N. 37.93.10 L Lugano, 17 ottobre 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sul reclamo presentato il 14 ottobre 2002 da
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(patrocinato dall'avv. __________)
per denegata rispettivamente ritardata giustizia del Procuratore pubblico generale nel procedimento pendente contro __________, per titolo di reati documentali e patrimoniali (inc. MP __________);
viste le osservazioni 16 ottobre 2002 del magistrato inquirente, che ammette la fondatezza del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che
- nei confronti di __________ è pendente un procedimento penale per titolo di truffa per mestiere e ripetuta falsità in documenti, segnatamente per avere ingannato con astuzia numerose persone inducendole ad affidargli denaro per pretesi trasferimenti in Italia attraverso diverse ditte, con danno conclusivo di oltre 3,8 milioni di franchi, l'accusato essendo stato arrestato il 28 luglio 1992 e rimesso in libertà il 26 ottobre 1993;
- tra le vittime e parti civili figura __________, in quale unitamente al fratello __________ - aveva rimesso all'accusato complessivamente fr. 64'000.- per loro trasferimento in Italia in vista del perfezionamento di pratiche immobiliari, fruenti dell'aiuto finanziario dello Stato: l'importo solo in parte ha avuto la concordata destinazione, con uno scoperto di poco più di fr. 30'000.-, oggetto di imputata malversazione;
- con decreto 27 agosto 1996, il Procuratore pubblico generale ha notificato alle parti la chiusura dell'istruzione formale a norma dell'art. 197 CPP: nonostante solleciti del qui reclamante, non ha fatto seguito nessuna decisione di competenza del magistrato requirente, questi da ultimo con lettera 8 luglio 2002 avendo assicurato emanazione dell'atto di accusa, prima di lasciare il Ministero pubblico (e cioè entro la fine del corrente anno, termine notorio della cessazione delle pubbliche funzioni per il Procuratore pubblico generale avv. __________);
- il reclamante, dopo aver riassunta la situazione processuale, evidenzia e lamenta "un inaccettabile ritardo nel procedere, imputabile all'autorità inquirente", non più giustificabile dal "notorio carico di procedimenti del Ministero pubblico", con necessità quindi di ordinare l'emanazione senza indugio dell'atto di accusa;
- le stringate osservazioni del magistrato inquirente danno atto della ritardata giustizia, ritenuto che "il Ministero pubblico farà il possibile per emanare la decisione in tempi brevi";
- si ha denegata giustizia quando l'autorità alla quale compete l'emanazione di una decisione o l'impulso di un procedimento, semplicemente non vi pone mano oppure quando, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze, ritenuto che il lamentato ritardo non sia compatibile con le esigenze processuali, segnatamente con i bisogni dell'istruttoria, con la complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate, nonché, ma in minor misura, con l'aggravio di pratiche pendenti (REP 1998, pag. 350, con riferimento a DTF 107 I b 160);
- ci si potrebbe chiedere se il silenzio di oltre tre mesi dopo l'indicazione di emanazione del sofferente atto di accusa entro la fine dell'anno, termine quindi non ancora esaurito, giustifichi il reclamo in discussione, ma la valutazione va fatta sul complessivo lasso dello stallo in cui è rimasto il procedimento, nonostante manifestato interesse del reclamante alla sua conclusione, per cui: si deve riconoscere una situazione di ritardata giustizia, quale omissione a norma dell'art. 280 CPP (sentenza 20 giugno 2001 della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale in re P.M., che ha ritenuto eccessiva la durata di oltre otto anni di un procedimento, indipendentemente dalla complessità della fattispecie e dalla sua connessione con altre procedure);
- si prende in ogni modo atto dell'espresso impegno del Procuratore pubblico generale, a conferma di quanto prospettato nella sua comunicazione dell'8 luglio 2002 e come alle sue osservazioni in questa sede, con stringente appello ad emanare indilatamente il prospettato atto di accusa nei confronti di __________;
- il sostanziale buon fine del gravame non vuole carico di spese giudiziarie, ma di contro riconoscimento di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP);
richiamato l'art. 280 CPP,
decide:
1. Il reclamo è accolto come ai considerandi.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Lo Stato verserà al reclamante l'importo di fr. 280.-- a titolo di ripetibili.
4. Intimazione:
avv. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);
- Procuratore pubblico generale avv. __________, sede.
giudice __________