per il trasferimento dei fr. 250'000 qui discussi su conto intestato al Ministero Pubblico presso la Banca __________ a nome MP, nonché altra decisione di dissequestro a favore di __________ e famigliari, per sollevare la pertinente questione se, con l’inoltro del presente rimedio di diritto, la reclamante non stia venendo contra factum proprium (v. osservazioni MP, cit., p. 2).

d)        Ne discende, in conclusione, che le pretese risarcitorie vantate da __________ a suffragio della propria opposizione al dissequestro deciso dal Procuratore Pubblico non paiono corredate da un fumus concreto al punto da giustificare la sospensione della distribuzione di risarcimenti alle parti lese.

7.

Visto che il reclamo deve comunque venire respinto in ordine per la carenza di legittimazione di __________ da un lato, e nel merito per l’insufficiente consistenza dei pretesi diritti di __________ dall’altro, si potrebbe anche astenersi dal trattare la censura formale sollevata da __________, ovvero che la mancata intimazione a lei della decisione di dissequestro renderebbe il medesimo nullo (v. reclamo, cit., pto. 4 p. 4, pto. 7 p. 7). Si fa nondimeno notare alla reclamante, per scrupolo di completezza, che ogni decisione di sequestro o dissequestro viene intimata unicamente al detentore dell’oggetto interessato rispettivamente degli attivi interessati – nel caso di specie, la banca; è compito di quest’ultima informare i propri clienti. Tale soluzione, rispettosa, fra l’altro, anche del segreto bancario nell’interesse dei clienti medesimi, scaturisce dal diritto procedurale, segnatamente dall’art. 162 cpv. 1 CPP (v. anche art. 161 cpv. 7 CPP). Certo, la posizione di __________ essendo già nota al magistrato inquirente, egli avrebbe anche potuto intimare copia della decisione di dissequestro, senza tuttavia esservi obbligato. Ma, soprattutto, già la negata legittimazione di __________ ha come ovvio corollario che la mancata notifica della decisione a lei non può avere conseguenza alcuna sulla sua validità.

8.

In conclusione, nella misura in cui sia ammissibile, il reclamo qui discusso deve essere integralmente respinto. La presente decisione, impugnabile entro 10 giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), comporta aggravio di tassa e spese alla reclamante, nonché l’attribuzione di congrue ripetibili ai resistenti (v. art. 9 cpv. 6 CPP per il principio e - in assenza di specifica norma d’attuazione - in applicazione per analogia dell’art. 150 CPC, v. ad es. sentenza 19 febbraio 1998 in re A.L., inc. CRP 60.96.407).

*   *   *

Per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge e gli artt. 280 ss. CPP

decide :

1.      Nella misura in cui sia ricevibile, il reclamo 28 luglio 2000 di __________, è respinto.

§   Conseguentemente, è confermato l’ordine di dissequestro 17 luglio 2000, relativo alla relazione no. __________ [recte: __________] detenuta dalla reclamante presso la __________.

§§ Sono parimenti confermate le modalità di esecuzione del dissequestro, così come previste nella decisione impugnata (dispositivo cfr. 3a).

2.      La tassa di giustizia di fr. 900.-- e le spese di fr. 100.--, in tutto fr. 1’000.--, sono poste a carico della reclamante soccombente, che rifonderà alle parti resistenti i seguenti importi a titolo di ripetibili:

-    a __________ (avv. __________), fr. 100.--;

-    a __________ (avv. dott. __________) fr. 600.--;

-    a __________ (avv. __________) fr. 100.--;

-    a __________ (avv. __________) fr. 100.--;

-    a __________ SpA e __________ SpA (avv. __________) fr. 600.--.

3.      Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione:

-    avv. __________, per sé e per la reclamante, con copia delle osservazioni di __________, __________, __________, __________, __________ e del magistrato inquirente;

-    avv. __________, studio legale __________, per sé e per __________;

-    avv. dott. __________, per sé e per __________;

avv. dott. __________, per sé e per __________;

avv. __________, per sé e per __________;

-    avv. __________, per sé e per __________;

-    avv. __________, per sé e per __________ SpA e __________ SpA;

-    Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni di __________ di ritorno;

-    __________, nel solo dispositivo per esecuzione.

__________

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