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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.02.2005 INC.1998.99121

25 febbraio 2005·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,505 parole·~8 min·3

Riassunto

Istanza di dissequestro Dissequestro dopo atto d'accusa

Testo integrale

Incarto n. INC.1998.99121

Lugano 25 febbraio 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

sedente per statuire sull’istanza presentata con lettera 4 ottobre 2004 al Tribunale penale

cantonale (ricevuta il 30 novembre 2004) girata a questo ufficio per competenza con lettera 10/14 dicembre 2004 della Presidente della Corte delle Assise criminali da

__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)  

intesa ad ottenere – nell’ambito del procedimento penale contro __________ per titolo di truffa e falsità in documenti di cui all’ACC n° __________ del 10 marzo 2004 dell'allora Procuratore pubblico Emanuele Stauffer – lo sblocco (dissequestro) della particella n° __________ RFD di __________ (originariamente n° __________);

viste le osservazioni 23/27 dicembre 2004 del magistrato inquirente;

letti ed esaminati gli atti dell’inc. MP __________ messi a disposizione di questo giudice;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che:

-     nell’ambito del procedimento penale a carico di __________ per titolo di truffa e falsità in documenti l’allora Procuratore pubblico Marco Bertoli ha sequestrato tutti gli immobili di proprietà del __________, dei suoi famigliari e delle società a lui facenti capo, tra i quali anche la particella n° __________ RFD di __________ di proprietà del figlio dell’accusato e qui istante (cfr. AI 52 inc. MP __________ del 21 agosto 2000);

-     con decisione 3 marzo 2004 l’allora Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, su istanza di __________, ha proceduto al dissequestro provvisorio della particella n° __________ RFD di __________ al fine di procedere al suo frazionamento in due particelle, una di m2 3'220 (che a sua volta è stata frazionata dando luogo alle nuove particelle n° __________, __________ e __________ RFD di __________) e l’altra di m2 1825, divenuta la numero __________ RFD di __________ (cfr. DG n° __________, Istanza d’iscrizione a RF di lottizzazione inviata all’Ufficio dei registri di __________ dal notaio __________ in data 19 luglio 2004) sulla quale grava tuttora la menzione del divieto di disporre ordinata dal Ministero pubblico (Cfr. DG __________) e al fine di procedere alla vendita della particella di m2 3'220 al prezzo di CHF 1'368'500.- (importo da utilizzarsi per pagare la __________, la commissione degli intermediari, per coprire l’esposizione ipotecaria gravante il fondo venduto e per diminuire il credito quadro concesso a __________ presso il __________) mentre che la nuova particella n° __________ doveva rimanere bloccata (cfr. allegati al doc. 5, inc. GIAR 991.1998.21 e AI 386 inc. MP __________);

-     il 10 marzo 2004 l’allora Procuratore pubblico Emanuele Stauffer firmava il rinvio a giudizio di __________ davanti alla Corte delle Assise criminali di Lugano;

-     con lettera 4 ottobre/30 novembre 2004 l’avv. __________, su richiesta di __________, ha inoltrato alla Presidente della Corte delle Assise criminali la richiesta di sblocco della particella n° __________ RFD si __________ comunicando che “si sta perfezionando il secondo tratto della cessione del terreno di __________, dopo che nel corso di quest’anno è stato possibile vendere la prima parte, ad altri acquirenti. La cessione avviene, esattamente come per la precedente, a saldo dei debiti ipotecari e, per la differenza, a riduzione del debito ipotecario complessivo gravante tutte le altre proprietà sequestrate con credito quadro concesso dal __________.” All’istanza è allegata l’offerta 26 ottobre 2004 inoltrata dagli acquirenti interessati (per un prezzo di CHF 700'000.-) nonché lo scritto 8 novembre 2004 della __________, consulenza immobiliare, che attesta che il prezzo offerto dagli interessati all’acquisto “è da ritenersi senza dubbio in linea con domanda e offerta attualmente presenti sul mercato dei terreni edificabili nella regione del __________” (doc. 2, inc. GIAR 991.1998.21);

-     __________, attuale proprietario della particella in questione, ha dichiarato nella sua lettera 12 novembre 2004 inviata all’avv. __________ affinché intervenga presso le Autorità per richiedere lo sblocco del fondo, che quanto incassato dalla vendita verrebbe utilizzato per pagare l’imposta sugli utili immobiliari (per CHF 17'715.-), saldare gli oneri ipotecari (per CHF 500'000.-) e la differenza, come già fatto con la vendita dell’altra parte del fondo n° __________ RFD di __________, per diminuire il debito ipotecario complessivo gravante le altre proprietà bloccate al fine di ridurre l’esposizione ipotecaria complessiva e “addirittura di utilizzare il maggior valore per ridurre ulteriormente il debito bancario garantito da tutte le proprietà sequestrate dal Ministero pubblico” (allegato 1 al doc. 2, inc. GIAR 991.1998.21);

-     il 10 dicembre 2004 la Presidente della Corte delle Assise criminali ha inviato la richiesta summenzionata a questo ufficio per competenza (doc. 1 inc. GIAR 991.1998.21);

-     con osservazioni 23 dicembre 2004 (doc. 5 inc. GIAR 991.1998.21) il Procuratore pubblico Arturo Garzoni non si oppone allo sblocco della particella n° __________ RFD di __________ per la sua vendita a terzi “considerato che il tutto rientra in un progetto di cui alla precedente istanza 15 dicembre 2003 e decisione 3 marzo 2004 dell’ex collega PP E. Stauffer (agli atti sub. AI 358, rispett, 368)”, il Procuratore pubblico ritiene che “nell’eventualità dell’accoglimento dell’istanza, il ricavato della vendita debba essere destinato- come proposto dallo stesso istante e come già per la precedente cessione – al pagamento della __________ e delle varie spese e tasse notarili, nonché a copertura dell’esposizione ipotecaria gravante il fondo venduto e a diminuzione del credito quadro in essere presso il __________ e concesso a __________”;

-     non vi sono più parti civili o parti lese nel procedimento penale in corso – e peraltro l’atto d’accusa n° __________ del 10 marzo 2004 dell’allora Procuratore pubblico Emanuele Stauffer non menziona né parti civili né parti lese – essendosi le parti civili (22 __________ tutte rappresentate dalla __________ che si erano costituite parte civile il 22 dicembre 1998 a seguito dell’apertura, il 1° dicembre 1998 del procedimento penale contro __________) disinteressate del procedimento con la sottoscrizione della convenzione 22 dicembre 1999 (cfr. AI 204 in atti diversi, scatola 1/17 dell’Inc. MP __________) conclusa tra __________ la __________, ed essendo stato respinto un loro tentativo di reintrodursi nel procedimento penale con la decisione GIAR 24 ottobre 2000 (inc. GIAR 991.98.13L);

l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);

in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro. Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere (comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);

questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 4 ottobre/14 dicembre 2004, trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento;

nel caso in esame è pacifico che il blocco del fondo di cui alla particella n° __________ RFD di __________ è di natura puramente confiscatoria/risarcitoria avendo lo stesso Procuratore pubblico che lo ha ordinato fatto esplicito riferimento all’art. 59 cifra 2 CP (cfr. AI 52 inc. MP __________), di conseguenza lo sblocco della particella n° __________ RFD di __________ in questo stadio non può nuocere alla celebrazione del processo ed in particolare alla disamina di prove ed indizi in sede dibattimentale;

in concreto appare chiaro che la presente richiesta di dissequestro rientra nel disegno avviato nel marzo 2004 dal Procuratore pubblico e dalla difesa dell’accusato in sede d’istruzione formale con il dissequestro parziale della originaria particella __________ di __________ e il suo accoglimento permetterà di far fronte, con il provento della vendita pari a CHF 700'000.-, agli oneri ipotecari gravanti la particella __________ RFD di __________ (cfr. doc. 10 inc. GIAR 991.1998.21, lettera 24 febbraio 2005 dell’avv. __________) per CHF 440'000.- oltre interessi e sino a concorrenza dell’importo di CHF 500'000.- ed alla __________ per CHF 17'715.-, mentre che il rimanente, per almeno CHF 182'285.-, dovrà essere bonificato a cura del notaio rogante l’atto di compravendita (al quale viene intimata copia della presente) direttamente in diminuzione del debito ipotecario complessivo gravante le altre proprietà poste sotto sequestro penale con menzione di blocco a Registro fondiario.

Per questi motivi,

visti i citati articoli di legge,

decide:

1.      L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.      Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10 giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione a:

                                                                                 giudice Claudia Solcà

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