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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.05.2000 INC.1995.92607

22 maggio 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·295 parole·~1 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 926.1995.7 L                                                         Lugano, 22 maggio 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo "cautelativo" presentato il 18 maggio 2000 da

__________

(patrocinata dall'avv. __________)

contro una non meglio descritta decisione 8 maggio 2000 del Procuratore pubblico generale, con riferimento all'incarto 99.1448 MR;

atteso che:

ogni impugnativa deve essere convenientemente motivata, per consentire alle eventuali controparti di prendere adeguata posizione ed al giudice di convenientemente statuire (decisione 29 novembre 1999 in re A.B., inc. GIAR 248.94.2; sentenza 20 luglio 1994 in re E.B., CRP 250/94);

ora, dallo scritto qui in discussione, non è dato di ben comprenderne le motivazioni e soprattutto le finalità, in proposito facendo difetto un preciso petitum sostenuto da adeguate corrispondenti ragioni;

infatti dall'esame degli incarti presso il Ministero pubblico appare essere qui dedotta la decisione 8 maggio 2000 di sequestro di una cassetta registrata e l'apparente reclamo nella stessa frase contraddittoriamente conclude per "l'inammissibilità del sequestro" e per la legittimità dell'uso di registrazioni quali mezzi di prova, mentre quanto precede non ha diretto nesso con l'una o l'altra di queste conclusioni;

simile gravame è conseguentemente irricevibile (senza necessità di chiamare le controparti a presentare superflue osservazioni), con carico delle spese giudiziarie alla reclamante soccombente, riservato il diritto di ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione;

visti gli art. 280 ss. CPP,

decide:

1.      Il reclamo è irricevibile.

2.      La tassa di giustizia di fr. 120.- e le spese di fr. 20.- sono a carico di __________.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione.

4.      Intimazione:

-      avv. __________, per sé e per la reclamante;

-      avv. __________, per sé e per il dott. __________ (con

            copia del reclamo);

-      Procuratore pubblico generale, sede (con copia del reclamo e con gli inc.

            NLP 1130 e 1175 di ritorno).

                                                                                giudice __________