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Ticino Camera dei ricorsi penali 20.10.2011 60.2011.326

20 ottobre 2011·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·984 parole·~5 min·4

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante. diritto all'oblio delle vittime e lungo termine trascorso dai fatti accaduti rispettivamente dall'emanazione della sentenza di condanna (istanza respinta)

Testo integrale

Incarto n. 60.2011.326  

Lugano 20 ottobre 2011/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sulle istanze 6/11.10.2011 e 10/11.10.2011 presentate da

IS 1

  tendenti ad ottenere copia di una decisione di condanna emanata, tra l’altro, a suo carico allo scopo di ottenere l’indirizzo delle vittime coinvolte;

premesso che entrambe le istanze sono state inviate, tramite fax, il 6.10.2011 rispettivamente il 10.10.2011 al Tribunale penale cantonale, che le ha trasmesse, per competenza, a questa Corte l’11.10.2011, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che il 4.07.1977 la Corte delle assise criminali di __________ ha dichiarato IS 1 (__________), unitamente ad altre due persone, coautore colpevole di tentata rapina qualificata e lo ha condannato alla pena di tre anni di reclusione (da dedursi il carcere preventivo sofferto), all’espulsione dalla Svizzera per quindici anni e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali (sentenza 4.07.1977 in re __________, __________ e IS 1);

                                         che la predetta sentenza è stata intimata alle parti il 14.07.1977 ed è regolarmente cresciuta in giudicato;

                                         che con le presenti istanze – trasmesse dal Tribunale penale cantonale, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede in sostanza di ottenere copia della suddetta sentenza di condanna per risalire all’indirizzo delle due vittime allora coinvolte (__________e __________);

                                         che a suffragio della sua richiesta egli precisa che deve prendere contatto con queste persone avendo avviato presso il Tribunale di __________ la pratica di riabilitazione per accedere all’albo professionale dei mediatori immobiliari necessitando "(…) ALL’UOPO PERDONO E RISARCIMENTO DEI DANNI DELLE SUDDETTE VITTIME" (istanza 10/11.10.2011);

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che nella fattispecie in esame occorre dunque valutare se sia adempiuto un interesse giuridico legittimo dell’istante prevalente sui diritti personali delle due vittime (delle quali domanda di ottenere il recapito);

                                         che dalla sentenza di condanna 4.07.1977 in re __________, __________ e IS 1 emerge, come indicato dall’istante, che __________ e __________ sono state vittime della tentata rapina qualificata messa in atto dagli imputati;

                                         che sulla loro persona, oltre che al nome e al cognome e al fatto che si trattava di "(….) un uomo già di certa età accompagnato però da un secondo dall’aspetto vigoroso e per di più protetti dalla loro vettura (…)", non emerge nulla di particolare (sentenza 4.07.1977 in re __________, __________ e IS 1, p. 14);

                                         che le due vittime non hanno partecipato al pubblico dibattimento (né personalmente né rappresentati da un avvocato in qualità di parti civili) e non risulta nemmeno che la sentenza di condanna sia stata loro intimata (sentenza 4.07.1977 in re __________, __________ e IS 1, p. 3 e 22);

                                         che dai fatti accaduti (il 29.01.1977) e dall’emanazione della sentenza di condanna 4.07.1977 (intimata il 14.07.1977) sono trascorsi oltre trent’anni;

                                         che da un lato vi è quindi il diritto all’oblio delle due vittime, cui si deve aggiungere il lungo tempo trascorso;

                                         che dall’altro lato vi è l’interesse del qui istante, che a sessantatré anni, è intenzionato ad accedere all’albo professionale dei mediatori immobiliari e necessiterebbe "(…) LA RICHIESTA DI PERDONO E DI RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI E MATERIALI RIVOLTA ALLE DUE VITTIME DEL REATO SUDDETTO" (istanza 6/11.10.2011);

                                         che tutto ciò ponderato, questa Corte ritiene che gli interessi delle due vittime (una delle quali era peraltro già in età avanzata al momento dei fatti accaduti), in particolare con riferimento al lungo tempo trascorso e al diritto all’oblio, prevalgono sugli interessi personali del qui istante;

                                         che del resto la sentenza di condanna richiesta non contiene elementi atti a rintracciare il recapito e l’indirizzo delle due persone;

                                         che inoltre da informazioni assunte da questa Corte le due vittime non risultano essere domiciliate nel Canton Ticino;

                                         che alla luce di quanto sopra esposto l’istanza deve essere respinta;

                                         che vista la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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