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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.02.2000 INC.1997.64704

8 febbraio 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,127 parole·~11 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 647.97.4 R                                                             Lugano, 8 febbraio 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 31 gennaio 2000 da

__________,                 __________, attualmente presso le Carceri pretoriali di __________

(patrocinato dall'avv. __________)

trasmessa a questo giudice con preavviso negativo del 4 febbraio 2000 dal Procuratore pubblico avv. __________;

offerto alla difesa dell'accusato di formulare delle contro osservazioni e letto lo scritto odierno della difesa che conferma l'istanza;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

I fatti posti alla base della presente decisione possono essere ripresi, nella loro sostanza, dalla decisione 29 dicembre 1999 del Giar avv. __________ che si è chinato su di una prima richiesta di concessione della libertà formulata dall'accusato.

Si può quindi qui ritenere come __________ sia stato arrestato il 23 novembre 1999 sulla scorta di ordine del Procuratore pubblico avv. __________ con le imputazioni di truffa, abuso di un impianto per l'elaborazione dei dati, abuso di carte-chèques o di credito e falsità in documenti. Le fattispecie inquisite, faticosamente ammesse dall'accusato al confronto di documentate contestazioni, consistono nell'acquisizione con falsi dati personali di carte di credito e del loro successivo ripetuto abuso anche per non trascurabili importi e per spese superfetanee in locali notturni, avendo nel contempo rivenduto un'automobile di certo pregio marca Audi A4 turbo diesel, ottenuta in leasing. Giova ricordare che per analoghi reati già era stato aperto - ed è tuttora pendente - un procedimento nel corso del 1997, con arresto di __________ il 3 ottobre 1997 (provvedimento non mantenuto da questo giudice). In precedenza l'istante, dopo una settimana di carcere preventivo, venne condannato con decreto di accusa 6 aprile 1992 alla pena di 90 giorni di detenzione per furto e successivamente fu in carcere in Italia dal 12 aprile 1998 al 26 febbraio 1999, con seguito di condanna in contumacia per reati patrimoniali (sentenza 2 dicembre 1997 della Corte di Appello di Milano).

Il procedimento in discussione si trova allo stadio del deposito atti ed appare quindi altamente verosimile, anche a fronte delle sostanziali ammissioni dell'accusato, che l'istruttoria possa essere chiusa in tempi decisamente contenuti e che la decisione del Procuratore Pubblico possa essere emanata ancora nei prossimi giorni. Tra gli atti acquisiti appare di rilievo indicare il Rapporto preliminare di polizia giudiziaria del 24 gennaio scorso che contestualizza le imputazioni all'accusato che avrebbe abusato di più carte di credito (__________ed __________) ottenute come sopra descritto utilizzandole al fine di conseguire un indebito profitto complessivo di ca. CHF 65'000.--, fatti avvenuti tra il giugno 1999 e l'arresto. __________ è inoltre accusato di essersi appropriato indebitamente di una vettura Audi del valore di CHF 25'000.-- ca. e di un furgone Renault del valore di ca. CHF 10'000.-- nel marzo e aprile 1999. Da notare che, grazie all'intervento degli inquirenti, è stato possibile evitare il rilascio di ulteriori carte di credito a nome di terze persone ma con richieste formulate dall'accusato.

Agli atti è stato infine acquisito il casellario giudiziale italiano relativo all'accusato, che è di cittadinanza italiana e svizzera, con il rilievo che __________ risulta essere stato condannato non solo per quanto evidenziato più sopra ma anche ad una multa per emissione di assegni a vuoto nel 1991, a 4 mesi per furto nel 1994, ad ulteriore multa per emissione di assegni a vuoto nel 1996 ed ancora in quell'anno - per reati connessi alla circolazione stradale - ad 1 mese e 15 giorni di detenzione. Sempre per circolazione "abusiva con veicolo avente carta di circolazione o targa ritirata" a __________ l'accusato è stato condannato ad 1 mese di arresto nel 1997.

2.

Con scritto 31 gennaio 2000 la difesa dell'accusato si è rivolta al PP avv. __________ chiedendo - nella sostanza - la concessione della libertà personale a __________. Richiamando la sentenza della competente Corte di appello di Milano del 2 dicembre 1997 la difesa ha indicato come non possa essere ritenuta una recidiva per __________ a fronte di sentenza che, in Italia, stante una contumacia, non può essere impugnata in sede di cassazione. La difesa ritiene che la sentenza dei giudici milanesi avrebbe infatti potuto essere cassata nel caso fosse stato possibile all'accusato impugnarla. L'assenza di possibilità di impugnativa sarebbe in contrasto con principi del diritto svizzero e la condanna non dovrebbe essere ritenuta per fondare una recidiva.

Il Procuratore pubblico si oppone alla concessione della libertà all'accusato richiamando la decisione 29 dicembre 1999 del Giar, indicando la scadenza del deposito degli atti per il prossimo 14 febbraio 2000 e quindi l'imminente emanazione dell'atto d'accusa in uno con l'esistenza e la concretezza di un pericolo di recidiva. Per il PP l'accusato è stato regolarmente condannato in Italia dal Tribunale di Milano con pena per la quale egli è stato privato della sua libertà per oltre 3 mesi.

In sede di contro osservazioni la difesa di __________, pur dando per ammessi gravi indizi di reato per fattispecie da non sottovalutare, indica l'inesistenza degli estremi di una recidiva, violazione del principio di proporzionalità e possibilità di adottare misure sostitutive all'arresto.

3.

In diritto la materia è nota alle parti, l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, il pericolo di recidiva e quello di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

4.

Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà sino al dibattimento processuale.

4.1 Indizi di colpevolezza

Come già evidenziato nella decisione 29 dicembre 1999 l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza non è contestata dalla difesa stanti gli accertamenti oggettivi degli inquirenti, viste le deposizioni raccolte e le ammissioni dello stesso accusato confermate dinnanzi al magistrato inquirente (v. segnatamente il verbale 7 dicembre 1999). Gli episodi che coinvolgono __________ non sono certo trascurabili a fronte della ripetitività del suo agire ed alla luce della ricaduta nel reato, della ricerca di facile guadagno, nonché con attenzione alla ripetizione di malversazioni ed alla destinazione del maltolto.

4.2 Esigenze istruttorie

L'inchiesta non è ancora conclusa ed è in corso il deposito degli atti. Gli accusati sono stati sostanzialmente collaborativi ed appare più che probabile una chiusura dell'istruttoria - se non saranno presentate domande di complemento - verso la metà di febbraio 2000.

Non possono quindi essere ritenuti sufficienti motivi istruttori, l'istanza va comunque respinta stante un concreto rischio di recidiva.

4.3 Rischio di recidiva

Per poter ritenere un rischio di recidiva occorre che l'accusato possa, con verosimiglianza, delinquere nuovamente e costituire così un rischio per la società. Al fine di ammettere un rischio di recidiva la possibilità di ricaduta deve essere concreta (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme delle circostanze, tra cui i precedenti, il comportamento in istruttoria, la personalità, la costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati (Luvini, REP 1989 p. 287 ss; Piquerez n.1186/7). In particolare, tenendo anche conto del tempo trascorso dalla cessazione della attività criminosa, il rischio di recidiva sarà più facilmente ammesso quando l'accusato sia un delinquente abituale o uno squilibrato, più difficilmente quando si sia reso colpevole di un solo reato o di più reati concentrati in un breve lasso di tempo (Luvini con rif. a STF 12.8.81 consid. 5 in re C.).

Occorre quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano l'eventualità della reiterazione assai verosimile, rispettando così il criterio di proporzionalità e senza dimenticare l'effetto deterrente del procedimento penale.

Nel concreto caso va ricordata la precedente decisione del Giar del 29 dicembre 1999 rimasta incontestata in cui veniva ammessa una recidiva. L'istruttoria ha infatti permesso di evidenziare come l'accusato annoveri numerose condanne a suo carico e ciò sin dal 1991. Nessuno dei moniti delle autorità giudiziarie è stato sufficiente per trattenere __________ dal commettere nuovi reati. Come evidenziato sub. 1 __________ è stato condannato una prima volta ad una multa nel dicembre 1991, a questa condanna è seguito il decreto d'accusa del Ministero Pubblico del Cantone Ticino del 6 aprile 1992 per furto con cui è stata inflitta all'accusato una pena di 90 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni. Nel 1994 in Italia, sempre per furto, l'accusato è stato condannato a 4 mesi di reclusione. Nel 1996 vi sono poi due interventi della magistratura della vicina penisola, una multa per assegni a vuoto dell'aprile ed una condanna a 1 mese e 15 giorni per "circolazione abusiva con veicolo avente carta di circolazione o targa ritirata". Nel febbraio 1997 nuova condanna per lo stesso reato ad un mese di arresto. A ciò va aggiunta la condanna del 2 dicembre 1997 della Corte di Appello di Milano ad un anno e 5 mesi di reclusione, pena parzialmente espiata dall'accusato. Va ancora ricordato l'arresto non mantenuto dal Giar dell'ottobre 1998 comunque costituente intervento a monito dell'autorità giudiziaria. L'accusato nonostante questi ammonimenti anche severi (cfr. sentenza della Corte d'Appello di Milano) - ha continuato a delinquere in particolare dal marzo 1999, senza sostanziale soluzione di continuità rispetto al suo precedente agire. Questi elementi oggettivi vanno accompagnati dalla constatazione che __________ ha agito in maniera ripetuta e sprezzante del rispetto dovuto all'altrui patrimonio, egli ha voluto conseguire il facile guadagno in maniera pervicace.

Rammentava il Giar nella decisione 29 dicembre 1999 come l'accusato avesse conseguito "non trascurabili importi e per spese superfetanee in locali notturni, avendo nel contempo rivenduto un'automobile di certo pregio marca Audi A4 turbo diesel, ottenuta in leasing"

Gli oggettivi precedenti, la facilità e pervicacia con cui __________ ha delinquito, i facili guadagni voluti destinati comunque a spese inutili in locali notturni, permettono di seriamente ritenere un rischio di ricaduta nel reato da parte dell'accusato se liberato.

L'adozione di misure sostitutive dell'arresto non appare idonea ad evitare la ricaduta nel reato. D'altra parte le precedenti condanne non sono state sufficienti. Non è impedendo a __________ di frequentare particolari ambienti che lo si possa trattenere, ciò a maggior ragione se si analizza la natura dei reati commessi.

5.

Il carcere preventivo sin qui sofferto e ipotizzabile sino al deferimento al giudice del merito, in un procedimento che risulta essere alla sua conclusione (ciò pur considerando l’atteggiamento inizialmente defatigatorio dell’accusato), è pienamente rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto anche conto del complesso dei fatti da accertare e delle persone coinvolte, nonché della prevedibile pena privativa della libertà, verosimilmente da espiare a ragione di concorrente recidiva e reiterazione. La durata della detenzione subita sin qui, e quella ancora prevedibile per giungere al processo, è valutata dalla stessa difesa come di entità inferiore alla probabile condanna che potrebbe essere inflitta a __________. Per giurisprudenza del TF viola il principio di proporzionalità la detenzione preventiva la cui durata superi quella della presumibile pena. __________ è privato della sua libertà da poco più di 2 mesi e mezzo. E' prevedibile, in caso di giudizio di condanna, l'inflizione di una pena più severa (ritenuta anche la recidiva).

6.

L’istanza è allora respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

Per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.       L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.       Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.       Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.       Intimazione:

-     avv. __________, per sé e per l’istante;

-     Procuratore pubblico avv. __________.

                                                                              giudice __________

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