N. 189.99.10 R Lugano, 8 maggio 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sull'istanza 28 aprile 2000 formulata dal
Procuratore Pubblico avv. __________
tendente ad ottenere la proroga della detenzione preventiva cui è astretto
__________, detenuto c/o Celle pretoriali di __________
(patr. dall'avv. dott. __________);
sino e compreso il 30 maggio 2000;
citate, come a richiesta verbale dell'avv. dott. __________, le parti per la discussione dell'istanza venerdì 5 maggio 2000 alle ore 17.30
avuto a disposizione gli atti formanti l'inc. 7308/1997, 7724/1997 e 7080/1998;
considerato
in fatto ed in diritto
1.
I fatti posti alla base di questa decisione possono essere dedotti semplicemente dai precedenti interventi di questo giudice in materia, si richiama qui - per brevità - la decisione dello scorso 18 novembre 1999 con la quale la detenzione preventiva cui è astretto __________ è stata prorogata sino e compreso il 28 febbraio 2000 e la successiva decisione del 16 febbraio 2000 con cui la
detenzione preventiva è stata ulteriormente prorogata sino al 10 maggio 2000. Da tali decisioni possono essere ripresi i seguenti passaggi:
__________, operatore finanziario e fiduciario, è stato tratto in arresto in data 28 maggio 1999 siccome sospetto autore di reati finanziari ai danni di clienti propri rispettivamente della fiduciaria __________, a lui facente capo (v. rapporto d’arresto 28 maggio 1999, inc. GIAR 189.99.1 doc. _). Il giorno successivo, questo giudice ha confermato l’arresto, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa per titoli di reato di appropriazione indebita, amministrazione infedele, truffa e violazione della Legge cantonale sull’esercizio delle professioni fiduciarie (inc. GIAR cit., doc. _ e 1). In data 28 giugno 1999 l’accusa è stata estesa alla falsità in documenti (inc. MP doc. _).
L’assunzione di informazioni preliminari ha preso avvio già nel novembre 1997, con l’audizione dell’allora indiziato a seguito della denuncia di __________ (inc. MP doc. _). Se ne sono poi aggiunte altre, tanto che al momento dell’arresto si parlava di 6/7 parti lese relativamente all’appropriazione indebita di fr. 560’000.-circa, nonché di una quindicina di parti lese per la truffa, con un provento di reato stimato fra 1 e 2 milioni di franchi (v. rapporto d’arresto, inc. GIAR 189.99.1 doc. _, p. 1-2). Gli sviluppi dell’inchiesta hanno permesso di individuare, fino a fine giugno 1999, 31 parti lese per un ammontare di fondi raccolti superiore ai sei milioni di franchi (v. preavviso negativo 28 giugno 1999, inc. GIAR 189.99.4 doc. _ p. 1).
L'inchiesta è proseguita dalla decisione del giudice dott. __________ del 2 luglio 1999 che, nella sostanza, non ha perso nulla della sua validità. L'accusato e numerosi testi sono stati interrogati dalla polizia cantonale tanto che proprio a partire dal 2 luglio scorso i verbali di polizia hanno riempito ben due classificatori federali. All'accusato sono ampiamente noti gli sviluppi dell'istruttoria delegata alla PS, con lode al funzionario di polizia solerte e preciso nei suoi accertamenti e nelle sue contestazioni. L'accusato è stato confrontato con deposizioni di vittime (a titolo esemplativo si veda il verbale 1 settembre 1999 con riferimento al dire di __________, il verbale del giorno successivo con riferimento al dire di __________ o quelli del 14 settembre 1999 per __________ e __________, del 15 settembre per __________, __________ e __________, 27 settembre per il cliente __________, 28 ottobre per il cliente titolare relazione __________) ed ha contestato spesso il dire delle stesse rispettivamente dei testi (ad esempio il dire di __________). __________ ha modificato in più circostanze - come già evidenziato nella decisione 2 luglio 1999 - la sua versione dei fatti (a titolo esemplativo si veda il verbale 2 settembre 1999 pag. 10).
Le indagini non appaiono terminate, pur essendo sostanzialmente avanzate con la dovuta solerzia a fronte dell'atteggiamento assunto dall'accusato che spesso è stato reticente ed ha modificato la sua versione dei fatti. Nell'ambito istruttorio il magistrato d'accusa ha incaricato quale perito tecnico il signor __________, con posa formale dei quesiti il 7 settembre 1999, mentre per la voluta
perizia psichiatrica il PP ha designato perito il dott. __________. Con recente scritto 3 novembre 1999 il perito tecnico ha comunicato al magistrato inquirente il numero di parti lese emerse per le diverse tipologie di reati ipotizzati. Il signor __________ ha indicato in una cinquantina i clienti con importanti perdite finanziarie.
Da quelle annotazioni l'istruttoria è progredita in particolare mediante consegna, da parte del perito contabile, del suo lavoro in data 20 gennaio 2000, anche lo psichiatra incaricato dell'esame medico ha rassegnato il suo rapporto il 1 febbraio 2000 e da ultimo al magistrato d'accusa è stato recapitato il Rapporto preliminare di polizia giudiziaria. Il PP ha concordato con la difesa la raccolta agli atti di alcuni verbali di interrogatorio con confronto tra l'accusato ed i deponenti ed è stata eseguita l'audizione dall'avv. __________.
Successivamente a ciò il PP, come ricorda l'istanza in discussione, ha depositato gli atti all'attenzione delle parti ed il difensore dell'accusato ha chiesto l'acquisizione di diversi documenti della Banca __________ nonché la trascrizione del verbale reso, in sede rogatoriale, da __________ il 19 gennaio 2000. Il magistrato d'accusa ha "fatto i passi necessari" per acquisire la documentazione desiderata ed ha incaricato il personale del Ministero Pubblico della trascrizione del verbale.
2.
Con istanza del 28 aprile 2000 il PP avv. __________ postula la proroga della detenzione preventiva cui è astretto __________ sino e compreso il prossimo 30 maggio 2000. Il magistrato d'accusa evidenzia l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza riferiti ad estesa attività truffaldina protratta nel tempo ed osserva come l'istruttoria sia stata rallentata dalla scarsa collaborazione dell'accusato. Per il magistrato d'accusa vi sono poi esigenze istruttorie attuali tesi all'acquisizione della documentazione voluta. Il PP ritiene l'esistenza di un concreto rischio di collusione per l'esistenza di numerosi clienti di __________ che hanno versato allo stesso danari non dichiarati fiscalmente, e considera inoltre il sussistere si un concreto rischio di fuga per l'esistenza di fondi consegnati a non meglio identificato __________, danari che l'accusato non si è sforzato di far rientrare. Il magistrato propone la data del 30 maggio 2000 osservando rispetto del principio di proporzionalità della detenzione preventiva alla luce della gravità oggettiva dei fatti e della possibile pena da espiare che sarà inflitta all'accusato se giudicato colpevole.
La difesa dell'accusato si oppone con decisione all'istanza ritenendo inesistenti le esigenze istruttorie vantate dal magistrato d'accusa (trattandosi di acquisizione di documenti in possesso di una banca), contestando nel
contempo l'esistenza di un concreto rischio di fuga. Per il dettaglio delle contestazioni si rinvia al verbale dell'udienza 5 maggio 2000, cui verbalmente __________ ha aggiunto di soffrire di patologia cardiaca.
3.
Come noto alle parti, in diritto la materia in discussione è retta dall'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., GIAR 2.96.2) - che, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss) -ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
4.
Per quanto attiene all'esistenza dei gravi e concreti indizi di colpevolezza (peraltro neppure contestati dalla difesa) si deve qui fare ampio riferimento a quanto evidenziato dal Giar nella decisione 2 luglio 1999 e ripreso nella decisione 18 novembre 1999 ed ancora evidenziato nella decisione 16 febbraio scorso (e quindi meno di tre mesi fa):
a) Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, almeno parzialmente ammessi dal medesimo (v., ad esempio, verbale di polizia 15
giugno 1999, ore 14.00, p. 6, sull’indebito utilizzo di parte dei fondi del denunciante __________; v. anche osservazioni, cit., pto. 1 p. 2-3).
b) …… l’esame degli indizi di colpevolezza che compete al giudice del merito ed a questo giudice è di natura ben diversa: se il primo deve valutarli a fondo al fine di porli alla base della propria sentenza (condannatoria o assolutoria), questo giudice, visto anche lo stadio nel quale è chiamato a pronunciarsi ed accompagnato dalla costante preoccupazione di non interferire appunto con il giudizio di merito, non può che esprimere un giudizio di verosimiglianza, commisurato alla propria limitata competenza (che consiste nel valutare la legittimità di misure d’inchiesta) (decisione 12 gennaio 1999 in re B.E., inc. GIAR 582.98.4, consid. 2a p. 3-4). Non possono essere comunque sottaciute le copiose rimesse di danaro da parte dei numerosi clienti del __________ e le promesse da questi formulate in merito alla sicurezza degli investimenti posti in atto contrariamente alla realtà. In merito appaiono illuminanti i verbali citati più sopra ed ancora considerazioni del Giar nella decisione 2 luglio 1999 relative alle asserzioni di __________ (ampiamente considerato reticente): "le acrobazie argomentative relative alla bontà ed efficacia delle garanzie da lui offerte agli investitori e le contraddittorie prime dichiarazioni sull’investimento __________ … con l’ammissione esplicita dell’utilizzo di fondi __________ per risarcire __________ … con altri risarcimenti a carico di altri investitori, con un contestato trasferimento in Italia di un miliardo di lire in contanti, pochi mesi orsono … con altri risarcimenti a carico di altri investitori" e così via laddove il Giar si riferiva ai doc. MP 53, 70-72, 80 noti all'accusato.
Ancora oggi vanno ammessi sufficienti e concreti indizi di reato a carico di __________ tali da giustificare il permanere dello stesso in carcere.
La condizione legale appare manifestamente data. La perizia tecnica ne fa ulteriormente fede ed appare rafforzare gli indizi a carico.
5.
Per quanto attiene all'esistenza di necessità istruttorie l'istanza non merita particolare approfondimento, il magistrato d'accusa tende all'acquisizione di documenti bancari che non dovrebbero poter essere in qualche modo inquinati dall'accusato (fatta salva la possibilità di __________ di domandare ulteriori prove sulla scorta delle emergenze, ma non si possono ritenere "esigenze istruttorie" in senso stretto tali da giustificare il permanere in carcere dell'accusato). Al
contrario vi é rischio collusivo concreto, come più volte ribadito in passato, e l'istanza va quindi ammessa. L'istruttoria è stata di certa durata a causa della sostanziale assenza di collaborazione di __________, che ha taciuto ed è stato a rimorchio dell'inquirente. Stante questo atteggiamento negatorio dell'accusato e l'esistenza di danari consegnati a persone che __________ non ha identificato (voluto identificare) il rischio di collusione appare decisamente concreto e non potrà certo venir meno con l'adozione degli atti istruttori ora previsti, rispettivamente con l'esaurimento della fase istruttoria, a meno di novità (il patrocinatore attuale dell'accusato - non differentemente dal precedente già in occasione dell'istanza di proroga dello scorso febbraio 2000 - "si sta sforzando per contattare __________ e per far rientrare i danari", senza esito. Già per l'esistenza di un personaggio ancora ignoto e da identificare, con il rilievo che per tale identificazione l'accusato ben poco ha fatto, che ha beneficiato di danaro (e non di poco conto) provento di reato va ritenuto un concreto e forte rischio collusivo tale da impedire la liberazione dell'accusato.
Già si detto che __________ non ha spontaneamente ammesso nulla ed è stato necessario agli inquirenti identificare tutte le parti lese, interrogarle approfonditamente e quindi procedere ad una miriade di verbali dell'accusato il quale, il più delle volte, ha ricusato il dire delle vittime. Con tale atteggiamento, certamente legittimo, ma decisamente poco spontaneo e che ha condotto lo stesso __________ a modificare più volte il suo dire, appare necessario garantire l'esecuzione il più possibile spontanea dei verbali che il giudice del merito vorrà acquisire in sede dibattimentale.
Come già ritenuto nelle decisioni 18 novembre 1999 e 16 febbraio 2000 il fatto che __________ non abbia sin qui voluto comunicare all'inquirente il nominativo completo di __________ permette di ritenere che terzi abbiano in qualche modo collaborato per concretizzare le truffe ai clienti del __________. Nuovamente va ribadito che Il mancato reperimento del provento delle truffe è elemento tale da far temere concreto inquinamento probatorio e rischio collusivo.
Nei precedenti interventi di questo giudice si evidenziava ancora come:
"… __________ ha lavorato a stretto contatto, se non addirittura in stretto accordo, con personaggi tutt’altro che cristallini, segnatamente il già più volte menzionato “Greco” (__________), tale __________, forse cittadino messicano residente a Zaragoza (v., fra gli altri, verbale di polizia 7 giugno 1999 ore 14.30, p. 4, inc. MP doc. _), e tale __________ di cognome ignoto (v. già, fra gli altri, verbale di polizia 28 maggio 1999 ore 13.15, p. 4, allegato al rapporto d’arresto, inc. MP doc. _), tutte persone apparentemente non ancora identificate e senz’altro in grado di fornire interessanti dettagli sull’attività di __________ - a patto che egli non possa anticipatamente concordare con loro la versione da dare agli inquirenti …
"… pericolo di inquinamento delle prove deve essere ammesso pure con riferimento alle numerose pezze giustificative non più rinvenute nonostante minuziose perquisizioni, e di cui __________ non si
sovviene (ma si ricorda, invece, di una società non gestita da lui, relativamente alla quale egli avrebbe preso per sbaglio della documentazione, quando lasciò gli uffici __________, v. verbale di polizia 24 giugno 1999, ore 14.20, inc. MP doc. _ p. 7). L’atteggiamento di lui, valutato nel suo complesso, fa senz’altro temere che, qualora tali documenti esistessero ancora, egli se ne approprierebbe al fine di sottrarli alla giustizia, oppure di utilizzarli selettivamente a proprio vantaggio."
Qui va osservato come non solo __________ ma anche __________ ed il "Greco" (identificato ma non sentito) non debbono poter avere contatto con l'accusato e potere concordare con __________ una versione dei fatti che li coinvolgono e va quindi evitato che il giudice del merito possa essere confrontato con versione di comodo resa dal "Greco" che si troverebbe in USA rispettivamente dal __________ o dal __________. __________ non deve quindi essere liberato poiché il rischio di inquinamento probatorio appare decisamente elevato, e questo rischio elevato non verrà certo meno con la chiusura dell'istruttoria.
L'istanza va quindi accolta sia per il sussistere di un rischio di collusione ed inquinamento probatorio decisamente elevati.
6.
Il PP invoca, oltre a motivi ai istruttori più sopra analizzati e ritenuti, anche un concreto rischio di fuga. La situazione va valutata come già avvenuto con la decisione 2 luglio 1999 ripreso in quella successiva del 18 novembre 1999 ed anche in quella del 16 febbraio 2000:
"Ritenuto un serio e concreto pericolo di inquinamento delle prove e di collusione quale motivo primo per il mantenimento della carcerazione preventiva di __________, l’esame del pericolo di fuga lamentato dal Procuratore Pubblico avviene a titolo abbondanziale. In ogni caso, i timori del magistrato inquirente non appaiono infondati: se da un lato l’accusato istante, infatti, ha degli stretti legami con il Ticino, dove è nato e cresciuto e dove vive la sua famiglia, d’altro canto questo legame si è affievolito (almeno sul piano economico) con la vendita forzata dell’abitazione primaria. Inoltre, grava su di lui il sospetto che abbia occultato in Italia una cospicua parte del provento delle sue malversazioni (v. preavviso negativo, cit., p. 2; inc. MP doc. _ p. 4), sì da far apparire una sua partenza all’estero come un’eventualità per nulla remota; egli respinge invero con sdegno questo sospetto (v. osservazioni, cit., pto. 1b p. 3; verbale di polizia 22 giugno 1999, ore 15.40, inc. MP doc. _, p. 1-2), ma la testimonianza che lo chiama in causa appare tutt’altro che prima facie inverosimile."
"Infine, considerati - pur con tutta la prudenza che la particolare competenza di questo giudice gli impone - tutti gli elementi oggettivi
e soggettivi dei reati ascrittigli, si può ben ipotizzare che __________ vada incontro ad una pena detentiva indubbiamente importante: in siffatte circostanze, non irrilevante appare allora la probabilità che egli preferisca sottrarsi al giudizio ed alla pena che l’aspettano qui, riparando all’estero. Né egli è in misura di offrire misure sostitutive sotto forma di cauzione, vista la sua ormai (almeno ufficialmente) disastrata situazione economica (misure che, comunque, non potrebbero ovviare al preponderante pericolo di inquinamento delle prove, v. supra …"
"Sussiste allora un pericolo di fuga che, sebbene di per se stesso forse non basterebbe per giustificare il mantenimento dell’arresto, visto unitamente ai parimenti esistenti pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, fa ritenere opportuno il mantenimento della carcerazione preventiva cui è astretto __________."
Non v'è motivo per scostarsi da tale motivazione se non per rilevare che ancora oggi dei danari ottenuti dai clienti non v'è traccia come pure non v'è traccia del fantomatico __________, per non citarne che uno, e si ha approssimarsi del processo (e concretizzazione della possibile inflizione di una lunga pena detentiva) ciò che accresce il rischio di fuga.
Non occorre qui approfondire l'offerta di deposito cauzionale rispettivamente l'offerta di deposito dei documenti di legittimazione da parte dell'accusato, come appare dal verbale 5 maggio 2000. Alla luce di quanto precede non appare il rischio di fuga l'elemento prioritario per il quale l'istanza di cui si tratta viene ammessa bensì il rischio concreto di collusione ed inquinamento probatorio.
7.
Resta da esaminare il rispetto del principio di proporzionalità, che la difesa ha contestato in corso d'udienza 5 maggio 2000, del carcere preventivo sofferto ed ancora prospettabile sia di per sé stesso (ossia riferito alla carcerazione già subita ed alla presumibile durata dell'evasione delle necessità istruttorie ancora incombenti) sia in rapporto alla presumibile pena che la Corte del merito potrebbe infliggere in caso di giudizio di condanna.
L’art. 102 cpv. 2 CPP impone limiti alla durata della detenzione preventiva, che, durante l’istruzione formale, può essere di sei mesi. Tale termine può essere convenientemente prorogato (art. 103 CPP). La prassi del Tribunale federale ha stabilito un limite massimo (che va valutato di caso in caso), ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; Rep. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del
carcere preventivo deve comunque obbedire al principio della proporzionalità, stando al quale la durata dipende anche dalle circostanze concrete, in particolare, dalla vastità e complessità dell’inchiesta e dal comportamento dell’arrestato (DTF 107 Ia 259 consid. 3b, 105 Ia 33 consid. 4b).
Come già evidenziato nei precedenti interventi del Giar nella fattispecie l'inchiesta si è rilevata particolarmente lunga e laboriosa in particolare per l'atteggiamento dell'accusato, non collaborativo, per la necessità di procedere all'identificazione delle numerose parti lese e per la necessità di ricostruire quanto accaduto in assenza di una contabilità. I fatti appaiono decisamente gravi, ripetuti nel tempo e riferiti ad importi di tutto rilievo.
Visto quanto precede va quindi ammesso rispetto del principio di celerità, da un lato, ed ossequio del principio di proporzionalità dall'altro. Il periodo di 20 giorni postulato dal PP è adeguato alle esigenze istruttorie ancora in essere, fatta salva la possibilità per la difesa di postulare l'acquisizione di ulteriori prove che, se accolte, potrebbe imporre nuova proroga della detenzione preventiva dell'accusato a dipendenza della loro natura e complessità d'acquisizione. Si rammenta al magistrato d'accusa la necessità di procedere il più celermente possibile per giungere in tempi il più possibile brevi alla celebrazione del processo. D'altro canto __________ si trova privato della sua libertà da circa 1 anno con l'ulteriore periodo che viene richiesto oggi dal magistrato d'accusa. La detenzione complessiva, vista l'oggettiva gravità dei fatti imputati e della prevedibile pena in caso di giudizio di condanna (pur considerando le conclusioni del perito psichiatra), può essere ritenuta rispettosa del principio di proporzionalità.
8.
Visto quanto precede l’istanza di proroga del carcere preventivo va integralmente accolta con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 litt. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci).
p.q.m., visti gli artt. 102 e segg. CPP
decide:
1. L’istanza 28 aprile 2000 formulata dal Procuratore Pubblico avv. __________ é accolta.
2. Di conseguenza il carcere preventivo cui é astretto __________ é prorogato sino e compreso il 30 maggio 2000.
3. Non si percepiscono tasse e spese.
4. Avverso la presente decisione in materia di libertà personale é data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di dieci giorni dall’intimazione.
5. Intimazione:
al ricorrente per il tramite dell’avv. dott. __________;
al Procuratore Pubblico avv. __________;
6. Copia per conoscenza alla Direzione del PCT, La Stampa, Cadro
giudice __________