Skip to content

Ticino Camera dei ricorsi penali 21.12.2011 60.2011.89

21 dicembre 2011·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·707 parole·~4 min·2

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. già indagato quale istante (non è adempiuto un interesse giuridico legittimo da parte dell'istante prevalente sugli interessi personali delle altre parti coinvolte nel procedimento penale, poiché si trova ancora in espiazione della pena)

Testo integrale

Incarto n. 60.2011.89  

Lugano 21 dicembre 2011/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7/21.03.2011 presentata da

IS 1

  tendente ad ottenere copia di un suo verbale d’interrogatorio;

premesso che la richiesta datata 3.03.2011, spedita il 7.03.2007, è giunta al Ministero pubblico l’8.03.2011, che – per il tramite del procuratore generale John Noseda – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 21.03.2011, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che il 20.12.2005 il Ministero pubblico ha avviato, d’ufficio, delle indagini preliminari, tra l’altro, a carico di IS 1 (__________) per corruzione di pubblici ufficiali svizzeri / corruzione attiva giusta l’art. 322 ter CP;

                                         che il procedimento è sfociato nel decreto di non luogo a procedere interno 20.02.2008 emanato dall’allora procuratore generale Bruno Balestra per inesistenza degli estremi di reato (NLP __________ – inc. MP __________);

                                         che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede di ottenere copia del verbale della sua deposizione resa il 22.12.2005 nell’ambito del surriferito procedimento penale (doc. 1.a);

                                         che su richiesta 23.03.2011 di questa Corte (sollecitata l’11.04.2011), IS 1 ha precisato di necessitare copia del surriferito verbale per i suoi atti, poiché nessuno lo avrebbe autorizzato a vedere cosa fosse stato scritto nel medesimo ed essendo l’anno prossimo intenzionato a trasferirsi presso il PCT La Stampa (doc. 2 – doc. 4);

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale indagato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

                                         che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

                                         che a giudizio di questa Corte nella fattispecie in esame non è adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 prevalente sugli interessi personali delle altre parti coinvolte nel suddetto procedimento penale (inc. MP __________), poiché il medesimo si trova ancora in espiazione della pena;

                                         che a ciò aggiungasi che dalla lettura del postulato verbale d’interrogatorio 22.12.2005 non emerge nulla di rilevante;

                                         che in siffatte circostanze mal si vede in che modo questo verbale possa servire al qui istante per chiedere eventualmente il suo trasferimento presso il PCT La Stampa;

                                         che per questi motivi l’istanza deve essere respinta;

                                         che vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

60.2011.89 — Ticino Camera dei ricorsi penali 21.12.2011 60.2011.89 — Swissrulings