Skip to content

Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.07.2000 INC.1995.40209

25 luglio 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,242 parole·~6 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 402.95.9 L                                                              Lugano, 25 luglio 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 7 luglio 2000 dalla ditta

__________

(patrocinata dall’avv. __________)

per denegata rispettivamente ritardata giustizia della Procuratrice pubblica avv. __________ nel procedimento penale pendente contro __________, per titolo di bancarotta fraudolenta e altri reati;

viste le osservazioni 17 luglio 2000 della magistrata inquirente, che si rimette alla decisione di questo giudice;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che:

questo giudice già ebbe a statuire in tema di ritardo nel procedere contro __________, oggetto di diverse inchieste, in particolare come alla decisione 30 luglio 1999 (su reclamo della stessa ditta __________: inc. GIAR 402.95.8), alla quale si può fare riferimento per analogia della situazione, già avendo la stessa considerato:

-   che la Procuratrice pubblica conduce le informazioni preliminari intese all'accertamento delle attività di __________ nell'ambito della società in accomandita __________ per le ipotesi dei reati di bancarotta fraudolenta, diminuzione dell'attivo in danno dei creditori e cattiva gestione;

-   che il procedimento prese avvio, nelle competenze di altro magistrato inquirente, tra altro anche a seguito di "esposto" 19 febbraio 1996 presentato dalle ditte __________ e __________ (cfr. atti dell'inc. MP 1274/96), osservando comunque che unicamente la prima ditta e solo il 24 aprile 1998 ha fatto formale atto di costituzione di parte civile;

-   che il reclamo lamenta lo stallo in cui si troverebbe il procedimento, nonostante invito di questo giudice a dargli rapido seguito dopo la sostituzione del magistrato all'inizio investitone (v. decisione 15 novembre 1996, inc. GIAR 402.95.5), e ciò a partire dalla produzione del referto peritale, il 28 novembre 1997 (recte: il 4 dicembre 1997), e si diffonde poi in apprezzamenti di merito con illustrazione delle risultanze peritali, sostanzialmente indifferenti al presente giudizio;

-   che la Procuratrice pubblica, con le sue osservazioni al gravame, sottolinea la pure qui accertata inconferenza delle argomentazioni di merito, premette che il 1. gennaio 1997 ha assunto la conduzione di ventiquattro procedimenti contro __________ (oltre la metà dei quali nel frattempo conclusi), fa presente come semmai non vi siano più stati concreti atti di indagine dal dicembre dello scorso anno e che da un lato la reclamante non ha mai presentato alcuna sollecitatoria e dall'altro non è agevole procedere contro __________, per i suoi comportamenti incontrollati;

-   che, in diritto, é dato un ingiustificato ritardo e quindi ritardata o denegata giustizia, quando, in violazione dell’art. 4 Cost. fed., l’autorità cui compete l’emanazione di una decisione non vi pone mano oppure, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze (decisione 2 ottobre 1998 in re J.K., inc. GIAR 205.93.2 consid. 5);

-   che, contrariamente all'assunto della ditta __________, anche dopo la presentazione della perizia completa il 4 dicembre 1997 la raccolta delle informazioni è continuata con il tentativo di citazione di __________, oggetto di reclamo, qui deciso il 3 agosto 1998 ed intimato anche alla reclamante (inc. GIAR 402.95.6), ed in seguito ancora con altre citazioni del denunciato non andate a buon fine in questo procedimento e ciò sino al dicembre 1998;

-   che pertanto nel corso di quest'anno non vi sono più stati atti procedurali nella pendenza in discussione, ma si ha pure che non è stata presentata nessuna sollecitatoria da parte della ditta reclamante, dagli atti risultando unicamente la menzionata formalizzazione della costituzione di parte civile del 24 aprile 1998, la richiesta della perizia contabile dell'8 ottobre 1998 e la produzione di documenti del 2 dicembre 1998, che ha ottenuto la risposta 14 dicembre 1998 della magistrata inquirente;

-   che, per questa situazione e tenuto conto del complesso dei procedimenti concernenti __________ e del seguito dato a gran parte degli stessi, non si può concludere ad avverata ritardata giustizia, il reclamo venendo così considerato quale manifestazione di interesse (nel senso anche di sollecitatoria) alla ripresa dell'inchiesta ed alla sua celere conduzione, di cui la magistrata inquirente prenderà buona e concreta nota;

il presente reclamo, "soprattutto inteso quale nuovo urgente sollecito all'attenzione del magistrato inquirente", evidenzia come nulla di sostanziale sia più successo nell'istruttoria dopo la menzionata decisione 30 luglio 1999 di questo giudice, __________ essendo stato interrogato una sola volta (il 17 novembre 1999) in modo sbrigativo e lacunoso, in pratica senza nessuna contestazione, mentre il denunciato ha già beneficiato della prescrizione per un reato commesso ed ha avuto modo di operare attraverso "sue imprese collaterali", nel frattempo fallite;

per la reclamante allora è stato violato il principio della celerità in un procedimento da condurre d'ufficio, senza necessità di sollecitazioni di parte, con la conseguenza di solo vantaggi per il denunciato e maggiori difficoltà per i danneggiati di ottenere soddisfazione;

nelle sue osservazioni al reclamo, la Procuratrice pubblica considera irrilevanti ed ininfluenti i rilievi circa l'emanazione di non luoghi a procedere in altri procedimenti, i riferimenti a pretese attività collaterali di __________ e le eccezioni su di un interrogatorio (al quale la parte civile, pure avvertita, non ha partecipato), per ribadire poi di non aver ricevuto sollecitazioni da parte della reclamante e di aver peraltro dovuto "dare la precedenza ad inchieste che vedevano coinvolte persone in stato di detenzione", in conclusione rimettendosi al giudizio di questa sede;

dagli atti processuali, dopo la decisione 30 luglio 1999, emergono sul seguito dell'inchiesta i seguenti scarni dati: con lettera 6 settembre 1999, la reclamante ha chiesto di dare celere seguito al procedimento; il 26 settembre 1999, la magistrata inquirente ha staccato le citazioni per l'interrogatorio del 17 novembre 1999 di __________; in effetti il denunciato è stato interrogato in tale data, alla presenza del suo patrocinatore e del perito contabile ed in assenza dei rappresentanti delle parti civili; il 2 marzo 2000, copia del verbale è stata inviata alla reclamante, come a sua richiesta; il 6 marzo, 23 maggio e 14 giugno 2000 la reclamante ha inviato alla Procuratrice pubblica fotocopie di estratti del FUSC rispettivamente del FU, senza particolari osservazioni;

in questa situazione, con l'evidenza dei precedenti interventi di questo giudice, non si può fare semplice capo ad assenza di concrete sollecitazioni della parte civile per dedurne giustificazione all'oggettiva lentezza del procedere: in effetti, ed al di là della massima officiale, la reclamante ha dimostrato direttamente (con il gravame dello scorso anno e con la citata lettera del 6 settembre 1999) ed implicitamente (con l'invio di estratti societari concernenti il denunciato) di avere interesse al procedimento, per cui si è avverato ritardo corrispondente a ritardata giustizia, anche se comprensibile per il notorio aggravio delle autorità inquirenti e per l'obbligo di dare priorità alle fattispecie con accusati in arresto preventivo (art. 176 cpv. 3 CPP);

esulano per contro dal presente contesto le altre censure contenute nel reclamo ed in particolare quella sui contenuti dell'interrogatorio 17 novembre 1999 di __________, censura in quest'ultimo caso viziata dalla mancata presenza e partecipazione e d'altro canto alquanto tardiva;

il reclamo è conseguentemente accolto nella sua domanda conclusiva, con invito alla Procuratrice pubblica a procedere con la dovuta celerità nel procedimento in oggetto: non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie,

la reclamante avendo per contro diritto a ripetibili commisurate all'impegno necessario per sostenere la sostanza del reclamo, escluse non pertinenti eccezioni (art. 9 cpv. 6 CPP);

visti gli art. 280 ss. CPP,

decide:

1.      Il reclamo è accolto come ai considerandi.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Lo Stato rifonderà alla reclamante fr. 250.- a titolo di ripetibili.

4.      La presente decisione è definitiva.

5.      Intimazione:

avv. __________, per sé e per la reclamante (con copia delle osservazioni della magistrata inquirente);

-         Procuratrice pubblica avv. __________ (con l'incarto 1274/1999 di ritorno).

giudice __________

INC.1995.40209 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.07.2000 INC.1995.40209 — Swissrulings