N. 1.1995.15 L Lugano, 25 ottobre 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sul reclamo presentato 12/15 ottobre 2001 da
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(patrocinato dall'avv. __________)
contro la decisione 1. ottobre 2001 del Procuratore pubblico avv. __________ di consegna all'Amministrazione del fallimento __________ della pistola sequestrata al reclamante;
preso atto della comunicazione 24 ottobre 2001 del magistrato inquirente, con l'accertamento della tardività del reclamo, di cui viene conseguentemente chiesta la reiezione in ordine;
costatato in effetti che:
la decisione impugnata, datata 1. ottobre 2001, è stata spedita lo stesso giorno al reclamante, per raccomandata da Bellinzona con il numero di impostazione __________;
accertamenti presso l'Ufficio di distribuzione di __________, danno quell'invio siccome ritirato il 2 ottobre 2001, giorno e data quindi dell'intimazione a norma di legge, quale conoscenza del provvedimento, impugnabile entro i successivi dieci giorni, come al rimedio di diritto correttamente indicato in calce alla menzionata decisione (art. 280 ss. CPP);
il 3 ottobre 2001 __________ ha qui inoltrato un "ricorso a titolo cautelativo", adducendo sua assenza all'estero sino al successivo 9 ottobre 2001, ma senza veruna motivazione sul merito del gravame: il giorno successivo questo giudice ha comunicato al reclamante l'impossibilità di
legge di prorogare il termine ricorsuale (art. 19 cpv. 1 e 281 cpv. 1 CPP), attirando l'attenzione sulla sua scadenza il 12 ottobre 2001, venerdì (nella prudenziale presunzione di ricevimento della decisione impugnata il 2 ottobre 2001, poi appunto così avveratasi);
il reclamo motivato porta la data del 12 ottobre 2001, corrispondente al decimo e ultimo giorno utile per presentarlo (art. 281 cpv. 1 CPP), ma è stato consegnato alla posta tre giorni dopo e cioè il 15 ottobre 2001 (numero di impostazione __________), quindi tardivamente;
per cui in diritto:
non può che conseguirne decisione di irricevibilità dell'impugnativa, ribadita l'assenza di motivazione dell'atto primitivo del 2 ottobre 2001 e la tardività di quello del 12 ottobre 2001, con carico di spese giudiziarie (art. 39 cpv. 1 TG), rimanendo riservato il ricorso alla Camera dei ricorsi penali, trattandosi di materia attinente a sequestro (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP);
visti i citati articoli di legge,
decide:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 20.- sono a carico del reclamante.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione.
4. Intimazione:
avv. __________, per sé e per il reclamante;
- Procuratore pubblico avv. __________.
giudice __________