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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.05.2004 INC.1997.63704

7 maggio 2004·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,249 parole·~16 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. INC.1997.63704 INC.1997.63904

Lugano 7 maggio 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Franco Lardelli

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 15 marzo 2004 da

__________ e   __________(entrambi patrocinati dall’avv. __________)  

contro

la decisione 3 marzo 2004 del Procuratore pubblico Mario Branda, che ha respinto complementi d’inchiesta;

viste le osservazioni 23 marzo 2004 del magistrato inquirente e 29 marzo 2004 delle parti civili rappresentate dall’avv. __________, che postulano la reiezione del reclamo;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto:

A.

La fattispecie ora in esame è già stata oggetto della decisione 20 febbraio 2004 di questo giudice, che così riassumeva i fatti che l’hanno preceduta:

“Il 1 ottobre 1997 contro __________ e __________ è stata promossa accusa per titolo di truffa per mestiere, subordinatamente truffa, falsità in documenti e infrazioni alla LADI, ciò a seguito della denuncia 25 settembre 1997 dell’__________, che addebitava loro di avere, nel periodo dal settembre 1993 al settembre 1997, indebitamente lucrato personalmente di prestazioni sociali dell’ordine di fr. 1,6 mio. e per terzi di circa fr. 300’000.- producendo a cinque __________ falsi contratti di lavoro e relative disdette e false notifiche di riduzione del lavoro (AI 5 e AI 6). Con decisione 2 settembre 2003, l’accusa è stata estesa ad altri titoli di reato per ulteriori procedimenti nel frattempo aperti nei confronti dei due accusati e congiunti, con decisione di medesima data, a quello soprammenzionato (AI 166).

In data 23 settembre 2003 il Procuratore pubblico ha disposto il deposito degli atti a norma dell’art. 196 CPP (AI 168). Con allegato 25 settembre 2003, entro i termini fissati per il deposito atti, la difesa di __________ e __________ ha postulato una richiesta di complemento dell’istruzione formale “sostanzialmente fondata su un chiarimento (rispettivamente completazione) della perizia effettuata dalla DDC” (AI 169). Sotto il titolo “oggetto del complemento peritale”, la difesa ha esplicitato la sua richiesta in sette punti e meglio ha chiesto accertamenti in relazione ad ognuna delle cinque __________ (punti 1-5), “per tutti i casi” l’audizione testimoniale dei funzionari e degli impiegati preposti ai controlli e alle verifiche “onde precisare le risultanze della completazione peritale e stabilire le verifiche concretamente effettuate” (punto 6), come pure la “completazione della perizia”, con richiesta ai periti di elencare “la procedura di controllo delle domande di indennità prevista nella prassi usuale e corretta”, “gli elementi che avrebbero dovuto condurre al rigetto delle domande” e “i controlli e le verifiche omessi in sede di esame delle domande” (punto 7).

Il 17 novembre 2003 il magistrato inquirente ha scritto al __________ (__________, già __________), parte lesa, chiedendo se da parte sua, nel periodo 1992-1997, erano “state impartite istruzioni o direttive agli __________ o alle __________ erogatrici delle prestazioni, in merito ai controlli che avrebbero dovuto eseguire a fronte della presentazione di domande di indennità per lavoro ridotto” e, nell’affermativa, la trasmissione di copia di dette istruzioni o direttive e degli eventuali aggiornamenti (AI 170).

Con lettera 24 novembre 2003 il __________ ha trasmesso al Procuratore pubblico la “Circolare ILR del 1992 (in originale), completata a seguito della modifica della legge al 1 gennaio 1996 con quattro direttive pubblicate nei fascicoli Prassi AD del 1996 (in copia)”. Questa documentazione è stata acquisita agli atti quale AI 171.

In data 27 novembre 2003 il magistrato inquirente ha scritto alla difesa di __________ e __________ (AI 172) e, con riferimento agli accertamenti richiesti ai punti da 1 a 5 dell’istanza di complemento, ha fornito sue spiegazioni, facendo anche rimandi ai documenti e agli interrogatori già in atti. In relazione alla richiesta di audizione testimoniale di funzionari e impiegati preposti alle __________ (punto 6 dell’istanza di complemento), il Procuratore pubblico ha rilevato trattarsi di atto istruttorio già eseguito, rinviando la difesa ai verbali già in atti. Per quanto concerne la richiesta completazione di perizia (punto 7 dell’istanza di complemento), il magistrato inquirente ha rilevato che “non era compito dei periti stabilire le procedure di controllo applicabili”, in quanto “ad essi è stato unicamente dato incarico di verificare i flussi finanziari e la loro pertinenza con il procedimento in oggetto”; ha fatto poi rimando alle deposizioni in atti e alle norme di legge applicabili alla materia (LADI e OADI). Il Procuratore pubblico, in merito a quest’ultimo punto dell’istanza di complemento, ha inoltre informato la difesa di avere “preso contatto con il __________, chiedendo di voler trasmettere loro eventuali direttive in merito alla concessione di prestazioni ILR e alle corrette prassi di controllo” ed ha allegato alla sua risposta la documentazione ricevuta dal __________, rinviando “in particolare alla circolare ILR del 1992 pagg. 22 e 25)”. In conclusione il magistrato inquirente ha fissato alla difesa un termine di 15 giorni per comunicare se manteneva le richieste di complemento istruttorio o se le riteneva evase con lo scritto in oggetto.

Con lettera 8 gennaio 2004 (AI 175) la difesa (entro il termine prorogato fino al 15 gennaio 2004) ha formulato al Procuratore pubblico una sua interpretazione dello scritto del 27 novembre 2003 e meglio di “poter considerare acquisito che i funzionari dell__________ e delle __________ non hanno eseguito alcuna verifica a seguito delle domande, in aperto contrasto con le disposizioni e le direttive vigenti”. La difesa ha tuttavia rilevato che, qualora il magistrato inquirente divergesse da tale interpretazione, si sarebbe comunque reso necessario “estendere le verifiche peritali all’accertamento della prassi esistente al momento dei fatti in materia di controllo e all’analisi delle procedure concretamente adottate” e quindi “completare le audizioni testimoniali dei funzionari e degli impiegati, nonchè la perizia, come richiesto ai punti 6 e 7 dell’istanza di complemento”.

Con lettera 12 gennaio 2004 (AI 176) il magistrato inquirente ha chiesto alla __________ in __________, parte lesa, se istruzioni o direttive analoghe a quelle già trasmesse dal __________ erano state emanate anche a livello cantonale, “per esempio dall’__________ per i propri collaboratori o all’intenzione delle __________ preposte all’erogazione delle indennità”. La risposta 14 gennaio 2004 della __________ (attestante la non esistenza a livello cantonale di “istruzioni o direttive ulteriori o diverse rispetto a quelle federali”) è stata acquisita agli atti quale AI 178.

Con lettera 16 gennaio 2004 (AI 179) il Procuratore pubblico ha trasmesso alla difesa la suddetta richiesta 12 gennaio 2004 alla __________ e la risposta 14 gennaio 2004 di quest’ultima. Dichiarando “richiamate per intero le motivazioni” di cui alla sua precedente lettera del 27 novembre 2003, il magistrato inquirente ha inoltre comunicato alla difesa la propria decisione di considerare “completata l’istruttoria formale” e di ritenere “in tal senso ... respinte le ulteriori richieste di perizia e assunzione testi” formulate con l’istanza di complemento d’inchiesta.”

B.

Con decisione 20 febbraio 2004, questo giudice, a seguito del reclamo 28 gennaio 2004 presentato da __________ e __________, ha annullato la suddetta decisione 16 gennaio 2004 del Procuratore pubblico, con invito al medesimo a determinarsi nuovamente sulle richieste di complemento istuttorio ancora pendenti, previa estromissione dall’incarto degli atti acquisiti spontaneamente dopo il deposito degli atti, senza il consenso delle parti.

Ottenuto il consenso delle parti all’assunzione agli atti di quanto acquisito spontaneamente (AI 185 e 186), il magistrato inquirente, con decisione 3 marzo 2004 (AI 187), ha respinto nuovamente sia la completazione della perizia, sia l’interrogatorio di testimoni. Con riferimento alla perizia, il Procuratore pubblico ha rilevato che “il lavoro presentato dai funzionari della __________ __________ e __________ va tecnicamente qualificato quale rapporto contabile e non come perizia, non essendo in origine stato conferito un incarico formale specifico in questo senso”; nella misura in cui la difesa chiede ora l’allestimento di “una vera e propria perizia giusta gli art. 142 segg. CPP”, la richiesta va, secondo il magistrato inquirente, respinta “poichè non è atta ad apportare nuovi, rilevanti elementi di conoscenza”. Il Procuratore pubblico sostiene inoltre che l’interrogatorio dei testimoni è “un atto istruttorio già eseguito” e che “eventualmente si potrà procedere ad una nuova audizione delle medesime persone in sede dibattimentale”.

C.

Contro la decisione sopramenzionata si aggravano ora nuovamente __________ e __________ con il reclamo in esame. La rilevanza giuridica degli accertamenti richiesti (completazione della perizia e interrogatorio di testimoni) sarebbe a loro dire data, come pure la novità dei mezzi di prova offerti e la necessità di “assumere informazioni precise circa la normativa e la prassi vigente , nonchè circa le concrete verifiche effettuate nei singoli casi”.

Il lavoro degli ispettori della __________ rappresenterebbe “materialmente, (anche se non formalmente) una vera e propria perizia” con “esplicite valutazioni circa la conformità dei controlli rispetto alle disposizioni e alla prassi” e sarebbe “quindi contradditorio (e ai limiti della buona fede) dapprima ordinare l’esecuzione di un rapporto di natura sostanzialmente peritale e, in seguito, rifiutarne la completazione con l’espediente che il rapporto non rispettava le norme processuali”. I ricorrenti chiedono dunque che in accoglimento del reclamo la decisione 15 marzo 2004 del Procuratore pubblico sia annullata con conseguente accoglimento delle “istanze di complemento 25 settembre 2003 e successive”.

Il magistrato inquirente e le parti civili, nelle rispettive osservazioni, chiedono la reiezione del reclamo. Delle opposte argomentazioni si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono e ciò per evitare inutili ripetizioni.

Considerato

in diritto:

1.

I principi in base ai quali si deve determinare se la prova debba essere assunta (identici sia che la decisione avvenga in corso d'istruttoria, sia che avvenga alla conclusione della stessa e nel termine del deposito degli atti), seppur noti al magistrato inquirente ed ai patrocinatori delle parti, possono essere così riassunti:

"Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato (ma anche per la parte civile), la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1). Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi."

       (GIAR 21 giugno 2001 in re C.)

2.

Questo giudice aveva già avuto modo di esprimersi sul documento acquisito agli atti sub. AI 153 e di rilevare che:

“il termine di “perizia” o “rapporto peritale” utilizzato dagli ispettori fiscali della __________ (v. AI 153, in particolare l’etichetta di identificazione del classatore), dal magistrato inquirente (v. AI 147 e lettera 27.11.2003 all’avv.__________, AI 172, ad 7 p.4) e dalla difesa (v. istanza di complemento 25.9.2003, AI 169 p.1 e punto 7 p.3; reclamo punto 9 p. 4), per definire il lavoro dei signori __________ e __________ appare errato e fuorviante. Agli atti non è infatti presente né l’atto di nomina delle suddette persone quali periti ex. art. 142 CPP, né la designazione dell’oggetto della perizia e dei quesiti peritali ex. art. 146 CPP (non è dato sapere da dove ricavi il Procuratore pubblico la definizione dei compiti ai quali fa riferimento nella lettera 27 novembre 2003, AI 172 ad 7 p. 4), né la procedura di giuramento o di promessa ex. art. 145 CPP, né tantomeno un loro interrogatorio in veste di periti.”

Va qui ribadido che l’AI 153 non è una perizia ai sensi degli art 142 e segg. CPP, non essendovi stato un formale atto di nomina di periti e di designazione dell’oggetto peritale, con contemporanea formulazione dei quesiti peritali. Il documento in oggetto è comunque un allegato di parte, fatto allestire dai due magistrati inquirenti che si sono susseguiti nell’inchiesta, sulla base di un mandato non formalizzato per iscritto; il Procuratore pubblico, nelle osservazioni 23 marzo 2004 al reclamo, sostiene ora che “il mandato conferito ai due funzionari della __________ era palesemente inteso – anche se non è stato scritto expressis verbis – a fotografare o, meglio, ricostruire i flussi finanziari sulla scorta della documentazione agli atti (v. oss. menzionate p. 2)”. Questa affermazione del magistrato inquirente non trova conferma in un’attenta lettura dell’AI 153. Gli estensori del rapporto in oggetto non si sono infatti limitati ad una ricostruzione dei flussi finanziari o ad allestire un “rapporto contabile”, ma hanno anche formulato valutazioni in merito ad “accertamenti supplementari” che avrebbero dovuto essere eseguiti dagli uffici preposti prima della concessione e del versamento delle indennità per lavoro ridotto; per esempio, al capitolo __________ (pag. 6), in merito alle indennità versate alla __________, hanno affermato che “dall’esame della documentazione prodotta dalla __________ è possibile rilevare come le indennità ... concesse e versate a partire dal novembre 1992 al settembre 1993 non avrebbero dovuto ottenere una decisione favorevole da parte dell’__________; infatti ... la società, dal 1990, non avrebbe più avuto un’attività tale da beneficiare di indennità per lavoro ridotto, situazione che avrebbe potuto essere verificata mediante un sopralluogo in ditta”. Il rapporto dei signori __________ e __________ si sofferma poi ripetutamente sulla mancata attività di società beneficiarie di indennità per lavoro ridotto, evidenziando che quanto da loro descritto “avrebbe potuto essere accertato sia presso il servizio tassazioni delle persone giuridiche, sia attraverso un sopralluogo diretto presso gli uffici delle società” (v. capitolo C__________, pag.1 e 4; capitolo __________ pag. 4; capitolo __________, pag.1 e 3; capitolo __________, pag.1, 3 e 4).

Le suddette valutazioni (o “indicazioni”, che dir si voglia; v. osservazioni 23 marzo 2004 pag. 2 del magistrato inquirente) degli estensori dell’AI 153, non sono state oggetto di stralcio da parte del Procuratore pubblico, il che lascia intendere che non esorbitano dal mandato che, con procedura decisamente anomala (manca un mandato scritto!), è stato conferito ai signori __________ e __________; sono in ogni caso presenti in un allegato di parte acquisito agli atti del procedimento e sono atte a suscitare interrogativi sulla ricevibilità stessa di alcune domande di indennità e quindi, per quei casi, sulla qualifica giuridica del reato, se non addirittura sulla perseguibilità degli accusati. A giusta ragione, la difesa, con istanza di complemento dell’istruzione formale del 25 settembre 2003 (pag. 1), ha dunque chiesto “un chiarimento (rispettivamente completazione)” dell’AI 153, segnatamente in merito alla “procedura di controllo delle domande di indennità prevista dalla prassi usuale e corretta” e alle omissioni di controlli e verifiche in sede di esame delle domande. Del resto, la necessità di procedere ad un simile chiarimento è stata ammessa per atti concludenti dallo stesso magistrato inquirente, quando, rivolgendosi per iscritto in data 17 novembre 2003 (v. AI 170) al __________ (parte lesa) e in data 12 gennaio 2004 (v. AI 176) alla __________ (parte lesa), ha chiesto informazioni ai due suddetti enti sulle istruzioni e direttive vigenti negli anni 1992-1997 in merito ai controlli che si sarebbero “dovuti eseguire a fronte della presentazione di domande di indennità per lavoro ridotto”, ciò con esplicito riferimento alla richiesta formulata dalla difesa quale complemento istruttorio di “fornire indicazioni in merito alla corretta procedura di controllo”. Le risposte fornite dal __________ (che ha trasmesso la circolare ILR del 1992 e quattro direttive AD del 1996: v. AI 171) e dalla __________ (che si è limitata a dire che “non risulta che l’allora ufficio __________, durante il periodo 1992-1997, abbia emanato istruzioni o direttive ulteriori o diverse rispetto a quelle federali”: v. AI 178), non permettono però di dare immediata e chiara risposta agli interrogativi sollevati, in casi concreti, dalle valutazioni dagli estensori dell’AI 153. Appare dunque necessario che i signori __________ e __________, con riferimento al loro rapporto 30 aprile 2002 (AI 153), chiariscano, nella forma di resoconto a verbale, se e in quali casi da loro esaminati hanno riscontrato che le indennità sono state pagate pure in presenza di domande irricevibili e senza effettuare i controlli previsti dalle normative e direttive in vigore nel periodo 1992-1997. Entro questi limiti, la richiesta di cui al punto 7 dell’istanza di complemento istruttorio del 25 settembre 2003, merita dunque di essere accolta.

3.

La richiesta di “audizione testimoniale dei funzionari e impiegati preposti ai controlli e alle verifiche, onde precisare le risultanze della completazione peritale e stabilire le verifiche concretamente effettuate” (punto 6 dell’istanza di complemento istruttorio del 25 settembre 2003), appare per contro irricevibile per carenza di motivazione; manca infatti la definizione dell’oggetto e meglio il nominativo dei testimoni di cui è chiesta l’audizione. Non compete del resto al magistrato inquirente, nè tantomeno a questo giudice individuare il nominativo dei testimoni che la difesa intende assumere per precisare le risultanze di una “completazione peritale” non ancora assunta.

4.

Il reclamo è conseguentemente parzialmente accolto, come ai considerandi, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario). Visto l’esito del gravame, parzialmente ammesso, si giustifica di non caricare tasse e spese di giustizia al reclamante e di non attribuire ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli articoli di legge menzionati,

decide:

1.      Il reclamo è parzialmente accolto come ai considerandi.

1.1. Di conseguenza si procederà all’audizione dei signori __________ e __________, come indicato al considerando 3.

1.2. Gli altri complementi di prova sono respinti.

2.      Non si percepiscono nè tasse nè spese di giustizia, nè si attribuiscono ripetibili.

3.      La presente decisione è definitiva.

Intimazione a:                                                                                  giudice Franco Lardelli

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