Incarto n. INC.1997.42803
Lugano 29 marzo 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul reclamo presentato l'11/15 marzo 2004 da
__________, (patrocinato dall'avv. __________)
contro
la decisione 24 febbraio 2004 del Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, nell'ambito del procedimento inc. MP __________, che rifiuta complemento istruttorio;
preso atto delle osservazioni del Procuratore pubblico (24/26 marzo 2004) e del fatto che la parte civile __________ si dichiara disinteressata al complemento (22/23 marzo 2004);
visto l'incarto MP __________, AI da 28 a 65;
ritenuto
in fatto ed in diritto
1.
Per quanto concerne i fatti alla base del procedimento penale può far capo a quanto detto in precedente decisione (sentenza 13 febbraio 2003, GIAR 428.1997.2), e meglio:
"A.
Per quanto è stato possibile ricostruire (visto che né il reclamante né l'osservante si sono dati la pena di riassumere con chiarezza i fatti essenziali per le varie ipotesi di reato oggetto dei complementi richiesti, rispettivamente rifiutati, o di indicare gli atti che le contengono - sfiorando così anche l'irricevibilità, rispettivamente l'accoglimento, del reclamo per carenza di motivazione), nei confronti di __________ è stata promossa l'accusa per il reato di truffa con l'intimazione, il 23 giugno 1997, dell'ordine d'arresto emanato il 16 giugno 1997. L'ordine in questione non contiene alcuna indicazione sui fatti oggetto d'inchiesta; dal contenuto del verbale reso alla polizia dall'accusato quello stesso 23 giugno, si desume che l'ipotesi di reato concerne la "ricezione" di una somma di FRS 30'000.--, nonché di una ulteriore somma di FRS 230'000.-- (pur se con modalità diverse e coinvolgenti altre persone), da tale __________ tra il 1995 ed il 1996 (cfr. verbale PS __________ 23.06.1997).
Il 28 luglio 1997 (Verbale PP __________ 28.07.1997) all'accusato viene contestata una ulteriore ipotesi di truffa, ai danni di tale __________ (verosimilmente già oggetto di una contestazione davanti alla polizia).
In data 8.11.2002 vi sono ulteriori estensioni dell'accusa nei confronti del qui reclamante.
Per l'episodio relativo ai FRS 30'000.--, di cui si è detto sopra, si formalizza l'ipotesi (alternativa) di appropriazione indebita; alle ipotesi accusatorie si aggiunge anche quella di furto, in relazione alla "sottrazione dell'orologio ROLEX ai danni di __________" (verbale SG+PP __________ 8.11.2002 ore 15.30, p. 5: inc. MP __________ e __________). Da ultimo, con ulteriore verbale di identica data (inc. __________), __________ viene formalmente accusato d'infrazione alla LFStup e riciclaggio di denaro (Verbale SG+PP __________ 8.11.2002, p. 4).
Come questi verbali si siano concatenati temporalmente (uno risulta iniziato alle 15.00 e conclusosi alle 17.10, l'altro, rispettivamente, alle 15.30 e alle 17.15) è un piccolo mistero che può restare tale, vista la presenza del difensore in entrambe le verbalizzazioni.
B.
A seguito della notifica del deposito degli atti (21.11.2002), la difesa di __________ ha richiesto alcuni complementi istruttori, segnatamente tre confronti (due con chi lo chiama in correità per i fatti di cui alle ipotesi d'infrazione LFStup e di riciclaggio, ed uno con __________), l'audizione di due persone in relazione con il fatto imputatogli come furto e, da ultimo, l'audizione di un commissario di polizia per "chiarire le circostanze delle dichiarazioni di __________" dopo la scarcerazione (cfr. istanza 9.12.2002)."
2.
In conclusione della sentenza citata al considerando precedente, questo giudice accoglieva la richiesta di procedere all'audizione di __________ e __________.
Il magistrato inquirente presentava, di conseguenza, due domande di assistenza alle competenti autorità italiane il 17 febbraio 2003 (AI 37 e 38). Va precisato che nella domanda relativa a __________ veniva pure chiesto alla competente autorità di procedere alla notifica della promozione d'accusa.
3.
La domanda di assistenza relativa all'audizione di __________ risulta positivamente evasa (AI 48).
Per quanto concerne la richiesta relativa a __________, risulta che in qualche modo la promozione d'accusa gli è stata notificata (AI 49 e 59), mentre che l'interrogatorio (tra le altre cose ad un certo punto anche sospeso a richiesta dell'autorità rogante - AI 59) risulta inevaso per la "mancata presentazione dell'indagato e del suo difensore" (AI 64 e 65).
4.
Con scritto 23 febbraio 2004, la difesa di __________ (peraltro riferendosi ad una decisione del magistrato inquirente non risultante dagli atti istruttori prodotti - cfr. AI 65 e 66) chiede nuovamente che si proceda all'audizione di __________ così come disposto nella sentenza del 13 febbraio 2003 del GIAR. A suo dire, l'esecuzione della rogatoria da parte dell'autorità italiana, dichiarata evasa perché __________ non ha dato seguito alla citazione, non è accettabile. Chiede che si proceda all'audizione, se del caso con citazione assortita dalla comminatoria della comparizione forzata.
5.
Il magistrato inquirente, con decisione del 24 febbraio 2004 (AI 67), respinge la richiesta ritenendola già evasa con la presentazione della domanda di assistenza del 24 febbraio 2003 e la conseguente trasmissione degli atti da parte delle autorità italiane di cui all'AI 65. A suo dire, __________ si sarebbe reso irreperibile con conseguente impossibilità di procedere alla sua audizione.
6.
Con il reclamo oggetto della presente, la difesa di __________ chiede che al Procuratore pubblico venga (nuovamente) ordinato di procedere all'audizione di __________, ritenuto che non risulta irreperibilità dello stesso, ma semplice inosservanza della citazione.
Il magistrato inquirente, con le sue osservazioni del 24 marzo 2004, chiede in primo luogo verifica della non tardività del reclamo ed in secondo luogo il respingimento dello stesso.
A suo dire la censura del ricorrente circa la (non) irreperibilità di __________ è infondata. Infatti, questi avrebbe segnalato un impedimento (tramite il difensore) quando è stato citato una prima volta per il mese di giugno 2003. All'udienza prevista con la seconda citazione non si è presentato senza segnalare impedimenti; inoltre, dopo aver manifestato, tramite un legale ticinese, intenzione di presentarsi direttamente all'autorità inquirente, non ha mai dato seguito a tale proposito. Da qui irreperibilità, secondo il Procuratore pubblico.
7.
Poco importa determinare se la richiesta del reclamante sia avvenuta nell'ambito del deposito atti relativo alle prove la cui assunzione è stata ammessa con la sentenza del 13 febbraio 2003 (deposito di cui non vi è traccia nell'incarto prodotto a questo ufficio) oppure prima di questo. Di fatto vi è una richiesta di assunzione di prova formalmente respinta dal magistrato inquirente con decisione impugnabile.
8.
Il reclamo, presentato dal destinatario della decisione e tempestivo (la busta di spedizione reca il timbro postale dell'11 marzo 2004), è ricevibile in ordine.
9.
In diritto, i criteri che presiedono l'assunzione di prove (in sede di deposito atti come in corso d'istruttoria) sono noti alle parti e già indicati nella sentenza 13 febbraio 2003 (consid. 2., 2.b. in particolare) a cui esplicitamente si rinvia (DTF 123 I 31).
Va comunque precisato che, nel caso in esame, il fatto che non si tratti di una effettiva assunzione di "nuova" prova (Osservazioni, ad 6) non è rilevante, ritenuto che la richiesta parte dal presupposto di una non corretta/completa evasione di complemento precedentemente accolto (quindi con già avvenuta verifica dei presupposti di legge), è sufficiente che novità, pertinenza e rilevanza siano accertate per rapporto a questo specifico fatto, se l'argomento è fondato (cfr. per analogia sentenza 4 marzo 2004, GIAR 237.2002.15).
10.
a)
Come detto, il magistrato inquirente sostiene che quanto poteva essere fatto per assumere la prova in questione lo è stato. Solo l'irreperibilità della persona da sentire ne ha impedito (e ne impedirebbe) l'audizione divenuta quindi impossibile da effettuare.
Questa interpretazione di quanto emerge dagli atti di rogatoria non può essere condivisa.
b)
Dagli atti prodotti dall'autorità italiana risulta che __________ non si è presentato a nessuno dei due interrogatori fissati. La prima volta avrebbe addotto impedimento del difensore, la seconda neppure si sarebbe preoccupato di giustificare la mancata comparizione. In entrambi i casi é stato regolarmente citato (AI 56, 59, 64, 65), con anche notifica della promozione d'accusa. In simili circostanze non si può affermare che si tratta di persona irreperibile. Né permette di trarre questa conclusione il fatto che non è stata data risposta positiva all'invito (del 17 settembre 2003 - AI 60) fatto a __________ di fissare una data per l'interrogatorio in Svizzera (invito che, peraltro, non si esprime su una delle richieste di __________ per presentarsi).
Di transenna, si segnala che il CPPI prevede che l'irreperibilità è conseguenza dell'impossibilità di notifica e dovrebbe essere accertata dal giudice mediante decreto (art. 159 CPPI, http://www.notarlex.it).
c)
Se la prova da assumere è l'audizione di una persona, il semplice fatto che questi non dia seguito alla citazione non permette di concludere che la prova sia stata (formalmente) assunta, rispettivamente che si è fatto tutto quanto si poteva/doveva per assumerla o vi sia impossibilità di assunzione.
Il CPPTI prevede (se non addirittura impone) forme di coercizione per le persone che non danno seguito ad una citazione, siano esse indagate, accusate o testi (artt. 117 e 122 CPP). Analoghe misure sembrano essere previste dalla legislazione italiana (artt. 132 e 133 CPPI, http://www.notarlex.it). Per quanto concerne il caso in esame, il magistrato inquirente non sostiene, né emerge dall'incarto, che tutto quanto poteva/doveva essere messo in opera per procedere all'audizione lo sia stato, rispettivamente altro non poteva esser fatto o richiesto (cosa che non sembra potersi dedurre dalle normative applicabili: CEAG, Accordo Svizzera/Italia del 10 settembre 1998 - gli artt. 7 ss. CEAG contemplano altre situazioni).
11.
In virtù di quanto esposto ai considerandi precedenti (in particolare al considerando 10.) si deve concludere che l'interrogatorio di __________ non ha avuto luogo per il semplice fatto che egli non ha inteso dar seguito alle citazioni. Nessuna misura, tra quelle previste sia dalla legislazione elvetica che da quella italiana per permettere l'assunzione della prova, è stata posta in essere. Ne consegue che i complementi accolti da questo giudice con sentenza del 13 febbraio 2003 non sono stati correttamente e completamente assunti. La richiesta presentata da __________ con scritto 23 febbraio 2004, e ribadita con il reclamo dell'11 marzo 2004, è pertanto fondata e va ammessa.
Al fine di correttamente completare l'acquisizione delle prove e, quindi, l'istruttoria predibattimentale, il Procuratore pubblico dovrà provvedere a far assumere la prova in questione (audizione __________) con tutti i mezzi previsti dalle legislazioni applicabili. Unicamente nell'impossibilità di applicare le norme sulla comparizione forzata la richiesta potrà essere dichiarata evasa (o se si preferisce impossibile da evadere).
Il reclamo è pertanto accolto con la presente decisione definitiva. Tasse e spese sono a carico dello Stato che verserà al reclamante adeguate ripetibili.
P.Q.M.
Viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 139, 140, 146 CP, 19 LFStup, 188ss., 196, 280, 284 e contrario CPP,
decide
1.
Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi (in particolare consid. 11).
2.
La tassa di giustizia, fissata in FRS 200.--, e le spese, di FRS 50.--, sono a carico dello Stato che verserà al reclamante FRS 400.-- a titolo di ripetibili.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione:
giudice Edy Meli