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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 24.10.2000 INC.1998.99113

24 ottobre 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,126 parole·~6 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 991.98.13 L                                                           Lugano, 24 ottobre 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Claudio Lepori

sedente per statuire sul reclamo presentato il 16 ottobre 2000 da

______________,

(patrocinato dall'avv. __________)

contro la decisione 5 ottobre 2000 del Procuratore pubblico avv. Marco Bertoli, che ha ammesso la ricostituzione di parte civile della Federazione Ticinese delle Casse Malati e delle casse malati dalla stessa rappresentate (tutte patrocinate dall'avv. __________);

viste le osservazioni 18 ottobre 2000 del magistrato inquirente e 23 ottobre 2000 delle "ricostituitesi" parti civili, che postulano la reiezione del reclamo;

atteso che la presente indilata decisione del merito rende superfluo il giudizio sulla domanda di effetto sospensivo (art. 281 cpv. 2 CPP);

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che

-          ______________, medico psichiatra, venne arrestato il 1. dicembre 1998 con promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di truffa e falsità in documenti, reati commessi con varie modalità in danno di pazienti, casse

malati, assicurazioni sociali e case farmaceutiche, in particolare attraverso fatturazioni di prestazioni professionali mai eseguite;

la Federazione Ticinese delle Casse Malati (di seguito: FTAM), agendo per sé ed in rappresentanza di ventidue casse malati, con atto 22 dicembre 1998 si era costituita parte civile nel procedimento penale;

il 22 dicembre 1999 il dott. ______________ e la FTAM, sempre per sé e rappresentate, hanno sottoscritto una convenzione al dichiarato "scopo" della conclusione di un "accordo pecuniario di risarcimento del danno causato, con disinteressamento delle parti civili per il seguito del procedimento penale", a valere, in altre parole ed al verificarsi di condizioni non qui litigiose, "quale definitiva dichiarazione di disinteresse al procedimento penale da parte delle parti civili e creditrici", comunque "rimanendo riservato a quest'ultime di far valere, in sede civile … un eventuale maggior danno che dovesse risultare anche dall'esito del procedimento penale …";

all'udienza per incombenti del 5 ottobre 2000 dinnanzi al Procuratore pubblico, è emersa la verisimiglianza di un "maggior danno tra l'importo di cui alla convenzione 22.12.1999 e l'importo di perizia (che viene stimato in circa 20 milioni di CHF)", per cui la FTAM e rappresentate si sono ricostituite parte civile, divisamento accettato dal Procuratore pubblico "fatti salvi i diritti di gravame della difesa, come di rito";

il reclamo contro le menzionate conclusioni del magistrato inquirente è tempestivo e prodotto da persona legittimata (art. 280 ss. CPP), per cui è ricevibile in ordine;

dalla sua motivazione, non del tutto limpida né di conseguenza di immediata comprensibilità, si può dedurre che la richiesta di annullamento della decisione (definita arbitraria) di riammissione quali parti civili di FTAM e rappresentate poggia sulla contestazione di evidente maggior danno, semmai detta decisione essendo, "perlomeno sino a conclusione del perito, … immatura", con cenno anche alla necessità di rispettare la convenzione (del 22 dicembre 1999);

con le sue osservazioni, il Procuratore pubblico assume che non vi è opposizione di principio da parte dell'accusato, ma solo censura di

intempestività, con riferimento anche allo scritto 6 ottobre 2000 di quest'ultimo (dove, appunto, già considerava "la costituzione di parte civile prematura per riferimento ad asserito maggior danno … al di là del fatto che essa stride con la convenzione"), per cui questo giudice potrebbe anche soprassedere ad una decisione di merito: comunque la parte civile non deve comparire solo una volta noto il danno subito, bastando l'indizio della sua esistenza, senza preclusione nell'ottenerne ragione già in sede penale;

a loro volta la FTAM e rappresentate contestano arbitrarietà e intempestività della ricostituzione di parte civile: al cospetto di maggior danno emergente dalle conclusioni peritali e quindi ad una nuova situazione (quando la riserva nella convenzione era "meramente cautelativa"), va tutelato il diritto di riprendere la veste di parte civile e di beneficiare delle connesse facoltà processuali per ottenere pieno risarcimento del danno;

qui non è discorso di momenti e contenuti della costituzione di parte civile al dibattimento penale, come agli art. 69 e 70 CPP, e neppure di principio della facoltà di riproporsi in questa veste dopo averne fatto atto di rinuncia: vanno per contro, come semplice caso di specie, valutati gli accordi consegnati nella convenzione del 22 dicembre 1999 per rispetto alla presente asserita nuova situazione, secondo moventi e interessi delle parti a quel momento;

è evidente che in allora per FTAM e rappresentate era di pregio ottenere un immediato non indifferente risarcimento, anche con rientro di fondi all'estero, mentre per l'accusato un accordo, oltre a rivelarsi di certo importante nel concerto processuale, poteva essere determinante in vista dell'ottenimento della libertà provvisoria, come in effetti lo fu: di fatto la sentenza 24 dicembre 1999 della Camera dei ricorsi penali (CRP 60.1999.344), che appunto pose in libertà l'accusato, ha evidenziato l'importanza della raggiunta convenzione;

come ricordato sopra, FTAM e rappresentate si sono disinteressate in modo esplicitamente definitivo del seguito del procedimento penale e lo hanno fatto in piena consapevolezza della possibilità di una più elevata quantificazione del danno, come risulta dalla conoscenza di lavori peritali non conclusi (senza dire di quella della documentazione da loro raccolta e prodotta) e dalla conseguente riserva di far valere nella sola sede civile eventuale maggior risarcimento (ed anche la Camera dei ricorsi penali, nella citata sentenza, ha fatto analoghi apprezzamenti e considerazioni: "L'istruzione formale ha ricevuto un nuovo impulso dalla copiosa

documentazione riunita dalla Federazione Ticinese Casse Malati: gli inquirenti sono ora in grado di comparare le fatture (per oltre 60 milioni di franchi) con le cartelle mediche, ciò che potrebbe far emergere più ampie malversazioni …");

quindi FTAM e rappresentate non erano in errore al momento dell'accordo, né successivamente sono emerse nuove ipotesi di reato o ragioni di danno per comportamenti altri che non quelli noti e sottoposti al vaglio del perito giudiziario, tali da legittimamente far risorgere ora il diritto a nuova costituzione di parte civile (mentre è per una diversa eventualità che va intesa la qualifica di immaturità, data dal reclamante alla decisione impugnata);

il reclamo merita pertanto accoglienza, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario), esente da spese giudiziarie: le opponenti FTMA e rappresentate verseranno in solido l'importo di fr. 120.- a titolo di ripetibili, corrispondenti all'invero ridotto sforzo professionale (art. 9 cpv. 6 CPP);

visti i citati articoli di legge,

decide:

1.      Il reclamo è accolto.

1.1    Di conseguenza non è ammessa la ricostituzione di parte civile della Federazione Ticinese delle Casse Malati e delle casse malati dalla stessa rappresentate nel procedimento pendente contro ______________.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      La Federazione Ticinese delle Casse Malati e le casse malati dalla stessa rappresentate verseranno in solido a ______________ l'importo di fr. 120.- a titolo di ripetibili.

4.      La presente decisione è definitiva.

5.      Intimazione:

-       avv. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente e delle opponenti);

-       avv. __________, per sé e per le opponenti (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);

-       Procuratore pubblico avv. Marco Bertoli, sede (con copia delle osservazioni delle opponenti).

                                                                                giudice Claudio Lepori

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